5/6/2003 ore: 2:00

Danka Italia, Accordo integrazione CIA 05/06/2003

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Addì 5 giugno 2003, vista l’ipotesi di Accordo del 11 aprile 2003, tra

Danka Italia S.p.A., nelle persone di Cocchi ing. Stefano, Recrosio dr Paolo, Sig. Brevi Marino, sig.ra Ponzini Paola, assistita dal dr. Carlo Balzarini

e
le OO.SS Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL, nelle persone rispettivamente di P. Marconi, S. Falcone, A. Vargiu e le RSA/RSU aziendali, rappresentate dai sigg. Bettaglio, Magnan, Ripamonti, Zuccari, Gianino, Forconi, Gabbrielli, Livi, Vigneri
      si stipula il presente Verbale di Accordo Integrativo Aziendale

      1. Armonizzazione
      1.1. Mensa : per ogni giornata di prestazione di attività lavorativa e senza necessità di presentare giustificativi, viene riconosciuto un contributo per la consumazione del pasto, con le seguenti modalità:

      1.1.1. Personale che presta la propria attività al di fuori del comune considerato sede di lavoro: diana di Euro 10
      1.1.2. Personale che presta la propria attività nel comune considerato sede di lavoro: ticket di Euro 10
      1.1.3. Personale amministrativo di filiale (escluso Novegro): ticket di Euro 7,5
      1.1.4. Personale interno di Novegro: buono pasto da utilizzare in esercizi convenzionati.

      Le OO.SS danno atto di ricevere la lettera allegata, che costituisce parte integrante del presente verbale.

      1.2. Premio consolidato Danka : Per gli assunti successivamente al 10/10/1998, il Premio consolidato Danka non verrà corrisposto per i primi due anni dall’assunzione.
      A partire dal 25° mese dalla data di assunzione, dopo il 1°/10/98, verrà corrisposto il 50% dell’importo previsto dalla tabella I (CIA 1/10/98).
      A partire dal 37° mese dall’assunzione dopo il 10/10/98 verrà erogato il 100% del premio consolidato Danka
      1.3. 14° mensilità personale ex lnfotec : percepimento a giugno 2003 del 75% del maturato; a giugno 2004 del 75% del maturato; dal giugno 2005 maturazione ed erogazione contrattuale del 100%.
      1.4. Scatti anzianità personale ex lnfotec : verrà costituita un’apposita commissione tecnica per dirimere il problema.
      2. Assistenza sanitaria integrativa : a decorrere daI 01/04/04, l’Azienda metterà a disposizione l’ ;importo pro capite di Euro 248, che salirà a Euro 360 dal 1/04/05.
      3. Malattia : integrazione al 100% della retribuzione a decorrere dal 4° giorno, a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo, in via sperimentale; monitoraggio dell’andamento delle assenze per malattia ed indisposizione per I anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, per eventuali interventi, correttivi.


      4. Auto aziendale :
      4.1. L’Azienda incentiva il passaggio da auto ad uso promiscuo a Van con ur premio una tantum di Euro 700 lordi, senza riflessi su TFR, retribuzione oraria e mensilità differite; alla sostituzione del Van con altro Van verrà ; erogato ur premio una tantum di Euro 200 lordi, senza riflessi su TFR, retribuzione oraria e mensilità differite.

      4.2. lI kilometraggio ad uso privato per l’auto ad uso promiscuo viene incrementato di 1500 km (da 6.000 a 7.500).
      5. Assistenza previdenziale : viene recepito l’Accordo aziendale sul fondo Fon.te del 20/11/2002.
      6. Permessi : vengono recepite le norme di legge riguardanti i congedi parentali.
      7. Fondo spese: coordinamento nazionale: l’importo viene incrementato a  587 ed annualmente rivalutato in base al tasso di inflazione
      8. Premio di risultato: verrà affrontato sulla base dei dati consuntivi del 2003, in virtù di parametri europei in fase di elaborazione di Gruppo.
      9. Decorrenza : il presente Accordo entra in vigore dal 1° giugno 2003.
      In attesa della stesura del “Testo Unico Contrattuale”, per la quale le parti s impegnano ad incontrarsi entro il 30/06/2003, rimane in vigore quanto previsto da precedente CIA e non modificato dal presente Accordo.
L.C.S.
Per L'Azienda Per le OO.SS. Nazionali
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
Per le RSA/RSU


Milano 5 giugno 2003
      Oggetto: Armonizzazione

      Spett.Ie
      FILCAMS CGJL c.a. Sig. P.Marconi
      FISCASCAT CISL c.a. Sig. S. Falcone
      UILTUCS UIL c.a. Sig. A. Vargiu
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo integrativo Aziendale del 5 giugno 2003 in materia di armonizzazione dei trattamenti dì mensa, l’Azienda conferma la propria disponibilità, nell’arco di vigenza contrattuale, a ricercare soluzioni che consentano di superare le residue differenziazioni, basate sulle disposizioni di legge e non più sull’appartenenza “storica”.
In questo senso, a dimostrazione della volontà aziendale di ricercare il consenso e di eliminare possibili fonti di problemi, per il personale esterno, precedentemente appartenente a Danka Office Imaging, che presta la propria attività prevalentemente nell’ambito del comune considerato sede di lavoro l’Azienda conferma di assumere a proprio carico gli oneri previdenziali e fiscali, cui i valori indicati in Accordo sono soggetti, con modalità che verranno definite entro il periodo previsto per la stesura definitiva del “Testo unico contrattuale".

Danka Italia Spa

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