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Contratto integrativo Terziario della provincia di Piacenza - decorrenza 1.1.01 scad. 31.12.04
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CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA
PROVINCIA DI PIACENZA
L'Unione del Commercio, Turismo, Servizi e delle Piccole e Medie Imprese di Piacenza, La Confesercenti di Piacenza e le OO.SS. Filcams/CGlL, Fisascat/CISL e Uiltucs/UIL, sottoscrivono il presente accordo sindacale provinciale di secondo livello, previsto dagli accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale del Terziario.
Premesso
§Che le parti esprimono un giudizio positivo sull'attività svolta e sul rapporto esistente fra le rappresentanze dei datori di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori;
§che entrambe le parti condividono la valorizzazione dell'associativismo quale strumento per le gestioni e le soluzioni di problematiche aziendali;
§che alla luce dell'evoluzione delle attività imprenditoriali, si paventano tentativi di sconfinamento e di non condivisibili invasioni di campo da parte di organizzazioni associative non firmatarie del c.c.n.l. dei Settori;
le sottoscrittrici parti concordano
che il ruolo dei soggetti rappresentativi deve essere considerato esclusivo quando si trattano
accordi e stipule di contratti che riguardano settori come il commercio, il turismo ed il terziario
e che nessuno strumento bilaterale esterno ai soggetti firmatari del presente contratto integrativo
provinciale possa essere considerato valido ai fini delle predette rappresentatività
ART 1 RELAZIONI SINDACALI
Le parti concordano, al fine di sviluppare un qualificato sistema di relazioni sindacali, di incontrarsi
entro il mese di marzo di ogni anno per discutere delle problematiche riferite all'andamento
economico del settore e del mercato del lavoro .
ART 2 ORARI DI LAVORO COMMERCIALI
Con la stessa cadenza annuale di cui all'alt 1 le parti, nel pieno rispetto dei propri ruoli, convengono di definire una comune intesa da sottoporre agli Enti locali, in tema di orari commerciali, che tenga conto delle esigenze dei lavoratori e delle prospettive delle Aziende, con riferimento a quanto previsto dal D.LGS. 114/98.
I temi oggetto della discussione verteranno su:
-definizione dei Comuni o delle zone ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte;
-definizione degli orari, in concertazione con gli Enti Locali, di apertura degli esercizi ad attività commerciali fissando un numero di aperture domenicali adeguato alle aspettative delle aziende e consono alle esigenze dei lavoratori, definendo una fascia oraria di riferimento;
ART 3 LAVORO FESTIVO E DOMENICALE
In considerazione del maggior disagio conseguente al lavoro domenicale e festivo, le parti concordano:
a) in caso di apertura dell'esercizio commerciale in tutte le domeniche e festività di cui all' art. 64
del c.c.n.l dell'anno, è riconosciuta una maggiorazione della paga oraria di fatto del 30 % per le
domeniche e del 40% per le festività, in sostituzione a quanto previsto all'art. 3 punto 5
dell'accordo provinciale del 1° Luglio 1998;
b) in caso di apertura dell'esercizio commerciale esclusivamente nelle domeniche e festività
previste D.LGS. 114/98, è riconosciuta una maggiorazione della paga oraria di fatto del 60%
c) per le aperture domenicali eccedenti quelle disciplinate al punto B e non riconducibili a quelle
regolamentate al punto A, sarà riconosciuta una maggiorazione del 30%.
Nel caso di prestazione straordinaria effettuata nei giorni domenicali e festivi di cui ai punti
precedenti, alle maggiorazioni stabilite verranno sommate quelle previste dal C.C.N.L. di settore.
ART. 4 LAVORO NOTTURNO NELLE AZIENDE IL CUI ORARIO NON PREVEDE
NORMALMENTE IL RICORSO ALLA PRESTAZIONE SERALE E/O NOTTURNA
NORMALMENTE IL RICORSO ALLA PRESTAZIONE SERALE E/O NOTTURNA
Per il lavoro notturno, intendendosi per tale, quello effettuato dalle ore 20 alle ore 06, è riconosciuta una maggiorazione del 30% in caso di lavoro normale e del 80% in caso di prestazione straordinaria.
In alternativa alla maggiorazione relativa alla prestazione straordinaria potranno essere effettuati
recuperi in gruppi di ore non inferiori a 4 che dovranno comunque coincidere con la normale
attività/apertura del negozio.
ART. 5 PARTE ECONOMICA
II terzo elemento provinciale viene rivalutato a £ 18.000 ( diciottomila ) lorde mensili.
ART 6 PREMIO ANNUALE VARIABILE
Nel rispetto di quanto previsto dal protocollo del 23 Luglio 1993, le parti riconoscono il carattere
sperimentale e di novità di un 2° livello di contrattazione territoriale, valevole per il settore del
Commercio e Terziario, che prevede elementi economici aggiuntivi rispetto alle retribuzioni già
definite dalla contrattazione nazionale correlati ad obbiettivi di produttività e competitività
comunque riconducibili all'andamento economico del settore.
Conseguentemente, si concorda di istituire un premio variabile i cui parametri, sia di riferimento sia
di valore, hanno carattere sperimentale e saranno sottoposti a verifica annuale a partire dall'anno
2002.
Per quanto riguarda il premio per l'anno 2001 i parametri ed il valore economico ad essi correlato
sono i seguenti:
1) Quota salario variabile di £. 150.000 :
Si raggiunge tale incremento se la differenza fra il numero degli addetti del settore Commercio-
Terziario della Provincia di Piacenza, fra l'anno 2001 e l'anno 2000 risulta di segno positivo.
Per addetti del settore s'intendono i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo ( full- time, part-
time, C.F.L., apprendisti, contratti a tempo determinato ) e i lavoratori parasubordinati;
( dati I.N.P.S., C.C.I.A.A., D.P.L. ).
2) Quota salario variabile di £ 50.000 :
Si raggiunge tale valore se la differenza fra l'incremento ed il decremento delle Aziende del
Commercio e Terziario della Provincia di Piacenza per l'anno 2001 risulta essere di segno
positivo ( dati C.C.I.A.A.).
II premio di cui sopra sarà erogato con la mensilità di Marzo dell'anno successivo ai dipendenti in
forza al 31 Dicembre dell'anno precedente; per il personale apprendista il premio di cui sopra sarà
rapportato alla percentuale salariale prevista dal contratto nazionale.
Per il personale con orario di lavoro part-time il premio sarà proporzionato all' orario effettivamente
Svolto.
ART 7 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le parti riconoscono, nel rispetto a quanto disciplinato nel D.LGS. 25 Febbraio 2000, n° 61 in
tema di lavoro a tempo parziale, la possibilità alle Aziende ubicate nel territorio della Provincia di
Piacenza di stipulare contratti di lavoro part-time a formula mista, combinando la formula
orizzontale con quelle verticale.
Si riconosce anche la validità dei contratti part-time orizzontali, che nel rispetto dell'orario minimo
contrattuale non coinvolgono il lavoratore in tutti i giorni di apertura settimanale dell'Azienda.
Quanto stabilito dal presente articolo ha validità dalla data di entrata in vigore del D.LGS. 25
febbraio 2000 n° 61 e sarà comunque adeguato a quanto verrà stabilito in materia dal futuro
Contratto Nazionale di Categoria.
ART. 8 APPRENDISTATO E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Mentre si confermano tutte le normative previste dal vigente C.C.N.L. in tema di apprendistato e contratti di formazione e lavoro, Le Aziende comunicheranno, in forma scritta, al lavoratore almeno un mese prima della scadenza la conferma o meno del rapporto di lavoro.
ART. 9 DIRITTI SINDACALI
Punto 1
Le OO.SS. unitariamente, potranno convocare, una volta l'anno assemblee di carattere provinciale
in ordine a Previdenza Integrativa e Rinnovi Contrattuali Territoriali e/o Nazionali. Tale Assemblea
retribuita, si terra' presso le Sedi Sindacali fuori orario di lavoro.
Punto 2
Nelle Aziende con meno di quindici dipendenti potrà essere nominato un delegato aziendale in
rappresentanza dei lavoratori; i permessi sindacali saranno normati da accordi aziendali con
l'assistenza delle Associazioni firmatarie.
ART. 10 LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
A richiesta dei lavoratori stranieri Le Aziende potranno concedere la possibilità di cumulare ferie
fino a due anni, al fine di permettere un adeguato periodo di soggiorno nel paese di origine;
ART. 11 CONTRATTI A TERMINE
II ricorso ai contratti in oggetto è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal C.C.N.L.
anche nelle seguenti ipotesi:
A) intensificazione dell'attività dovuta a flussi turistici stagionali (durata max mesi tre, salvo
proroga);
B) intensificazione dell'attività durante le feste natalizie (durata max mesi due);
C) intensificazione dell'attività conseguente a necessità di inventari, bilanci e situazioni analoghe
(durata max mesi due);
Si confermano le percentuali dei lavoratori assumibili a tempo determinato così come regolate
dall'art., 21 -A) del C.C.N.L.
L'Azienda che intenda utilizzare i suddetti contratti dovrà dare darne comunicazione all'Ente
Bilaterale entro il mese di inizio, specificando le ragioni, il numero dei lavoratori e la durata
prevista.
Entro il mese di gennaio dell'anno successivo l'Azienda che ha utilizzato i suddetti contratti dovrà
presentare un riepilogo in cui sia riportato il totale dei lavoratori interessati, al fine di verificare la
correttezza delle percentuali rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, le ragioni
dell'utilizzo e la durata.
ART. 12 APPLICAZIONE
Si concorda 1'applicazione del presente Contratto Provinciale a tutte le Aziende che non hanno
Contrattazione Aziendale Integrativa indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati;
ART. 13 QUOTA DI ASSINTENZA CONTRATTUALE
Si concorda per tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo l'istituzione di una quota di assistenza contrattuale di £ 5.000 (cinquemila) da trattenersi sulla mensilità di Giugno 2001 (una tantum) finalizzata alla divulgazione del Contratto.
ART. 14 VIGENZA
II presente Contratto Provinciale ha valore quadriennale a decorrere dal 1° Gennaio 2001 fino al 31 Dicembre 2004 per la parte economica e biennale, fino al 31 Dicembre 2002 per la parte normativa; s'intenderà tacitamente rinnovato se non disdettato almeno tre mesi prima da una delle parti firmatarie.
Letto, confermato e sottoscritto.
Unione del Commercio, Turismo, Servizi, Piccole e
Medie Imprese di Piacenza
Giovanni Struzzola
Stefano Edini
Confesercenti di Piacenza
Fausto Arzani
Dario Poggi
Filcams/CGIL di Piacenza
Gaetano Bonetti
Fisascat/CISL di Piacenza
Giuseppe Tirelli
Uiltucs/UIL di Piacenza
Emanuele Bruzzi
Piacenza, 23 Gennaio 2001
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE
L'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi di Piacenza, la Confesercenti di Piacenza e
le Organizzazioni Sindacali FILCAMS/CGIL FISASCAT/CISL e UILTUCS/ UIL, in qualità di
componenti dell'Ente Bilaterale Terziario E.BITER. della provincia di Piacenza
VISTO
L'accordo del 3 marzo 2000 riguardante la concessione del parere di conformità alle autorizzazioni
finalizzate alle assunzioni di apprendisti
convengono quanto segue:
il rilascio del visto di conformità, oltre che preventivamente all'inoltro della richiesta di autorizzazione alla Direzione Provinciale di Lavoro, è stato e potrà essere concesso anche per
autorizzazioni già rilasciate dal locale Ispettorato del Lavoro sia anteriormente sia posteriormente il
20 settembre 99.
Letto approvato e sottoscritto
L'Unione Provinciale Commercianti di Piacenza
La Confesercenti di Piacenza
FILCAMS/CGIL
FISASCAT/CISL
UILTUCS/UIL
Piacenza 23 Gennaio 2001