30/6/1989 ore: 2:00
Coin, Magazzini Oviesse, Contratto Integrativo Aziendale 30/06/1989 - 31/12/1991
Contenuti associati
Il giorno 30.6. 1989
tra
—la Coin S.p.A. , rappresentata dai sigg. B. Papette e A. Serafino
—la magazzini Oviesse S.p.A.. rappresentata dai sigg. M. d’Orazi, L. Poli, N. Cappiello, R. Costantini e G. Giuriato
e
—la FILCAMS CGIL, rappresentata dal segretario nazionale sig. G. Mancini
—la FISASCAT CISL, rappresentata dal segretario nazionale sig. G. Baratta
—la UILTUCS UIL, rappresentata dal segretario nazionale sig. R. Canella
e le rispettive segreterie regionali e territoriali, nonche’ il coordinamento nazionale dei lavoratori,
in ordine alle richieste delle OO.SS. sulla contrattazione integrativa aziendale, si e’ stipulato il seguente contratto integrativo aziendale:
art. 1
a) sviluppo e investimenti Coin
la Coin spa, anche in relazione al processo di ristrutturazione in atto per dare compattezza ed efficacia alla scelta aziendale, riconferma il proprio obiettivo di realizzare interventi ad ampio raggio per consolidare la propria presenza nel contesto distributivo italiano.
In particolare le strategie commerciali, in coerenza con lo specifico posizionamento dei singoli mercati, prevedono una migliore articolazione dell’offerta, sempre più mirata e rapportata alle esigenze della clientela individuata nella logica prevista del progetto negozio nel negozio. la realizzazione di tale modello organizzativo, ormai in fase di avanzata attuazione, prevede l’articolazione in singoli negozi secondo la classificazione adottata ed in relazione alle dimensioni del punto di vendita ed al mercato in cui opera.
Questo processo di trasformazione prevede ipotesi di recupero di spazi di vendita attualmente sottoutilizzati e cospicui investimenti per l’aggiornamento degli ambienti e delle attrezzature dei punti di vendita per consentire la migliorecaratterizzazione espositiva dell’offerta merceologica.
Si rendono inoltre necessari interventi di adeguamento della professionalità degli addetti, ricupero di efficienza e produttività delle risorse impiegate e sviluppo di tecnologie avanzate e supporti informatici.
l attuazione di questo programma unitamente all’aggiornamento ed alla formazione del personale ed all’investimento in nuove tecnologie prevede investimenti, nel triennio 1989/1991, di circa 60 miliardi di lire.
un particolare impegno viene destinato al programma di sviluppo delle affiliazioni, per cui e’ prevista l’attivazione, nell’arco del periodo sopra indicato, di oltre 50 nuovi punti di vendita sul territorio nazionale.
art.1
b) sviluppo e investimenti politiche commerciali Oviessela magazzini Oviesse spa conferma la volontà di svolgere un ruolo significativo nel settore della distribuzione organizzata, in modo da rispondere con offerte e servizi sempre più competitivi alle esigenze dei consumatori. più in particolare l’Oviesse conferma la propria vocazione di variety store, rivolto al segmento medio-medio basso di target socio economico. l’evoluzione del segmento di marketing scelto dall’azienda e dello scenario concorrenziale, sia tradizionale che nuovo, derivante dall’apertura all “europa del 1993, comporterà modificazioni e revisioni di politiche commerciali tendenti alla sovrapposizione con la formula Oviesse. ciò impone un osservatorio speciale e permanente per mantenere e sviluppare le quote di mercato raggiunte.
In coerenza con questi obiettivi la società intende realizzare i seguenti programmi nel triennio “89/’91:
1)sviluppo qualitativo
—una articolata offerta di merci di particolare convenienza, coerente con l’evoluzione del mercato;
—un miglior servizio alla clientela, con particolare riferimento alla ristrutturazione dei punti vendite per avere ambienti sempre migliori: si prevede il rinnovo di circa 3 / 5 punti vendita all’anno;
—una maggiore attenzione all’immagine ed alle presentazione della merce;
2)innovazioni tecnologiche
finalizzate ad ottimizzare il servizio, con particolare riferimento ai punti vendita (p.o.s. lettura automatica del codice a barre).
3)sviluppo quantitativo
—apertura di circa 8 / 10 nuovi punti vendita all’anno in un equilibrato rapporto tra occupazione diretta e in affiliazione con particolare attenzione ad insediamenti nel mezzogiorno.
La realizzazione di tali programmi potrà comportare una occupazione aggiuntiva, nel triennio, di circa 400 posti di lavoro.
L’azienda precisa che lo sviluppo quantitativo risponde ad una dichiarata volontà aziendale e che la sua completa realizzazione e’ condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
A fronte di questi programmi sono previsti investimenti nel triennio 1989 / 1991 per circa 20 miliardi.
art. 2
Relazioni sindacali
Le parti, nel pieno rispetto delle proprie autonomie e ruoli, convengono sull’importanza di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con gli obiettivi comunemente definiti dal presente e dai precedenti accordi.
L’attivazione di tale principio avviene con il pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle parti, ai vari livelli e per le materie di rispettiva competenza.
In tale contesto, in relazione ai processi di trasformazione, innovazione e di sviluppo, andranno valorizzati il confronto e la contrattazione decentrati (regionale, territoriale e/o di unità produttiva) per le materie di competenza.
L’informazione, presupposto fondamentale per favorire corrette relazioni sindacali, dovrà avere, fatte salve le normali esigenze di riservatezza, carattere preventivo.
Diritti di informazione e confronto a livello nazionale
In questa sede verranno fornite informazioni, di norma semestrali, al fine di effettuare verifiche e / o realizzare eventuali intese relativamente a:
—strategie generali delle singole aziende,
—andamento economico e relativi bilanci,
—sviluppo ed investimenti,
—evoluzione delle strategie commerciali,
—innovazioni tecnologiche e relativi programmi di attuazione,
—processi di riorganizzazione e ristrutturazione,
—appalti e terziarizzazione,
—occupazione e sue dinamiche,
—programmi di formazione e addestramento,
— contratti formazione e lavoro e relative tipologie di impiego,
—andamento e risultati dei programmi di gestione delle situazioni di criticità aziendali,
—azioni positive e pari opportunità.
Le parti confermano la validità della commissione tecnica nazionale, di cui all’art. 2 del c.i.a. 12 aprile 1985, quale strumento di approfondimento ed analisi, sia su tematiche generali che su problemi specifici, che comportino riflessi sulla condizione lavorativa. tale commissione si potrà avvalere di competenze funzionali ai temi da esaminare e di volta in volta individuate.
Diritti di informazione g confronto e livello regionale
Attiene a tale livello l’informazione e il confronto anche al fine di realizzare eventuali intese, sulle medesime materie previste dal livello nazionale, in relazione agli effetti delle stesse sulla struttura produttiva, occupazionale ed organizzativa.
Attiene inoltre a tale livello il confronto su quanto previsto dal presente accordo in tema di mercato del lavoro ed in particolare per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro.
Diritto di informazione e confronto a livello territoriale e/o di unità produttiva
In questa sede verranno fornite informazioni e si darà luogo al confronto in occasione di periodici incontri, al fine di realizzare intese relativamente a :
—progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unita “ territoriali e / o delle unita’ produttive,
—organici, loro composizione e organizzazione del lavoro,
—occupazione part time e lavoro supplementare,
—orari di lavoro,
—ambiente di lavoro e tutela della salute anche in relazione ad eventuali conseguenze delle innovazioni tecnologiche,
— obiettivi e risultati economico / commerciali ed articolazione dei dati riferiti alla produttività,
— professionalità e livelli di inquadramento.
art. 3
Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che i processi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro debbano essere indirizzati anche a valorizzare la professionalità, oltre che a migliorare la condizione della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti.
Al fine di conseguire quanto sopra, oltre che ad un più razionale e miglior utilizzo degli impianti, più elevati livelli di produttività, una più equa ripartizione dei carichi di lavoro ed un più efficace servizio alla clientela, leparti si confronteranno a livello territoriale e / o di unita’ produttiva per realizzare eventuali intese sull’organizzazione del lavoro e sull’insieme di tutte le variabili che ad essa concorrono.
art. 4
Azioni positive e pari opportunità
Al fine di promuovere azioni positive per favorire le pari opportunità, l’azienda, anche alla luce delle normative e indirizzi comunitari in materia, si dichiara favorevole a valutare congiuntamente progetti finalizzati allo sviluppo dell’occupazione e della professionalità femminile, in relazione alle effettive esigenze, anche per conseguire una maggiore presenza femminile nelle qualifiche più elevate.
art. 5
Contratti di formazione e lavoro
I contratti di formazione e lavoro rappresentano uno strumento idoneo per lo sviluppo occupazionale giovanile, orientato al conseguimento di un livello professionale in linea con le esigenze del modello organizzativo e finalizzato alla conferma in servizio.
Pertanto tali lavoratori fanno parte a pieno titolo dell’organizzazione produttiva a parità di condizioni normative e di lavoro a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché dell’esercizio dei diritti sindacali.
Le aziende ribadiscono l’orientamento, già emerso nell’ultimo triennio, a confermare in servizio i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro.
Sono previste verifiche periodiche sui risultati formativi che, in caso di esito positivo, daranno luogo, non oltre il compimento del decimo mese di attività, alla conferma anticipata, fermo restando il normale decorso del regime contributivo e la normativa di legge.
In caso di mancata anticipata conferma, verrà data motivata comunicazione all’interessato ed al consiglio d’azienda.
Le aziende forniranno , ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, una appropriata formazione teorica comprensiva di informazioni sul C.C.N.L. e sulla legislazione sociale e del lavoro.
Nell’ambito di migliori relazioni sindacali a livello decentrato le parti convengono che il ricorso ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro, avverrà anche attraverso accordi tra le parti . a livello regionale, tenuto conto di eventuali intese territoriali tra OO.SS. e associazioni di categoria.
Norma transitoria
Entro un mese dalla firma del presente accordo, le aziende comunicheranno agli interessati ed ai consigli d’azienda l’eventuale mancata conferma di lavoratori in forza con contratto di formazione e lavoro che abbiano, in pari data, superato il decimo mese di anzianità lavorativa.
art. 6
Formazioe e addestramento
Le Aziende COIN e OVIESSE confermano il proprio impegno a realizzare programmi di formazione e addestramento che consentanoun crescente sviluppo professionale dei lavoratori, in linea con le esigenze di servizio, 1’efficienza aziendale, i mutamenti tecnologici ed organizzativi e la scadenza comunitaria del 1992.
Programmi, contenuti, tempi, modalità, strumenti, personale coinvolto, saranno oggetto di preventiva informazione e confronto nelle sedi previste, tenuto conto delle interrelazioni con l’organizzazione del lavoro esistente nelle unita’ produttive, oltre che dei relativi organici.
art. 7
Ambiente di lavoro e tutela della salute
Nel rispetto delle leggi vigenti e degli articoli 9 e 12 della legge 300/70, le parti concordano che l’ambiente di lavoro e la tutela della salute dei dipendenti costituiscono parte integrante degli obiettivi di miglioramento della qualità del lavoro da conseguire con interventi organici.
A tale scopo le parti concordano di intervenire nelle forme e con gli strumenti ritenuti più idonei, avvalendosi anche delle strutture pubbliche competenti per promuovere indagini e verifiche delle condizioni ambientali.
art. 8
Mercato del lavoro
Le Aziende sono impegnate a perseguire sviluppi occupazionali coerenti con i programmi aziendali, nei quali risulti un equilibrato rapporto tra personale full time e part time nelle diverse articolazioni, fra personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro.
Le Aziende confermano, altresì, l’impegno a favorire 1’ utilizzo delle fasce più deboli dell’attuale mercato del lavoro (ultraventinovenni, ecc.), nonché il ricorso ad eventuali convenzioni ai sensi dell’art. 17 della legge 56/87.
Tutto ciò avendo riguardo alle esigenze organizzative e professionali.
art. 9
Part-time
Part-time
Le parti convengono che il lavoro a tempo parziale rappresenta uno strumento di flessibilità che, nell’ambito della evoluzione dei modelli organizzativi della Distribuzione Organizzata. può assicurare una migliore qualità del servizio ai consumatori, oltre che essere una forma di rapporto di lavoro che può rispondere ad esigenze individuali.
Ciò premesso, le parti si danno atto che il rapporto di lavoro a tempo parziale troverà utilizzazione nelle diverse configurazioni previste dalla legge e dal C.C.N.L. e in conformità dell’art. 5 del C.I.A. 12.4.85.
In relazione alla legge 19 dicembre 1984 n. 863, art. 5. anche per le caratteristiche dell’organizzazione aziendale, è ammessa la prestazione di lavoro supplementare, che dovrà avere carattere di eccezionalità e dovrà essere preventivamente concordata con le Organizzazioni Sindacali e / o i Consigli di Azienda in sede locale.
A decorrere dal 1 luglio 1989 la retribuzione della prestazione lavorativa supplementare sarà assicurata, per accordo fra le parti, con una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 27% : tale maggiorazione comprende ed assorbe il computo della retribuzione per la prestazione supplementare su ogni istituto di fatto.
L’indennità di fine rapporto maturata per le ore supplementari verrà corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 10
Infortunio
Infortunio
In caso di infortunio, le Aziende COIN e OVIESSE si impegnano a integrare il trattamento economico erogato dall’INAIL fino a raggiungere il 100 % della retribuzione giornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione lavorativa.
Nota a verbale
Applicazione art.7 C.I.A.12/4/85 in caso di malattia e infortunio
Nelle unita’ di vendita ove la prestazione dei lavoratori a tempo pieno è articolata su settimane a 40 e 36 ore lavorative, in caso di assenza per malattia e infortunio, l’orario di lavoro sarà convenzionalmente ragguagliato a 39 ore settimanali e quindi la riduzione di orario (RDS) verrà considerata in misura pari a 10 minuti per ogni giornata di assenza.
La norma trova applicazione in misura proporzionale alle ridotte prestazioni dei lavoratori part time.
art. 11
Orario di lavoro
Orario di lavoro
Le parti convengono che l’attuale disciplina degli orari commerciali può consentire , a livello territoriale e / o di unita’ produttiva, iniziative a carattere sperimentale in grado di realizzare diversi regimi di orari lavorativi, comprese eventuali riduzioni dell’orario giornaliero, da contrattare tra le parti.
art. 12
Deroghe natalizie
Le parti convengono di contrattualizzare, qui di seguito, l trattamento economico per le prestazioni lavorative in giorni di calendario festivi, richieste nelle unita’ di vendita, in occasione delle deroghe natalizie che prevedono l’apertura al pubblico (intendendosi per tali il periodo compreso tra l’ultima domenica di novembre e quella antecedente l’Epifania).
Si conviene il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate e, in aggiunta, il recupero di tante ore quante quelle lavorate, fino a un massimo di 8 ore giornaliere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Il pagamento della sola maggiorazione del 30 % e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate, fino a un massimo di 8 ore giornaliere, potranno essere effettuate nei confronti dei lavoratori che ne facciano esplicita richiesta; in tal caso il secondo recupero verrà effettuato entro il 30 marzo successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative.
Per le prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere sarà riconosciuto il pagamento del 130%.Per il personale part time il recupero delle ore lavorate in occasione delle deroghe natalizie, come sopra indicato, sarà riconosciuto in proporzione al normale orario di lavoro giornaliero e / o settimanale, con gli stessi criteri previsti per il personale a tempo pieno.
Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro saranno retribuite con il pagamento del 130 % senza ulteriori recuperi.
Il trattamento economico sopra definito sostituisce ogni e qualsiasi altro trattamento precedentemente corrisposto a tale titolo e viene riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e 1avoro.
Dichiarazione a verbale
Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non troverà applicazione in occasione delle operazioni inventariali, anche se dovessero cadere nel periodo sopraindicato.
art. 13
A) COIN - Parte economica La retribuzione aziendale, a decorrere dalle date sottoindicate, verrà incrementata dei seguenti valori mensili lordi (per 14 mensilita’).
Decorrenza 1.3.1989
LivelloImporto mensile lordo
Q34.000
I31.000
II27.000
III23.000
IV20.000
V18.000
VI16.000
VII14.000
Decorrenza 1.3.1990
LivelloImporto mensile lordo
042.000
I39.000
II34.000
III29.000
IV25.000
V22.000
VI20.000
VII17.000
Decorrenza 1.3.1991
Livello Importo mensile lordo Totale a regime
059.000135.000
I55.000125.000
lI47.000108.000
III41.00093.000
IV35.00080.000
V31.00071.000
VI28.00064.000
VII24.00055.000
Al personale a tempo parziale tali importi saranno erogati in misura proporzionale alla ridotta prestazione lavorativa.
Una tantum
Al personale in forza alla data della sottoscrizione del presente accordo, sarà corrisposta, con la retribuzione del mese di luglio 1989, una erogazione, uguale per tutti i lavoratori a tempo pieno, del valore di L. 200.000 lorde.
Al personale impiegato a tempo parziale detto importo sarà erogato in misura proporzionale alla ridotta prestazione lavorativa.
Le parti concordano che tale una tantum e’ escluso dal calcolo del trattamento difine rapporto aisensi dell’art 2120 c.c., come modificato dalla legge 29.5.1982, n. 297.
art. 13
B) OVIESSE — Parte economica
1)Una tantum
Al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo con contratto a tempo indeterminato e di formazione e lavoro, sarà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio, un importo “una tantum” uguale per tutti i lavoratori a tempo pieno, del valore di L. 400.000 lorde.
Al personale assunto successivamente al 1 marzo 1988, o con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’importo una tantum sarà erogato in misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro ed al tipo di contratto , con esclusione dei periodi nei quali non e’ dovuta, dall’azienda, retribuzione.
Le parti convengono che tale importo non e’ computabile nel calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 del c.c., come modificato dalla legge 29 .5.82 n. 297.
2)Elemento retributivo aziendale
L’importo attualmente corrisposto a titolo di elemento retributivo aziendale verrà aumentato con le seguenti decorrenze e valori mensili lordi (per 14 mensilità).
Decorrenza 1.6.89
Livello Importo mensile lordo
050.000
I47.000
Il40.000
III35.000
IV30.000
V27.000
VI24.000
VII21.000
Decorrenza 1.7.90
Livello Importo mensile lordo
042.000
I39.000
Il34.000
III29.000
IV25.000
V22.000
VI20.000
VII17.000
Decorrenza 1.7.91
Livello Importo mensile lordo Totale a regime
o43.000135.000
I39.000125.000
Il34.000108.000
III29.00093.000
IV25.00080.000
V22.00071.000
VI20.00064.000
VII17.00055.000
Al personale a tempo parziale tali importi saranno erogati in misura proporzionale alla ridotta presentazione lavorativa.
art. 14 A) COIN = Produttività punti vendita
Per il triennio “89 /“91 viene istituito, per il personale dei punti di vendita della società COIN, un meccanismo finalizzato a correlare quote retributive al raggiungimento di incrementi reali di vendite, definito premio di produttività.
Le parti convengono sul carattere sperimentale di questo meccanismo e concordano che lo stesso troverà applicazione per l’arco di validità del presente accordo.
Le parti convengono inoltre che le somme erogate a tale titolo sono, per loro natura, escluse dal calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 297 / 82.
Modalità di calcolo
Anno 1989
La determinazione del premio di produttività viene calcolata considerando le vendite, nelle filiali che hanno operato per l’intero esercizio, al netto di I.V.A. e depurate del tasso di inflazione (calcolo ISTAT) sulle vendite dell’anno precedente, netto I.V.A., riferito alle stesse unita’ che hanno operato per l’intero esercizio.
Al personale dei singoli punti vendita che avranno realizzato un incremento reale delle vendite pari ,o superiore al 2 % sull’anno precedente, verrà erogata una quota salariale lorda in base ai valori indicati nella tabella A allegata.
Anni 1990 / 1991
- Premio di produttività per obiettivo aziendale.
A tutto il personale dei punti vendita COIN viene riconosciuto un premio di produttività legato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Qualora l’incremento percentuale delle vendite dell’anno al netto di I.V.A. e depurato degli effetti inflattivi (ISTAT) sul fatturato dell’anno precedente al netto di I.V.A. sia uguale o superiore al 2.5%, a parità di punti vendita, verrà erogata una quota retributiva lorda uguale per tutti di L. 250.000.
- Premio di produttività per obiettivo di filiale.
Per il personale dei singoli punti vendita, qualora si realizzi un incremento reale del fatturato calcolato secondo le modalità sopra determinate, verrà erogata una quota retributiva lorda uguale per tutti secondo la tabella 8 allegata.
In caso di raggiungimento dell’obiettivo aziendale, resta inteso che la prima quota (dal 2.5 al 3.49 %, pari a L. 250.000), sarà assorbita da quanto corrisposto a titolo di premio di produttività aziendale.
In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di produttività di filiale , le parti , a livello territoriale e / o di unita’ produttiva, attiveranno un confronto di merito allo scopo di assumere e valutare gli elementi relativi alle cause che lo hanno determinato al fine di prevedere i necessari correttivi.
Le parti convengono che il premio di produttività, sia aziendale che di filiale sarà corrisposto in una unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento
esclusivamente al personale in forza alla data di erogazione del premio, in misura proporzionale al tipo di contratto (tempo pieno o tempo parziale) ed in relazione ai mesi di effettiva prestazione lavorativa.
N.B Si chiarisce che il termine vendite equivale a fatturato
COIN — TABELLA A.
PRODUTTIVITA' ANNO 1989
Incremento % del fatturatoImporto di produttività
da 2 % a 2.99 %.L. 200.000= lorde
3 % a 3.99 % ulteriori L. 100.000= “
4% a 4,99% “ L. 100.000= “
5% a 5,49% “ L. 75.000= “
5,5% a 5,99% “ L. 75.000= “
6 % a 6.49% “ L. 75.000= “
oltre 6.5 %. “ L. 75.000= "
COIN - TABELLA B
PRODUTTIVITA' ANNI 1990/ 1991
Incremento del fatturato Importo di produttività
Da 2.5% a 3.49 % L.250.000= lorde
3.5 %. a 4.49% ulterioriL.100.000.= “
4,5% a 5,49% “ L.100.000.= “
5.5 % a 5,99% “L. 75.000.= “
6,0% a 6,49% “L 75000.= “
6.5% a 6.99% “L. 75.000.= “
oltre7.0% “ L. 75.000.= “
art. 14
B) OVIESSE — Produttività punti vendita
Per il triennio 1989 / 1991 viene istituito un premio di produttività annuo correlato alle maggiori vendite conseguite in ciascun punto vendita e calcolato secondo il seguente parametro:
—vendite dell’anno al netto di I.V.A. e depurate degli effetti dell’inflazione, definita secondo i parametri ISTAT,
su
—vendite dell’anno precedente al netto di I.V.A..
Al personale dei singoli punti vendita che avranno realizzato un incremento reale delle vendite pari o superiore al 2.5 % sull’anno precedente, verrà erogata una quota salariale lorda in base ai valori indicati alla tabella A allegata.
Tale quota verrà corrisposta in un’unica soluzione nel mese di marzo dell’anno successivo, esclusivamente al personale in forza alla data di erogazione del premio, in misura proporzionale al tipo di contratto (tempo pieno o tempo parziale) ed in relazione ai mesi di effettiva prestazione lavorativa.
Gli importi erogati in applicazione del presente accordo sono esclusi dal calcolo di trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 del c.c., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297.
In deroga a quanto sopra, in relazione alle oggettive diverse opportunità di sviluppo, misurate con i parametri sottoindicati, si conviene che per le unità di vendita con :
— anzianità di apertura superiore ai 10 anni
— resa per mq. superiore a 6,5 milioni (dati 1988)
— resa per persona superiore a 350 milioni (dati 1988),
la quota di produttività scatti al raggiungimento di un incremento reale delle vendite pari o superiore all’1,5% secondo le gradualità e i valori di cui alla tabella B allegata.
Per l’anno 1989, in base ai parametri di cui sopra, sono stati individuati i seguenti punti vendita:
—Legnago
—Carpi
—Milano Via Padova
—Milano Baggio
—Milano Garibaldi
—Genova
—Pescara
—Roma Ostia
—Roma Radio
—Brindisi.
Tale deroga potrà essere applicata a quei punti vendita che subiscano effetti negativi dal sopravvenire di concorrenza interna ed esterna aggiuntiva (apertura di nuovi ipermercati, grandi magazzini, magazzini a prezzo unico); la tabella B sopracitata verrà applicata nell’esercizio commerciale nel quale l’unità ha subito le maggiori penalizzazioni.
La deroga potrà essere estesa, previo confronto territoriale, a quelle unita’ di vendita che presentino analoghe difficoltà anche in mancanza di uno o due dei parametri sopra indicati.
N.B.: Si chiarisce che il termine vendita equivale a fatturato.
OVIESSE — TABELLA A.
IMPORTI DI PRODUTTIVITA'
Incremento % del fatturato Importo tot. di produttività
da 2.5 % a 3.49 % L. 200.000 lorde
3.5 % “ 4.49 %L. 300.000 “
4.5 % “ 5.49 % L. 400.000 ”
5.5 % “5.99 % L. 450.000 “
6.0 %“6.49 % L. 500.000 “
6.5 %“6.99 % L. 550.000 “
oltre 7.0 % L. 600.000 “
OVIESSE - TABELLA E
IMPORTI DI PRODUTTIVITA’
Incremento % del fatturato Importo tot. di produttività
da1.5%a2.49 %L.200.000lorde
2.5%“3.49 %L.300.000 "
“3.5%“3.99 %L.350.000 "
“4.0% “ 4.49 %L.400.000 "
“4.5% “ 4.99 %L.450.000 "
“5.0% “ 5.49 %L.500.000 "
“5.5%“5.99 %L.550.000 "
oltre6.0%L.600.000 "
art. 14
C) Produttività per i depositi centrali COIN e OVIESSELe parti, considerate le esperienze già acquisite con i precedenti accordi, si impegnano a definire con le OO.SS. territoriali ed i Consigli d’Azienda meccanismi per i compensi di produttività per il personale dei rispettivi depositi di Mestre/Terraglio, che tengano conto delle specificità proprie di questa area, secondo parametri obiettivi e modalità di applicazione da concordare e comunque coerenti con quanto definito per il personale di vendita.
Tali incontri verranno attivati entro il 31.7.1989.
art. 14
D) Produttività delle sedi COIN e OVIESSE
Le parti, allo scopo di valutare ed individuare criteri e meccanismi di produttività per le Sedi Coin e Oviesse, si incontreranno a livello territoriale e con i Consigli di Azienda entro il mese di settembre 1989 per definire tale materia.
art. 15
A) COIN — Professionalità
Punti di vendita
L’evoluzione della formula commerciale connessa all’attuazione del progetto “negozio nel negozio” e le conseguenti modifiche del modello organizzativo, contengono le premesse per elevare la professionalità dei lavoratori, favorita anche dai programmi di formazione ed addestramento cosi’ come richiamato dall’articolo specifico del presente accordo.
In tale ambito, l’Azienda si e’ impegnata a perseguire il migliore rapporto tra le funzioni specialistiche ed operative delle attività di vendita, con conseguente crescita dei livelli di professionalità.
Tenuto conto dei tempi di attuazione del citato modello organizzativo, viene previsto, dopo la verifica delle condizioni di fatto, il passaggio, entro il 31 dicembre 1989, di n. 24 lavoratori al III livello per la mansione di “venditore specializzato provetto”, in modo da attestare tutte le filiali alla media aziendale.
Nel corso degli anni 1990 e 1991 verrà realizzato il completamento della struttura di tutti i punti vendita con il conseguente passaggio al III livello, sempre per i compiti sopra richiamati, di circa 30 lavoratori per ciascun esercizio.
Allo scopo di verificare i criteri ed i parametri di riferimento, verrà attivato, in sede di Commissione Tecnica , un confronto tra le parti per individuare anche tempi e modalità di attuazione.
I lavori della Commissione inizieranno entro settembre 1989 per concludersi, in una prima fase, non oltre il 30.11.1989.
La contrattazione e la gestione delle relative problematiche, una volta definito a livello nazionale il quadro di riferimento, verrà demandato a livello territoriale e di unita’ produttiva.
Sede
Le parti convengono di esaminare , nel territorio, con le competenti strutture sindacali e / o Consiglio d’Azienda la congruità degli inquadramenti e la professionalità del personale operante presso la Sede centrale di Mestre.
art. 15
B) OVIESSE-Professionalità
Punti vendita
Le parti convengono che la specificità della formula Oviesse determina un modello organizzativo che si articola nell’ambito dell’area di vendita, con due livelli professionali:
—gerente
—addetto/a alla vendita.
Il personale addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie di vendita svolge le seguenti attività:
—incasso e relative registrazioni
—marcazione
—rifornimento dei banchi di vendita, intendendosi per tale l’attività che prevede il riempimento delle attrezzature secondo criteri e modalità espositivi già definiti che evidenziano i contenuti merceologici dell’assortimento e ne facilitano la preselezione
—segnalazione degli scoperti di banco anche con l’utilizzo di modelli che consentano il reintegro con quantità prefissate
—conte periodiche, per alcuni reparti, della merce esistente
—movimentazione fisica della merce
—presidio ed assistenza al cliente nei limiti della formula a libero servizio
—difesa del patrimonio aziendale.
Queste attività sono svolte con frequenze e prevalenze diverse conseguentemente all’area di presidio assegnata. Il periodo di permanenza in un’area merceologica e’ anche finalizzato all’acquisizione di specifiche conoscenze tecniche e particolari capacita’ tecnico — pratiche come da declaratoria dell’inquadramento contrattuale previsto.
Tutto ciò premesso e concordato, le parti convengono di procedere ad analisi organizzative a livello territoriale nelle realtà che per dimensione, organico e fatturato evidenziano maggiore complessità.
Si conviene anche che, alla luce dell’evoluzione delle Politiche commerciali nelle realtà di cui sopra, le attività di visual merchandising assumano maggiore rilevanza.
Conseguentemente , in presenza di competenza, esperienza ed attitudini comprovate verrà individuato, fra il personale addetto, un ridotto numero di lavoratori che, oltre a svolgere tutte le attività precedentemente descritte, svolga un ruolo operativo, di addestramento ed assistenza ai colleghi nell’applicazione dei criteri di visual merchandising.
A tali lavoratori verrà riconosciuta una indennità speciale di L. 30.000 lorde mensili per dodici mensilità.
Stante la sperimentalità dell’innovazione, le parti concordano di procedere ad una rigorosa verifica dei requisiti definiti e dell’efficacia organizzativa anche ai fine di un eventuale graduale sviluppo.
- Addetto alle operazioni di ufficio
In relazione alla specificità dei compiti e delle attività complementari assegnate, all’addetto alle operazioni d’ufficio, avente una anzianità aziendale nella mansione pari o superiore a 12 mesi, verrà riconosciuta, a decorrere dal 1 ottobre 1989, una indennità di funzione pari a L. 40.000 lorde mensili per dodici mensilità.
L’indennità e’ direttamente collegata allo svolgimento delle operazioni d’ufficio: pertanto, qualora si verificasse il passaggio ad altra mansione, tale indennità non verrà più corrisposta.
- Magazziniere di concetto
L’organizzazione del lavoro nei punti di vendita della linea Oviesse prevede che, ferme restando le mansioni di addetto alle operazioni di magazzino, venga assegnato ad un magazziniere, con supervisione da parte del gerente, la responsabilità del funzionamento del magazzino di filiale e di tutte le attività legate alla movimentazione delle merci nel più rigoroso rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure aziendali, con particolare riferimento anche alla salvaguardia del patrimonio aziendale.
A tale figura viene riconosciuto, dopo almeno 12 mesi di anzianità in servizio, il III livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi.
Sede
Le parti convengono di esaminare, nel territorio, con le competenti strutture sindacali e / o il Consiglio d’Azienda, la congruità degli inquadramenti, nonché i livelli di professionalità esistenti, del personale operante presso la Sede centrale di Mestre.
ART 16
Decorrenza/Durata
Il presente Contratto Integrativo Aziendale entra in vigore alla data odierna ed ha validità a tutto il 31dicembre 1991.Decorrenza/Durata
Le parti si danno atto che il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, e’ globalmente migliorativo e deve essere considerato un complesso inscindibile.
Il presente Contratto Integrativo Aziendale integra e sostituisce ove previsto i precedenti contratti Integrativi Aziendali.
Allegato 1
SELEFIN
Spettabile
-Segreteria Nazionale
FILCAMS CGIL
Via Serra, 31
ROMA
-Segreteria Nazionale
FISASCAT CISL
Via Livenza, 7
ROMA
-Segreteria Nazionale
UILTUCS UIL
Via Nizza, 59
ROMA
Mestre, Maggio 1989
La Selefin S.p.A., Società di Partecipazione e Investimenti, conferma la propria volontà di svolgere un ruolo significativo nel settore distributivo italiano, con l’obiettivo di ammodernamen-to e sviluppo delle Società controllate e partecipate del Gruppo, al fine di corrispondere con formule, offerte e servizi sempre più competitivi, alle esigenze dei consumatori.
ln questo quadro di riferimento, la Selefin S.p.A. intende concen-trare gli sforzi con adeguati interventi sul settore commerciale di ristrutturazione e rilancio della Coin S.p.A., anche al fine di superare il più rapidamente possibile l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti nell’Accordo Ministeriale 24.7.1987, ed a quello di ulteriore sviluppo della Magazzini Oviesse S.p.A..
La Selefin S.p.A., nel corso di appositi incontri annuali, si renderà disponibile a fornire informazioni dettagliate circa i previsti programmi di investimenti e sviluppo ed i conseguenti riflessi sull’occupazione complessiva.
Nell’occasione verrà fornito il quadro complessivo delle parteci-pazioni societarie, all’interno del Gruppo Selefin.
Nel corso del primo incontro da tenersi entro il 31.7.89. verrà esplicitato il previsto programma di sviluppo ed investimenti. Distinti saluti.
SELEFIN S.P.A.
Allegato 2
COIN
Spettabile
-Segreteria Nazionale
FILCAMS CGIL
Via Serra, 31
ROMA
-Segreteria Nazionale
FISASCAT CISL
Via Livenza, 7
ROMA
-Segreteria Nazionale
UILTUCS UIL
Via Nizza, 59
ROMA
Mestre, Maggio 1989
In riferimento alle richieste avanzate in materia di conservazione del posto per i lavoratori infortunati sul lavoro, oltre i termini massimi previsti dall’art. 77, seconda parte, del CCNL 28 marzo 1987, la scrivente Società si impegna a verificare con le Organizza-zioni Sindacali Territoriali e/o il Consiglio d’Azienda dell’Unità di appartenenza, la condizione generale dei singoli lavoratori interessati, prima di ricorrere all’applicazione dell’ultimo- comma del citato articolo del Contratto per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi.
Con i migliori saluti.
COIN S.p.A.
Allegato 3
OVIESSE
Spettabile
-Segreteria Nazionale
FILCAMS CGIL
Via Serra, 31
ROMA
-Segreteria Nazionale
FISASCAT CISL
Via Livenza, 7
ROMA
-Segreteria Nazionale
UILTUCS UIL
Via Nizza, 59
ROMA
Mestre, Maggio 1989
In riferimento alle richieste avanzate in materia di conservazione del posto per i lavoratori infortunati sul lavoro, oltre i termini massimi previsti dall’art. 77, seconda—parte, del CCNL 28 marzo 1987, la scrivente Società si impegna a verificare con le Organiz-zazioni Sindacali Territoriali e/o il Consiglio d’Azienda dell’Unità di appartenenza, la condizione generale dei singoli lavoratori interessati, prima di ricorrere all’applicazione dell’ultimo comma del citato articolo del Contratto per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi.
Con i migliori saluti.
MAGAZZINI OVIESSE S.P.A.
Allegato 4
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
COIN / OO.SS.
Sistema incentivi su articoli di lenta vendita
In relazione all’istituto a margine, preso atto delle esigenze delle Organizzazioni Sindacali e dei lavoratori, la Coin S.p.A. aderisce alla richiesta degli stessi di sospendere a breve tale istituto.
Le parti si incontreranno nel mese di luglio allo scopo di definire, in termini negoziali detto istituto, tenuto conto delle rispettive esigenze.
Allegato 5
COIN
Spettabile
-Segreteria Nazionale
FILCAMS CGIL
Via Serra, 31
ROMA
-Segreteria Nazionale
FISASCAT CISL
Via Livenza, 7
ROMA
-Segreteria Nazionale
UILTUCS UIL
Via Nizza, 59
ROMA
Mestre, Maggio 1989
In merito alla situazione aziendale, conseguente alla dichiarazione dello stato di crisi ed agli effetti dell’Accordo 24 luglio 1987, sottoscritto avanti il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la scrivente Società tiene a precisare quanto di seguito descritto.
Nell’arco di tempo luglio 1987 — aprile 1989, sono stati. realizzati programmi per lo sviluppo quali/quantitativo, che hanno impegnato investimenti delle seguenti entità
—nell’area delle migliorie della rete di vendita L. 14.200 milioni
—per ristrutturazione ed acquisizione di nuove filialiL. 17.100 milioni
—per la formazione e l’addestramento del personale L. 2.200 milioni
— nell’area della ricerca e dello sviluppo L. 2.000 milioni
—nell’area organizzativa e dell’aggiornamento tecnologico L. 5.700 milioni
per un totale di L. 41.200 milioni a fronte dei 50.3 Mld di investimen-ti previsti per il superamento dello stato di crisi aziendale.
Sempre nel periodo considerato sono stati attivati n. 5 contratti di affiliazione e n. 3 contratti di somministrazione di merce; nel frattempo si è dovuto registrare anche la chiusura n. 1 contratto di affiliazione articolato su tre punti di vendita.
Nel mese di settembre dello scorso anno, è stato inaugurato il punto di vendita Coin in Roma nel centro commerciale e direzionale di “Cinecittà Due”, mentre è stato rinviato al settembre 1990 l’apertura del negozio di Firenze, a causa delle complesse opere di ristrutturazione dell’immobile, orientate anche a rispettare i vincoli architettonici imposti dalla Sovrintendenza alle Belle Arti.
Infine la gestione delle esuberanze di organico, così come individuate dal sopracitato accordo ministeriale, ha consentito di ridurre progressivamente i lavoratori disimpiegati in CIGS, mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti ipotizzati, cercando di privilegiare il mantenimento della continuità lavorativa.
Rispetto alle 479 unità espresse a tempo pieno, riconosciute eccedentarie con riferimento al nuovo modello organizzativo risultano, alla data odierna
—ancora disimpiegate in CIGS : n. 120 unità espresse a tempo pieno;
—tutt’ora esuberanti in aree non interessate da CIGS : n. 24 unità espresse a tempo pieno.
Il mancato ripianamento è conseguente:
—al già citato rinvio dell’apertura del punto di vendita di Firenze;
—al ridotto interesse, da parte dei lavoratori in possesso dei requisi-ti previsti, di beneficiare dell’Istituto del pensionamento anticipato;
—alla ritardata attuazione, connessa a sopravvenute difficoltà burocrati che, di alcuni progetti per l’attivazione di nuovi insediamenti commerciali da parte di aziende del Gruppo, in particolare nel Veneto, Lombardia e Liguria;
—alle frequenti difficoltà di realizzare una adeguata mobilità interna aziendale.
I futuri programmi e gli investimenti previsti, sia della Società Coin che delle altre aziende del Gruppo, nonché l’ulteriore ricorso a tutti gli strumenti fino ad ora utilizzati, consentirà di raggiungere
l’equilibrio degli organici in tutte le realtà aziendali entro il termine massimo del 31 luglio 1990.
Con i migliori saluti
COIN S.P.A.