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Coop Centro Italia -Accordo Collettivo Aziendale, 12-12-2003
Contenuti associati
Il giorno 12 del mese di dicembre dell’anno duemilatre presso la Sede della Coop Centro Italia in Castiglione del Lago,
tra
la Direzione della Coop Centro Italia rappresentata dal suo amministratore delegato Gianni Barbetti con l’assistenza di ANCC rappresentata da Andrea Papini
e
il Coordinamento sindacale aziendale nelle persone di Simona Rombi, Lorenzo Bonomei, Claudio Cresti, Barbara Brogi, Cristiano Roscini, Michele Agnani, Emanuele Bove, Orlando Gaetano, Domenico Ciocca, Patrizia Rossella, Sorci Piero, Roberto Tassini, Crezzi Simone, Chiavini Lan
la Filcams Cgil rappresentate da Ivo Banella, Paolo Del Caro, Franco Capaecioli, Loretto Ricci, Antonio Mango, Enrico Turci.
la Fisascat Cisl, rappresentata da Francesco Ferroni l’Uiltucs, rappresentata da Ermelinda Luchetti
convengono dopo ampio ed approfondito confronto convengono sulla stipula del presente
Accordo Collettivo Aziendale
Art 1- DIRITTO ALLO STUDIO
Fermo restando le previsioni degli articoli 114 e 115 del vigente CCNL si conviene di estendere le casistiche previste al comma 1 dell’art. 115 del vigente CCNL a quei lavoratori iscritti a corsi di studio di istituti pubblici, parificati o riconosciuti, finalizzati al conseguimento della licenza di scuola media inferiore o al diploma di scuola media superiore.
Le parti si danno atto che per quanto oggetto al diritto allo studio si atterranno alla normativa stabilita in sede di rinnovo del vigente CCNL fermo restando che le casistiche di cui sopra divengano parte integrante dell’eventuale rinnovo 115 15.
Art 2- PART-TIME e Lavoratori Studenti Universitari.
PREMESSA:
LAVORATORI STUDENTI UNIVERSITARI
La Coop Centro Italia e le Rappresentanze dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni
Sindacali si sono confrontante sulle problematiche inerenti il mondo giovanile connesse al
proseguimento degli studi universitari valutando che;
•Coop Centro Italia è presente con moderne unità di vendita in località sedi universitarie;
•Tale sedi universitarie registrano una elevata iscrizione ai corsi di laurea sia di
residenti che di provenienti da varie località d’Italia, di paesi della comunità europea
nonché da paesi extra comunitari;
•Tra gli attuali dipendenti della Cooperativa ci sono giovani iscritti a corsi di laurea che alternano periodi di studio al lavoro;
•Sono talvolta rilevanti gli impegni economici per i giovani e per le famiglie per poter
proseguire gli studi universitari.
A fronte di quanto sopra hanno pertanto convenuto di inserire elementi contrattuali di agibiità per favorire i lavoratori studenti affinché possano rendere compatibili lo svolgimento di attività lavorative al proseguimento regolare degli studi universitari sino al conseguimento della laurea e pertanto con possibilità di impiego prevalentemente durante il fine settimana.
Ad integrazione delle previsioni di normative di Legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, (art. 79 comma 3), e 4 Contratto Integrativo Aziendale, potranno essere attivati contratti di lavoro con orario\part --time alle seguenti condizioni:
A) Tipologia contrattuale
•I contratti di lavoro part-time potranno essere di tipo verticale;
•La prestazione lavorativa potrà essere compresa tra le 8 e le 18 ore settimanali;
•Su richiesta del lavoratore/studente, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, in armonia con quanto definito nella premessa del presente accordo, il contratto individuale sottoscritto potrà essere integrato con periodi a prestazione lavorativa compresa tra l’orario ridotto concordato nel contratto individuale e la prestazione a tempo pieno;
B) Durata:
•I contratti potranno essere stipulati a tempo determinato.
•Per le prestazioni a tempo determinato si farà riferimento alle previsioni del vigente Contratto Integrativo Aziendale e a quella di Legge, pertanto si potranno instaurare nell’anno solare contratti di lavoro a tempo determinato della durata complessiva fino a sette mesi legandoli pertanto alla possibilità per gli studenti lavoratori di seguire gli impegni legati al corso universitario.
Condizione indispensabile per instaurare il rapporto di lavoro sono:
•Volontarietà delle parti;
•Iscrizione a corsi di laurea con sedi universitarie dislocate su tutto il territorio nazionale e della UE;
•Regolare iscrizione ad un corso di laurea relativamente al solo periodo definito dal
programma di studi universitari.
Saranno possibili le seguenti eccezioni:
Lavoratori studenti iscritti per due anni fuori corso successivamente al regolare periodo del programma di studio del corso di laurea
Per le studentesse lavoratrici madri entro il 3Oesimo anno di età compiuto indipendentemente dal numero degli esami effettuati rispetto al regolare piano d studio
C) Validltà
Le parti nella comune condivisione della valenza sociale del presente accordo e dei benefici trasferibili ai giovani lavoratori studenti e alle lavoratrici madri studentesse, confermano altresì che la normativa convenuta nel presente accordo si intende esclusivamente applicabile per tali tipologie di lavoratori e pertanto è da considerarsi a tutti gli effetti parte aggiuntiva e non sostitutiva della vigente normativa aziendale.
D) Impegno
Le parti si impegnano, al fine di facilitare la vicinanza tra il mondo universitario a quello del lavoro, a ricercare momenti di socializzazione del presente accordo presso le principali sedi universitarie ed in particolare nei territori ove è presente Coop Centro Italia.
In armonia con le finalità del presente accordo, per facilitarne l’applicazione a conseguire gli obiettivi di sostegno agli studenti lavoratori, le parti convengono di favorire più occasioni di lavoro nel corso del periodo di studio.
Al riguardo Coop Centro Italia si impegna altresì, in occasione di future assunzioni di cui alle casistiche del presente accordo a tempo determinato a valutare la possibilità di assumere lavoratori che in precedenza hanno già avuto con la Cooperativa rapporto di lavoro in base alla presente normativa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento al vigente C.C.N.L e al Contratto Integrativo Aziendale.
Le parti
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PREMIO DI LAUREA
Coop Centro Italia, mette a disposizione un “Premio Laurea” pari a euro 250,00 a quei lavoratori/studenti, di cui al presente accordo, che in costanza di rapporto di lavoro conseguono il titolo di studio di laurea.
Tale borsa di studio sarà trattata, ai fini fiscali e previdenziali, come previsto all’art. 48 comma 2 DPR 917/86.