30/5/2003 ore: 2:00
Agilent Technologies Italia, Ipotesi Accordo 30/05/2003
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IPOTESI DI ACCORDO
Oggi, 30 maggio 2003, presso la sede dell’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, si sono incontrati i signori:
per Agilent Technologies Italia S.p.A. Giulio Pozzetti e Alessandra Mandelli assistiti dagli Avv. Luigi Cozza e Sirra Arnoldi
per Unione del Commercio Manuela Sangiorgio
per Filcams-Cgil Nazionale Flora Carlini
per Filcams Cgil Federica Cattaneo
per Fisascat Cisl Giuseppe Foti
per le RSU Alessandro Strada
Angela Pignatelli
Nunzia Nardo’
Gennaro Di Monte
Marco Giorni
Cecilia Tanara
ed hanno convenuto quanto segue
PREMESSA
Agilent Technologies Italia SpA divisione commerciale, nel corso di numerosi incontri, tenutisi sia presso l’Unione del Commercio di Milano, sia in sede aziendale, ha illustrato il Piano industriale - cioè il futuro strategico ed organizzativo a breve/medio termine di tutte le business units della Societa’ e relativi riflessi occupazionali.
La Società ha evidenziato che, dopo la rilevante flessione verificatasi a partire dal 2001 nel mercato nazionale ed internazionale, si è potuto registrare negli ultimi mesi un assestamento.
Il flusso degli ordini, che è stato per due anni in costante calo, si è oggi stabilizzato, benchè a livelli molto bassi.
Senza escludere che alla attuale stabilizzazione possa seguire, in tempi non troppo lunghi, una sia pur contenuta ripresa, l’azienda ha dichiarato nella definizione delle strutture e degli organici relativi, una previsione di eccedenze occupazionali strutturali di 90 unità.
Dette eccedenze, secondo il piano organizzativo illustrato nel corso degli incontri, interessano i seguenti reparti e servizi: area vendita, amministrazione vendita e supporto ed assistenza tecnica (CSG-CTE, ATG-EMT, EPSG-Field, EPSG-SSU); servizi amministrativi (Procurement, Collection, ex Optima) per effetto di centralizzazioni all'estero passate e recenti ed operazioni di ottimizzazione di procedure e contenimento dei costi (Finance, Tax, Novus); terziarizzazione del settore I.T., nell’ambito di una scelta adottata dal Gruppo a livello mondiale.
Per effetto dei progetti di cui sopra, il servizio di “call center” EPSG operera’ centralmente presso la sede di Cernusco s/N, dove verra’ trasferita la funzione relativa a tale servizio attualmente operante presso la sede di Padova.
La Societa’ dovra’ valutare l’eventuale chiusura della sede di Padova, per la quale allo stato non si prevedono eccedenze, nonche’ tempi e modalita’ della chiusura della sede di Napoli.
La Società ha fatto presente che è necessario riallineare, con rapidità, la situazione occupazionale ed organizzativa alle esigenze e necessità del Piano Industriale, la cui attuazione consentirà di mantenere la propria presenza nel mercato e di competere con la concorrenza.
Le Organizzazioni Sindacali pur consapevoli della situazione di mercato delicata che l’azienda sta attraversando, e non sottovalutando alcuni aspetti positivi del Piano, esprimono tuttavia un giudizio complessivamente dissenziente in considerazione dell’elevata perdita di posti di lavoro che il Piano comporta.
Esprimono, inoltre, preoccupazione per il pericolo di impoverimento di settori importanti dovuto ai processi di riorganizzazione
Le Parti hanno svolto al riguardo un confronto costruttivo per affrontare i problemi sopra esposti e concordano di ricercare soluzioni non traumatiche per i lavoratori e di continuare il confronto per valutare eventuali evoluzioni riorganizzative positive.
Tanto premesso le Parti concordano quanto segue:
A) l’azienda conferma l’impegno a realizzare un piano riorganizzativo finalizzato a garantire il consolidamento e lo sviluppo di Agilent Italia, della quale e’ anche parte qualificante la struttura di ricerca e sviluppo. Agilent Italia conferma, altresi’, l’impegno a mantenere i 5 business attuali e a mantenere la vendita diretta quale canale principale.
B) Le Parti si danno atto che, alla data odierna, il numero degli esuberi enunciato è ridotto di 7 unità, in considerazione di n. 1 dimissioni, n. 5 revisioni del progetto Novus e n. 1 unità ricollocabile presso un’azienda terza.
Pertanto, il numero massimo di eccedenze previste è di 83 unità.
C) In relazione al piano industriale, in accoglimento delle richieste delle OO.SS., le Parti concordano di confrontarsi, alle scadenze di seguito indicate, per verificare la possibilità di recupero occupazionale in termini sia quantitativi che qualitativi.
Tale verifica, a richiesta di una delle Parti, potrà avvenire anche nel corso dell’evolversi della situazione organizzativa dell’azienda.
D) Al fine di risolvere il problema delle eccedenze strutturali in modo da evitare soluzioni traumatiche per i lavoratori, le Parti per l’attuazione del Piano si danno atto di utilizzare i seguenti strumenti, unitamente ad appositi fondi che la Società dichiara di poter utilizzare attualmente in via straordinaria:
1)strumenti volontari incentivati
§risoluzione consensuale
§mobilità
§mobilità per l’accompagnamento alla pensione
§pensionamento.
2) strumenti ulteriori
§outplacement
§triangolazione
§riqualificazione
Sara’, inoltre, esplorata la possibilita’ di reperire opportunita’ di lavoro in altre aziende che fossero interessate a professionalita’ presenti in Agilent Italia.
E) Le richieste dei lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di aderire ad uno degli strumenti di cui al punto D1) che prevedono l’esodo incentivato, volontario e trasversale, verranno accolte dalla Società, previa verifica della compatibilità con particolari professionalità non intercambiabili oppure effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda.
F) Risoluzione consensuale
a)la Società promuoverà un programma di incentivo all’esodo per effetto del quale i dipendenti interessati (che non abbiano maturato i requisiti di età e di contributi per il pensionamento oppure che possano raggiungerli entro il termine del periodo massimo di mobilità) potranno fare richiesta di adesione entro il 30 giugno 2003;
b)il programma comprende criteri di incentivazione come segue:
c)1) n. 14 stipendi lordi mensili, calcolati sul valore dell’ultima retribuzione ordinaria lorda mensile percepita in busta paga, in proporzione all'orario di lavoro svolto (per coloro che usufruiscono di retribuzione variabile si aggiungerà alla parte fissa:
- il valore corrispondente alla media mensile delle commissioni percepite nell’ultimo triennio a partire dal 1 maggio 2000 o periodo inferiore nella mansione;
oppure
- il valore corrispondente alla parte variabile della retribuzione (commissioni) che sarebbe spettata al raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati, a seconda di quale dei due importi suddetti risulti piu’ favorevole al dipendente);
2) In aggiunta a quanto sopra verranno corrisposti ulteriori stipendi lordi, in relazione all’età anagrafica, all’anzianità aziendale, ai coniugi e/o figli a carico, secondo la tabella allegata, che è parte integrante dell’accordo.
3) Integrazione dell’incentivo, risultante da quanto sopra, dell’importo lordo di ulteriori Euro 55.000,00 per coloro che sono a tempo pieno da piu’ di un anno e da riproporzionare in caso di passaggio a rapporto a tempo parziale avvenuto da piu’ di 12 mesi.
4) Per coloro che faranno richiesta di risoluzione consensuale dall'1 al 31 luglio 2003 l'importo dell'integrazione dell'incentivo di cui al punto 3) sara' invece di Euro 45.000,00 lordi per coloro che sono a tempo pieno da piu’ di un anno e da riproporzionare in caso di passaggio a rapporto a tempo parziale avvenuto da piu’ di 12 mesi.
d)L'incentivo sara' corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione consensuale del rapporto, senza diritto a preavviso da ambo le parti e a condizione che vengano previamente sottoscritte transazioni generali di conciliazione, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c..
G) Mobilità
a)I dipendenti interessati potranno richiedere, entro il 30 giugno 2003, di essere posti in mobilità.
b)Ai dipendenti che saranno posti in mobilità la Società riconoscerà a titolo di incentivo all’esodo:
1) n. 14 stipendi lordi mensili calcolati sul valore dell’ultima retribuzione ordinaria lorda mensile percepita in busta paga, in proporzione all'orario di lavoro svolto (per coloro che usufruiscono di retribuzione variabile si aggiungerà alla parte fissa:
- il valore corrispondente alla media mensile delle commissioni percepite nell’ultimo triennio a partire dal 1 maggio 2000 o periodo inferiore nella mansione;
oppure
- il valore corrispondente alla parte variabile della retribuzione (commissioni) che sarebbe spettata al raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati, a seconda di quale dei due importi suddetti risulti piu’ favorevole al dipendente);
2)un importo lordo pari alla differenza tra il 100% dello stipendio mensile lordo e l’importo del trattamento mensile lordo di mobilità che spetterebbe in dipendenza dei requisiti di età per il diritto al trattamento stesso.
3)Euro 7.500,00 lordi per ciascun anno di mobilità, in relazione ai requisiti di eta’ per l’acquisizione del diritto al trattamento di mobilità.
c)Il pagamento di tale incentivo verrà effettuato entro la fine del mese successivo alla risoluzione del rapporto, a condizione che vengano previamente sottoscritte transazioni generali di conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c. che comprendano la rinuncia al preavviso da parte del dipendente.
H) Mobilità per l’accompagnamento alla pensione
a)I dipendenti interessati potranno richiedere, entro il 30 giugno 2003, di essere posti in mobilità.
b)Ai dipendenti che saranno posti in mobilità la Società riconoscerà a titolo di incentivo all’esodo:
1)n. 14 stipendi lordi mensili calcolati sul valore dell’ultima retribuzione ordinaria lorda mensile percepita in busta paga, in proporzione all'orario di lavoro svolto (per coloro che usufruiscono di retribuzione variabile si aggiungerà alla parte fissa:
- il valore corrispondente alla media mensile delle commissioni percepite nell’ultimo triennio a partire dal 1 maggio 2000 o periodo inferiore nella mansione;
oppure
- il valore corrispondente alla parte variabile della retribuzione (commissioni) che sarebbe spettata al raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati,a seconda di quale dei due importi suddetti risulti piu’ favorevole al dipendente);
2)un importo lordo pari alla differenza tra il 100% dello stipendio mensile lordo e l’importo del trattamento mensile lordo di mobilità che spetterebbe in dipendenza dei requisiti di età per il diritto al trattamento stesso. Viceversa qualora il lavoratore raggiunga il diritto al pensionamento, durante il periodo di permanenza nella lista di mobilità, la differenza di cui sopra verrà corrisposta sino alla data di pensionamento.
3)Euro 5.000,00 lordi per ciascun anno di mobilità, in relazione ai requisiti di eta’ per l’acquisizione del diritto al trattamento di mobilità.
4)I dipendenti che per maturare i diritti alla pensione sia in termini di eta’ che di contribuzione avessero necessita’ di usufruire di un ulteriore periodo compreso tra 1 e 12 mesi, oltre al periodo massimo di mobilita’, riceveranno dall’azienda un ulteriore incentivo pari all’importo di altrettanti stipendi lordi mensili a seconda dei mesi mancanti, fino a un massimo di 6 mesi calcolati come sopra, aumentati del 33%.
c)Il pagamento di tale incentivo verrà effettuato entro la fine del mese successivo alla risoluzione del rapporto, a condizione che vengano previamente sottoscritte transazioni generali di conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c. che comprendano la rinuncia al preavviso da parte del dipendente.
I) Pensionamento
a)I dipendenti che sono in possesso dei requisiti di pensionabilità potranno richiedere entro il 30 giugno 2003 di concordare la risoluzione del rapporto.
b)A tali dipendenti la Società riconoscerà, a titolo di incentivo all’esodo, n. 14 stipendi lordi mensili calcolati sul valore dell’ultima retribuzione ordinaria lorda mensile percepita in busta paga, in proporzione all'orario di lavoro svolto (per coloro che usufruiscono di retribuzione variabile si aggiungerà alla parte fissa:
- il valore corrispondente alla media mensile delle commissioni percepite nell’ultimo triennio a partire dal 1 maggio 2000 o periodo inferiore nella mansione;
oppure
- il valore corrispondente alla parte variabile della retribuzione (commissioni) che sarebbe spettata al raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati, a seconda di quale dei due importi suddetti risulti piu’ favorevole al dipendente);
c)Il pagamento di tale incentivo verrà effettuato entro la fine del mese successivo alla risoluzione del rapporto, a condizione che vengano previamente sottoscritte transazioni generali di conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c..
L) Outplacement
a)I dipendenti che avranno risolto il rapporto di lavoro potranno usufruire gratuitamente a richiesta, anche nei casi in cui sia stato scelto lo strumento della mobilità, di un servizio di outplacement non monetizzabile.
b)Il servizio di outplacement sarà a tempo indeterminato per il ricollocamento in altra occupazione con professionalità equivalente e retribuzione pari ad almeno l’80% di quella percepita in Agilent.
c)Il servizio continuerà ad essere prestato anche in caso di mancato superamento del periodo di prova o di mancata conferma in caso di rapporto a tempo determinato.
d)Il servizio di outplacement potrà riguardare anche ipotesi di instaurazione di iniziative imprenditoriali da parte dei lavoratori.
M) Triangolazione e riqualificazione
In relazione agli esodi che potranno verificarsi verrà favorita la ricollocazione interna dei lavoratori (triangolazione), tenuto conto della professionalità e delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda anche mediante l’utilizzo di appositi corsi di formazione.
Sono fatti salvi nuovi inserimenti resi necessari per professionalità di difficile riconversione previa segnalazione alla RSU.
N) Verifiche e confronti
A livello aziendale verranno effettuate le verifiche di cui al precedente punto C) nel corso dell’evoluzione della situazione organizzativa dell’azienda.
Le Parti, sulla base di quanto emerso in caso di incontro in sede aziendale e in base all’utilizzo degli strumenti sopra indicati, stabiliscono di incontrarsi dopo il 30 giugno 2003 per le verifiche di cui al punto C) e per dar corso alla procedura di mobilità, mediante apposito accordo, - che sara’ sottoscritto dalle Parti in apposito incontro sin d’ora fissato per il giorno 14 luglio 2003 - che prevedera’ la messa in mobilità dal 16 luglio 2003.
Inoltre, dopo il 31 luglio 2003, e comunque non oltre l’inizio di settembre 2003, le Parti si incontreranno, allo scopo di avviare , sulla base della attuazione del Piano, le ulteriori verifiche di cui al punto C) che risultassero necessarie e, ove occorra per una valutazione di eventuali problemi occupazionali residui e al fine di ricercare soluzioni concordate ed adeguate.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per Agilent Technologies Italia S.p.A.
Per l’ UNIONE COMMERCIO
Per FILCAMS-CGIL Nazionale
Per FISASCAT-CISL Milano
Per FILCAMS-CGIL Milano
Per RSU