25/7/2001 ore: 2:00

STUDI PROFESSIONALI, Ipotesi CCNL 25/07/2001

Contenuti associati

IPOTESI DI ACCORDO


Il giorno 25/7/2001

Tra

· Consilp-Confprofessioni

· Confedertecnica

· Cipa


E

· Filcams Cgil,

· Fisascat-Cisl

· Uiltucs-Uil

Si è stipulata la seguente ipotesi da valere quale accordo per il rinnovo dei rispettivi CCNL Consilp-Confprofessioni e Cipa del 1 ottobre 1995 e Confedertecnica del 1 maggio 1996.

Tale ipotesi sarà sottoposta a verifica dei rispettivi Organismi e diventerà operativa a seguito dell’approvazione degli stessi entro il termine del 30 settembre 2001.

· Art. 1 – DECORRENZA E DURATA

Il CCNL avrà decorrenza dall’1 ottobre 1999 e scadenza sia per la parte normativa che per la parte economica al 30 settembre 2003.

· Art. 2 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

CONFEDERTECNICA

livello
30.09.99
1.10.2001
Totale
1.10.2002
totale
Retribuzione in atto
Primo incremento
Nuova Retribuzione
Secondo Incremento
Nuova
Retribuzione
Totale

Aumento

1S
2.801.431
145.072
2.946.503
145.072
3.091.575
290.144
1
2.549.931
132.497
2.682.428
132.497
2.814.925
264.994
2
2.330.886
121.544
2.452.430
121.544
2.573.974
243.088
3S
2.178.669
113.933
2.292.602
113.933
2.406.535
227.866
3
1.980.518
104.026
2.084.544
104.026
2.188.570
208.052
4S
1.877.445
98.872
1.976.317
98.872
2.075.189
197.744
4
1.763.127
93.156
1.856.283
93.156
1.949.439
186.312
5
1.628.595
86.430
1.715.025
86.430
1.801.455
172.860

CONSILP-CONFPROFESSIONI E CIPA

livello
30.09.99
1.10.2001
Totale
1.10.2002
Totale
Retribuzione in atto
Primo incremento
Nuova

Retribuzione

Secondo Incremento
Nuova

Retribuzione

Totale

Aumento

1
2.475.394
128.770
2.604.164
128.770
2.732.934
257.540
2
2.150.408
112.520
2.262.928
112.520
2.375.448
225.040
3
1.984.328
104.216
2.088.544
104.216
2.192.760
208.432
4S
1.924.390
101.220
2.025.610
101.220
2.126.830
202.440
4
1.852.030
97.602
1.949.632
97.602
2.047.234
195.204
5
1.727.007
91.350
1.818.357
91.350
1.909.707
182.700

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità ; erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.

· Art. 3 IVC

Resta inteso che a decorrere dall’1 ottobre 2001 l’indennità di vacanza contrattuale, ove eventualmente erogata, cesserà di essere corrisposta.

· Art. 4 RIALLINEAMENTO

Le parti convengono che, entro il termine della vigenza contrattuale, si procederà al riallineamento delle tabelle retributive e quelle relative agli scatti di anzianità, al fine di pervenire ad una tabella salariale unica valida per tutto il settore.

· Art. 5 – UNA TANTUM

A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo o assunto successivamente a tale data, verrà erogata una indennità “una tantum” così ripartita tra i diversi livelli:


STUDI PROFESSIONALI

CONSILP E CIPA
CONFEDERTECNICA
LIVELLI
Una tantum
LIVELLI
Una tantum
1 Super
885.883
1
782.781
1
806.352
2
680.013
2
737.084
-
3 Super
688.950
3
627.494
3
626.289
4 Super
608.540
4 Super
593.695
4
585.658
4
557.545
5
546.123
5
515.002

Tale importo, sarà suddiviso mensilmente o per frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1 ottobre 1999 – 30 settembre 2001 (ventiquattro mesi).

I periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.

Al personale con rapporto a tempo parziale e/o con contratto a termine, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Agli apprendisti l’indennità “una tantum” sarà erogata in percentuale.

L’importo "una tantum" spettante verrà erogato in unica rata con la retribuzione del mese di settembre 2001.

L’importo “una tantum” di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati.

· Art. 6 – SCATTI ANZIANITA’

Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, dopo il termine dell'apprendistato, a dieci scatti triennali nelle seguenti misure:

CONSILP – CIPA
CONFEDERTECNICA
LIVELLI
Importi
LIVELLI
Importi
1 Super
57.500
1
41.000
1
49.910
2
32.000
2
43.700
3 Super
39.330
3
27.000
3
33.350
4 Super
25.500
4 Super
30.360
4
24.000
4
26.910
5
20.000
5
23.000

La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1º gennaio 1978.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

La frazione del triennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Dichiarazione a verbale

Per i lavoratori che alla data del 30 settembre 1999 (data di entrata in vigore del presente contratto) abbiano già completato la serie di cinque scatti prevista dal CCNL precedente (CONSILP-CONFPROFESSIONI e CIPA del 1/10/1995 e CONFEDERTECNICA del 1/5/1996), si dovrà procedere al ricalcolo, a partire dal 1 gennaio 1978, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti di anzianità maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 10 scatti. Il numero degli scatti risultante sarà moltiplicato per il nuovo valore dello scatto. Resta intesa l’ esclusione della corresponsione degli arretrati per il periodo antecedente al 30 settembre 1999.

· Art. 7 –COSTITUZIONE DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti, nel dichiarare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori, convengono di introdurre un sistema di assistenza sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale da valere per tutti gli addetti del settore.

Tale obiettivo sarà realizzato attraverso la costituzione di uno specifico fondo.

A tal fine si conviene di istituire una Commissione tecnica bilaterale a livello nazionale, per determinare l’espletamento degli incombenti necessari alla costituzione e al funzionamento.

Fermo restando quanto sopra e fatto salvo quanto in materia è previsto dal secondo livello di contrattazione di cui all’art. 11 del presente CCNL, viene stabilito che la quota per la costituzione del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa resta convenuta in L. 30.000= mensili a partire dal 1 marzo 2002. Tale importo sarà a carico del datore di lavoro.

Resta inteso che tale quota è da considerarsi ricompresa nelle erogazioni previste dal punto 2 – Assetti contrattuali – dell’ accordo 23 luglio 1993, mantenendone le caratteristiche e le specificità .

· Art. 8 – STESURA TESTO UNICO CCNL

Le parti convengono che entro il mese di ottobre del 2001, si procederà alla definizione e alla stesura del testo unico contrattuale che dovrà valere per l’intero settore.

Seguono firme

Per Consilp-Confprofessioni Dott. Gaetano Stella

Per Confedertecnica Ing. Mario Cassano

Per Cipa Dott. Renato Cava

Per Filcams Cgil Piero Marconi, Artemigia Ioli, Federica Cattaneo

Per Fisascat Cisl Mario Piovesan

Per Uiltucs Uil Paolo Poma