28/1/2008 ore: 2:00

STUDI PROFESSIONALI, Protocollo integrazione CCNL Area Sanitaria 28/01/2008

Contenuti associati

Protocollo aggiuntivo al CCNL Studi Professionali

“Testo Unico” del 03 maggio 2006

per la disciplina dei lavoratori dipendenti da Laboratori di Patologia Clinica e da Studi e Strutture Sanitarie Ambulatoriali Private


L'anno 2008, il giorno 28 del mese di Gennaio in Roma

                        Tra

FEDERANISAP rappresentata da Dott. Vittorio Cavaceppi, dal Direttore Generale Valter Rufini, assistiti dal Consulente del Lavoro Maurizio Buonocore


E


FILCAMS-CGIL rappresentata da Ivano Corraini, Piero Marconi, Artemigia Ioli

FISASCAT-CISL rappresentata da Pierangelo Raineri, Mario Piovesan, Dario Campeotto

UILTuCS - UIL rappresentata da Brunetto Boco, Antonio Vargiu

Si è stipulato il presente Accordo Nazionale quale Protocollo aggiuntivo al CCNL del Settore Studi Professionali Testo Unico del 3 maggio 2006 per i dipendenti da Laboratori di Patologia Clinica e dagli Studi e dalle Strutture Sanitarie Ambulatoriali private.

Premesso

che in data 28 luglio 1997 1'Anisap e le 0O.SS. Nazionali Filcams -CGIL, Fisascat -CISL, Uiltucs -UIL hanno sottoscritto l'accordo di secondo livello di contrattazione collettiva con esplicito riferimento al primo livello di contrattazione identificato nel CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 3/11/94;

che in data 27 luglio 2001 I'Anisap ha effettuato la disdetta unilaterale dell'accordo di secondo livello e contemporaneamente anche del primo livello della contrattazione;

che in data 25 ottobre 2006 l'Anisap ha trasmesso alle 0O.SS. Nazionali sopra richiamate copia dell'atto formale di revoca di adesione a Confcommercio;

che è sorta, da parte dell'Anisap, la necessità di dover dare certezza economica agli addetti al comparto professionale -sia datori di lavoro che lavoratori -i quali stante la lunga assenza di un nuovo riferimento contrattuale, hanno operato in modo difforme circa l'applicazione contrattuale, sia sul versante delle normative che sugli aspetti retributivi;

che nelle more di tale situazione contrattuale, la Confprofessioni, ha stipulato il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali "Testo Unico" del 3 maggio 2006, trasmesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ne ha formalizzato la presa d'atto con specifico Verbale di Accordo in data 6 settembre 2006;

che il CCNL stipulato da Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e le 0O.SS. Nazionali Filcams- CGIL, Fisascat -CISL, Uiltucs -UIL, prevede un modello di strumenti bilaterali quali: Fondoprofessioni, Cadiprof, Previprof, Enti Bilaterali, che operando in sinergia contribuiscono a praticare un sistema di relazioni sindacali che risponde all'esigenza di un nuovo riferimento contrattuale;

che tale CCNL, in molti Istituti in esso contenuti risponde anche alle tematiche del personale impiegato con rapporto di lavoro subordinato nelle strutture sanitarie ambulatoriali private rappresentate da FederAnisap;

che dopo una serie di incontri tra FederAnisap e la Confprofessioni tendenti a verificare la possibile applicazione del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali Testo Unico del 3 maggio 2006 agli studi e alle strutture associate a FederAnisap, mediante il principio di adesione;

che la Giunta Esecutiva di Confprofessioni ha approvato la richiesta della FederAnisap volta ad applicare tale CCNL ai propri dipendenti, sia per la parte normativa che per la parte economica, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga dal presente Protocollo e fermo restando le condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto nel comparto professionale.

Tutto ciò premesso e con l'intento di superare la situazione di difformità normativa e retributiva esistente nel comparto professionale si è definito quanto segue:

1) A partire dalla data di stipula le Parti firmatarie del presente "Protocollo" (successivamente definite “le parti”) considerano applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti da Laboratori di Patologia Clinica e da Studi e Strutture Sanitarie Ambulatoriali Private la "Premessa" e la "Validità e Sfera di Applicazione del Contratto" così come definiti dal CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali Testo Unico del 3 maggio 2006, nonché i Titoli e gli Articoli in esso contenuti e di seguito riportati.

Titoli e Articoli applicabili del CCNL "Studi Professionali"

· PARTE PRIMA Sistema di Relazioni Sindacali

· TITOLO I Relazioni Sindacali a livello nazionale di Settore Relazioni Sindacali a livello Nazionale di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea

Art. 1 Esame su quadro socio economico e materie negoziali di Settore

Art. 2 Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello di Area Professionale e/o di Area professionale Omogenea

· TITOLO II Strumenti Bilaterali Nazionali

Art. 3 Commissione Paritetica Nazionale

Art. 4 Gruppo di Lavoro Per le Pari Opportunità

Art. 5 Ente Bilaterale Nazionale di Settore

Art. 6 Costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore

Art. 7 Finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore

Art. 7 bis Avviso Comune in Materia di Enti Bilaterali

· TITOLO III Relazioni Sindacali a Livello Decentrato Premessa

Art. 8 Secondo Livello di Contrattazione

Art. 8 bis Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione Regionale

Art. 9 Gestione dei Licenziamenti individuali a Livello Decentrato

Art. 10 Composizione delle Controversie a Livello Decentrato

Art. 11 Collegio Arbitrale

Art. 12 Funzionamento delle Relazioni Sindacali -Contributi Finalizzati –Procedure

· TITOLO V Tutele e Welfare Contrattuale Premessa

Art. 16 Tutela della Dignità della Persona sul Lavoro

Art. 17 Tutela della Integrità Psicofisica dei Lavoratori

Art. 18 Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro

Art. 19 Assistenza Sanitaria Supplementare

Art. 20 Previdenza Integrativa

· TITOLO VI Formazione

Art. 21 Obbiettivi della Formazione

Art. 22 Formazione Continua

Art. 23 Diritto allo Studio

· TITOLO VII Formazione –Lavoro

Art. 24 Stages

· TITOLO VIII Mercato del Lavoro

Art. 25 Forme e modalità di Impiego

· TITOLO IX Apprendistato -Premessa -Norma Transitoria

Art. 26 Sfera di Applicazione

Art. 27 Proporzione numerica

Art. 28 Età per assunzione

Art. 29 Assunzione e Dichiarazione Congiunta

Art. 30 Tutor

Art. 31 Periodo di Prova

Art. 32 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

Art. 33 Principi Generali in Materia di Formazione dell'apprendistato Professionalizzante

Art. 34 Formazione –Durata

Art. 35 Formazione -Contenuti e Dichiarazione a verbale

Art. 36 Obblighi del Datore di Lavoro

Art. 37 Doveri dell'Apprendista

Art. 38 Durata dell’Apprendistato

Art. 39 Trattamento Normativo

Art. 40 Livelli di inquadramento Professionale e Trattamento Economico

Art. 41 Trattamento Malattia e Infortunio

Art. 42 Rinvio alla Legge

Art. 43 Avviso Comune in Materia di Apprendistato

· TITOLO X Tempo Parziale (Part Time) Premessa

Art. 44 Definizione del Rapporto a Tempo Parziale

Art. 45 Modalità per 171nstaurazionedel Rapporto a Tempo Parziale

Art. 46 Disciplina del Rapporto a Tempo Parziale

Art. 47 Durata della Prestazione di Lavoro a Tempo Parziale

Art. 48 Criteri di Computo dei Lavoratori a Tempo Parziale

Art. 49 Tutela ed Incentivazione del Lavoro a Tempo Parziale

Art. 50 Genitori Portatori di Handicap

Art. 51 Clausole Flessibili ed Elastiche del Rapporto a Tempo Parziale

Art. 52 Denuncia Patto di Prestazione Lavorativa in Regime di Clausole Flessibili ed Elastiche

Art. 53 Lavoro Supplementare

Art. 54 Principio di non Discriminazione e Riproporzionamento

Art. 55 Quota Giornaliera della Retribuzione

Art. 56 Quota Oraria della Retribuzione

Art. 57 Mensilità Supplementari -Tredicesima e Premio Ferie

Art. 58 Festività

Art. 59 Riposi Aggiuntivi e Permessi Retribuiti

Art. 60 Ferie

Art. 61 Periodo di Prova -Periodo di Cornporto -Termini di Preavviso

Art. 62 Condizioni di Miglior Favore

· TITOLO XI Lavoro Ripartito (Job -Sharing)

Art. 63 Definizione e Modalità di Impiego del Lavoro Ripartito

· TITOLO XII Contratti a Tempo Determinato

Art. 64 Modalità e Casuali di Impiego

Art. 65 Contratto a Tempo Determinato per Sostizione Congedi Parentali "Legge 53/2000" o Sostituzione di Lavoratori Assenti

· TITOLO XIII Telelavoro e/o Lavoro a Distanza Premessa

Art. 66 Definizione

Art. 67 Sfera di Applicazione

Art. 68 Prestazione Lavorativa

Art. 69 Retribuzione

Art. 70 Sistema di Comunicazione

Art. 71 Riunioni e Convocazioni della Struttura Lavorativa

Art. 72 Controlli a Distanza

Art. 73 Diritti Sindacali

Art. 74 Organizzazione della Struttura Lavorativa

Art. 75 Diligenza e Riservatezza

Art. 76 Formazione

Art. 77 Diritti di Informazione

Art. 78 Postazioni di Lavoro

Art. 79 Interruzioni Tecniche

Art. 80 Misure di Protezione e Prevenzione

Art. 81 Infortunio

· TITOLO XIV Contratto di Formazione e Lavoro Premessa

Art. 82 Regime Transitorio

· PARTE SECONDA Disciplina del Rapporto di Lavoro

· TITOLO XVI Assunzione e Durata del Periodo di Prova

Art. 84 Assunzione

Art. 85 Periodo di Prova

· TITOLO XVII Orario di Lavoro

Art. 86 Orario Normale Settimanale

Art. 88 Flessibilità dell'orario e Dichiarazione Congiunta

Art. 89 Lavoro Notturno

· TITOLO XVIII Lavoro Straordinario

Art. 90 Norme Generali del Lavoro Straordinario

Art. 91 Maggiorazione del Lavoro Straordinario

· TITOLO XIX Riposo Settimanale e Festività

Art. 92 Riposo Settimanale

Art. 93 Festività

Art. 94 Festività Abolite

· TITOLO XX Permessi -Congedi -Aspettative –Assenze

Art. 95 Permessi e Congedi Famigliari Retribuiti

Art. 96 Congedi per Eventi e Cause Famigliari Retribuiti

Art, 97 Permessi per Handicap (Benefici ai genitori di handicappati minorenni)

Art. 98 Permessi per Donatori di Sangue

Art. 99 Aspettative per Tossicodipendenza

Art. 100 Congedi Famigliari non Retribuiti

Art. 101 Giustificazione Assenze

· TITOLO XXI Ferie

Art. 102 Misura del Periodo di Ferie

Art. 103 Determinazione del Periodo di Ferie

Art. 104 Normativa Retribuzione Ferie -Normativa per Cessazione di Rapporto -lrrinunciabilità -Richiamo lavoratori in Ferie

· TITOLO XXII Missioni e Trasferimenti

Art. 105 Missioni e/o Trasferte

Art. 106 Trasferimenti

· TITOLO XIII Chiamata e Richiamo alle Armi

Art. 107 Computo nell'anzianità di Servizio

· TITOLO XXIV Malattie e Infortunio

Art. 108 Malattia

Art. 109 Normativa

Art. 110 Obblighi del Lavoratore

Art. 111 Periodo di Comporto per Malattia

Art. 112 Trattamento Economico di Malattia

Art. 113 Infortunio

Art. 114 Trattamento Economico di Infortunio

Art. 115 Quota Giornaliera per Malattia e Infortunio -Festività Cadenti nel Periodo di Malattia e Infortunio

Art. 116 Aspettativa non Retribuita per Malattia

Art. 117 Periodo di Cornporto -Aspettativa non Retribuita per Infortunio

Art. 118 Tubercolosi

Art. 119 Rinvio alla Legge

· TITOLO XXV Gravidanza e Puerperio

Art. 120 Normativa

Art. 121 Adozione e/o Affidamento

Art. 122 Diritto alla Conservazione del Posto e Divieto di Licenziamento

Art. 123 Astensione dal Lavoro e Permessi per Assistenza al Bambino Congedo Parentale (ex Astensione Facoltativa) Allattamento (Riposi Orari) Malattia del Bimbo

· TITOLO XXVI Sospensione del Lavoro

Art. 124 Sospensione

· TITOLO XXVII Anzianità di Servizio

Art. 125 Decorrenza Anzianità di Servizio

Art. 126 Computo Anzianità Frazione Annua

· TITOLO XXVIII Anzianità Convenzionale

Art. 127 Anzianità Convenzionale

· TITOLO XXIX Passaggi di Qualifica

Art. 128 Mansioni del Lavoratore

Art. 129 Mansioni Promiscue

Art. 130 Passaggi di Livello

· TITOLO XXXIII Risoluzione del Rapporto di Lavoro

A) Recesso

Art. 141 Normativa

Art. 142 Licenziamento Simulato

Art. 143 Nullità del Licenziamento

Art. 144 Nullità del Licenziamento per Matrimonio

B) Preavviso

Art. 145 Termini di Preavviso

Art. 146 Indennità Sostitutiva del Preavviso

C) Trattamento di Fine Rapporto

Art. 147 Trattamento di Fine Rapporto

Art. 148 Corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto

Art. 149 Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto

D) Dimissioni

Art. 150 Dimissioni

Art. 151 Dimissioni per Matrimonio

· TITOLO XXXIV Norme Disciplinari

Art. 152 Obbligo del Prestatore di Lavoro

Art. 153 Divieti

Art. 154 Rispetto Orario di Lavoro

Art. 155 Comunicazione Mutamento Domicilio

Art. 156 Provvedimenti Disciplinari

· TITOLO XXXV Divise e Attrezzi

Art. 157 Divise e Attrezzi

· TITOLO XXXVI Condizioni di Miglior Favore

Art. 158 Condizioni di Miglior Favore

· TITOLO XXXVII Decorrenza e Durata del Contratto

Art. 159 Decorrenza e Durata del Contratto

· TITOLO XXXVIII Archivio Contratti

Art. 160 Archivio Contratti

2) A partire dalla data di stipula del presente "Protocollo" il Titolo IV della Parte Prima e i Titoli XV, XXX, XXXI e XXXII della Parte Seconda saranno applicati in deroga al CCNL Studi Professionali Testo Unico del 3 maggio 2006 con le modifiche e le integrazioni, così come di seguito le Parti hanno definito:

· TITOLO IV Attività Sindacale e Diritti Sindacali

Art. 1) Dirigenti Sindacali

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente "Protocollo";

b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (i),negli studi e nelle strutture che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;

c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi del17Accordo Interconfederale 27 luglio 1994.

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base alla lettera c) valgono le norme di cui all'articolo 18 dell'Accordo Interconfederale 27 luglio 1994.

I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.

Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia coiitemporaiieainente coinponente di pii1 Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.

(i) Come modificato dagli esiti referendari dell'l I giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento".

Art. 2) Permessi retribuiti R. S. A. o C. D. A.

I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lettera b) dell'articolo l), hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti delle categoria per cui la stessa è organizzata;

b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti per la categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiore dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).

I permessi di cui al presente articolo saranno coinplessivainente pari a 12 ore mensili nelle unità lavorative di cui alle lettere b) e c)del coinina precedente e a uii'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle unità lavorative di cui alla lettera a).

A tal fine i lavoratori con contratto Part -Time saranno computati come unità intere.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità aziendale, testi, pubblicazioni. e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 3) R. S. U.

Filcams, Fisascat, Uiltucs, individuano nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente "Protocollo", in ordine al disposto dell'articolo 19, titolo III e dell'articolo 35, secondo comma, titolo VI della legge n° 300/1970 quanto segue:

· Le 0O.SS. firmatarie del presente "Protocollo", ai rispettivi livelli di competenza hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;

· Tali rappresentanze sindacali avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi

Art. 3.1) Procedure per la indizione delle elezioni delle RSU

Così come stabilito dall'articolo 2 prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994, le 0O.SS. stipulanti il presente "Protocollo", potranno indire le elezioni delle RSU, le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione dell'unità lavorativa e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette organizzazioni sindacali per la elezione delle RSU e la data in cui verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi)

Il comitato elettorale in stretto raccordo con le 0O.SS. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall'articolo 5 del suddetto accordo interconfederale.

Qualora nell'arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l'elezione della RSU, ferme restando le norme previste dalla legge 300/70 ciascuna organizzazione stipulante il presente "Protocollo", procederà all'elezione della rappresentanza sindacale aziendale da parte dei propri iscritti:

· Nelle unità lavorative con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;

· Nelle unità lavorative con più di 60 e fino a 200 dipenderti, in presenza di almeno cinque iscritti;

· Nelle unità lavorative con più di 200 dipendenti, in presenza di almeno sette iscritti;

che rimarranno in carica per tre anni. Le RSA saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le RSU.

La costituzione delle RSA così elette sarà comunicata per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all'atto dell'elezione.

Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all'articolo 35 secondo comma legge 300/70.

Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli articoli 19,20 e 35, secondo comma della legge 300170, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle RSA e dell'esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a Part -Time vengono computati per unità intera.

A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.

Norma Transitoria

Per le RSA attualmente in carica la decorrenza del biennio inizia a partire dalla data di sottoscrizione del presente "Protocollo".

Art. 4) Compiti e funzioni delle R.S. U.

Filcams, Fisascat, Uiltucs esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.

Le RSU delle unità lavorative, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni Filcains, Fisascat, Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente "Protocollo" nonché in attuazione delle politiche confederali delle 00.S S. di categoria.

Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.

Art. 5) Diritti, Tutele, Permessi Sindacali e Modalità d'esercizio delle R.S. U.

Ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo Interconfederale 27/7/94 i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei CDA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. A tal fine i lavoratori con contratto a Part -Time saranno computati come unità intere.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.

Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità lavorativa e quindi non cumulabile tra diverse unità lavorative della stessa azienda.

Filcams, Fisascat e Uiltucs convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore.

Nelle unità lavorative con più di 15 dipendenti in cui è costituita la RSU il monte ore per le assemblee viene così ripartito: il 70% a disposizione delle RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da Filcains, Fisascat e Uiltucs tramite le RSU.

Art. 6) Numero dei componenti e permessi retribuiti RSU

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23/7/1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), le parti convengono che la fase di prima applicazione e la fase sperimentale di cui all'articolo 7 del]' Accordo Interconfederale 27/7/94 (ii) avranno durata fino al rinnovo del presente "Protocollo".

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(ii) Accordo Interconfederale per la costituzione delle RSU 27 luglio 1994

Art. 7 -Numero dei componenti RSU

Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23/7/93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità dei costi per le aziende), il numero dei componenti delle RSU sarà così determinato:

a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive clie occupaiio fini a 200 dipendenti

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive clie occupano fino a 3000 dipendenti

c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b)

In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le IISU sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:

a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti

b) 4 rappresentanti nelle unità produttive clie occupano da 5 1 a 90 dipendenti

c ) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti

d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti

e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti

f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti

g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti

h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200 dipendenti

Nelle unità produttive che occupano pii1 di 1200 dipendenti la RSU è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti. Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.

Art. 7) Permessi non Retribuiti RSA o RSU

I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo 1), hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono dame comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

Art. 8) Clausola dì Salvaguardia

Ai sensi dell'articolo 12 del17Accordo Interconfederale 27/7/1994 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui al17articolo 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto "Protocollo" o che, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA e/o CDA, ai sensi della norma sopra e dichiarano automaticamente decadute le RSA e/o i CDA, precedentemente costituiti, al momento della costituzione della RSU.

In tal modo le parti firmatarie del presente "Protocollo" intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere contemporaneamente presenti RSA.

Chiarimento a Verbale

Con il presente "Protocollo" viene abrogato l'articolo 12, prima parte, dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

Art. 9) Assemblea

Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazione singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o delle 0O.SS. competenti per territorio firmatarie del presente "Protocollo".

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Art. 7 Bis

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970,ii. 300, i componenti delle RSU hanno diritto, per I'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti .

Il diritto riconosciuto al comrna precedente spetta almeno a:

a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti

c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.

In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l'espletamento del mandato.

Nelle unità in cui siano costituite RSU ai sensi dell'Accordo Interconfederale 27/7/1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente articolo 5).

La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione della struttura lavorativa entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell’ordine del giorno.

Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di 12 (dodici) ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione di cui all'articolo 132 del CCNL Studi Professionali Testo Unico del 3 maggio 2006.

Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori iii forza nell'unita lavorativa o gruppi di essi.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente "Protocollo".

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio all'utenza; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle 0O.SS. territoriali aderenti o facenti capo alle 0O.SS. Nazionali stipulanti il presente "Protocollo".

Art. 10) Referendum

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità lavorativa e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei Contratti Collettivi, anche di secondo livello.

Per quanto non previsto espressamente dal presente "Protocollo" in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 11) Trattenuta Contributi Sindacali

Fermo restando le norme che saranno definite in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 12 (Funzionamento delle Relazioni Sindacali -Contributi Finalizzati -Procedure) del CCNL Studi Professionali Testo Unico del 3 maggio 2006, il datore di lavoro provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'aininontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.

Il datore di lavoro trasmetterà l'imposto della trattenuta al sindacato di spettanza.

L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalato dall'Organizzazione Sindacale allo stesso datore di lavoro, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

Art. 12) Delegato Aziendale

Nelle unità lavorative che occupano da 5 sino a 15 dipendenti, le 0O.SS. stipulanti il presente "Protocollo" possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, anche con funzioni di Rappresentante per la sicurezza (RSL) di cui alla legge 626194, nonché con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Dichiarazione a Verbale

Le parti, nel richiamare integralmente l’art.12 del CCNL Studi Professionali “Testo Unico” del 03 maggio 2006, attiveranno lo strumento di finanziamento finalizzato alla gestione delle procedure previste dallo stesso articolo, nonchè per la deflazione del contenzioso e della vertenzialità che potrebbero derivare dall’applicazione del presente protocollo. A tale fine le parti si incontreranno entro tre mesi dalla firma del presente protocollo per definire le modalità applicative di tale strumento.

· TITOLO XV Classificazione

Premessa

In coerenza con l'impegno previsto al Titolo I articolo 2, punto 4 e a quanto dichiarato nella "Premessa" del Titolo XV, così come riportati nel CCNL Studi Professionali Testo Unico del 3 maggio 2006, le parti hanno convenuto di definire i profili professionali del comparto "Laboratori di Patologia Clinica e di Studi e Strutture Sanitarie Ambulatoriali Private", ivi compresi quelli rientranti nella categoria Quadri, quali profili equivalenti a quelli contenuti nell'Area Professionale "Medico-Sanitaria-Odontoiatrica", da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello della Classificazione Generale di cui al CCNL sopra richiamato. Pertanto, fermo restando la validità di ciascuna declaratoria, a decorrere dalla data di stipula del presente ''Protocollo" i profili del personale del suddetto comparto saranno inseriti nella categoria Quadri e nei diversi livelli, così come in appresso individuati e definiti, con le seguenti esemplificazioni che non hanno carattere esaustivo:

Art. 1) Classificazione del Personale

Categoria Quadri

Quadri Fascia A

Direttore Sanitario nelle strutture polispecialistiche.

Quadri Fascia B

Direttore Tecnico di Branca Sanitaria, Direttore Amministrativo (Affari Generali -Organizzazione Interna -Organizzazione Sviluppo e Marketing).

Quadri Fascia C

Laureati in possesso di specializzazione: Pneumologo, Angiologo, Neurologo, Urologo, Cardiologo, Oculista, Ortopedico, Gastroenterologo, Dietologo;Otoiatra, Allergologo, Radiologo, Biologo Specialista, Ematologo, Ginecologo, Dermatologo, Endocrinologo, Geriatra, Infettologo, Medico dello Sport, Medico del Lavoro, Medico Fisico e Riabilitatore, Medico Internista, Medico Legale e delle Assicurazioni, Medico Nucleare, Microbiologo e Virologo, Nefrologo, Oncologo, Patologo Clinico, Pediatra, Psichiatra, Reumatologo, Radioterapista, Endoscopista, Anatomo Patologo, Odontoiatra, Genetica Medica, Chiropratico.

Quadri Fascia D

Laureati privi di specializzazione che hanno completato il percorso formativo con l'ordinamento universitario ante riforma, laureati in psicologia.

Livelli

Primo Livello

Analista C.E.D. (Centro di Elaborazione Dati)

Secondo Livello

Operatori tecnici sanitari, con diploma universitario e/o con profilo professionale di cui alla specifica Decretazione Ministeriale e/o con riconoscimento Regionale derivante delle disposizioni emanate in forza dell'Accordo Conferenza Stato/Regioni del 16/12/2004 sulla applicazione dell'articolo 4, comma 2 della legge 42/99, e rientranti nelle seguenti Classi di Lauree: Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria quali:

Ostetrica Infermiere, Infermiere Generale, Infermiere Generale Pediatrico, Infermiere Pediatrico, Ostetrico/a.

Classi delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione quali:

Educatore Professionale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista Assistente di Oftalmologia, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età Evolutiva, Terapista Occupazionale.

Classi delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche quali:

Igienista Dentale, Dietista, Tecniche Diagnostiche per laboratorio Biomedico,Tecnico Audioprotesista, Tecnico Audiometrista, Tecnico dell'educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Sociale, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione Cardiovascolare, Tecnico di Neuro e Psicomotricità dell'età Evolutiva, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Ortopedico, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per immagini e Radioterapista, Tecnico Sanitari Dietista.

Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione quali:

Assistente Sanitario, Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di Lavoro.

Vengono inoltre collocati a tale livello le funzioni di: Programmatore Meccanografico, Segretario di Direzione con mansioni di concetto.

Terzo Livello Super

Addetto al marketing ed ai rapporti con fornitori e Enti, Addetto all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa, Segretario unico che svolga, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine,

Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) anche con funzioni di coordinamento che svolge le mansioni di cui al Profilo Professionale come riportato al terzo livello ed in possesso di crediti formativi utili per usufruire delle misure compensative necessarie all'ottenimento dei requisiti per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria e dei titoli del pregresso ordinamento così come previsti dall'accordo Conferenza Stato/Regioni del 16/12/2004, sulla applicazione dell'articolo 4 comma 2 della legge 42/99.

Mansioni riconducibili o similari all’Area della Riabilitazione, di laboratorio e sanitarie in genere, svolte in forza di titoli di studio precedenti alla normativa prevista dalla Legge 42/99.

Massofisioterapista con i requisiti professionali precedenti alla riforma dei percorsi universitari prevista dalla legge 42/99.

Educatore professionale con i requisiti professionali precedenti alla riforma dei percorsi universitari prevista dalla legge 42/99.

Terzo Livello

Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) che svolge le mansioni previste dallo specifico "Profilo Professionale" di cui al Protocollo di Intesa del 09/01/2001 come di seguito riportato:

L'assistente di studio Odontoiatrico mette in atto le linee organizzative dell'andamento generale dello studio dettate dall'esercente legale l'odontoiatria e coadiuva lo stesso nell'attività lavorativa. Le sue mansioni sono svolte in stretta dipendenza dell'esercente legale l 'odontoiatria e nessuna operazione può essere compiuta autonomamente. Le funzioni dell'A.S. O. sono le seguenti: Ricezione, accoglienza e dimissione dei pazienti -Gestione degli appuntamenti -Controllo ed aggiornamento dello schedario pazienti -Rapporti con fornitori e collaboratori esterni -Svolgimento delle quotidiane attività amministrative anche con tecnologia informatica -Preparazione dell'area di intervento clinico -Assistenza dell'operatore durante l'esecuzione delle prestazioni -Manipolazione, preparazione, stoccaggio dei materiali dentali -Riordino, pulizia, disinfestazione, sterilizzazione, preparazione e manutenzione dello strumentario e delle attrezzature -Decontaminazione e disinfezione degli ambienti di lavoro -archiviazione catalogazione del materiale radiografico ed iconografico dei pazienti

Quarto livello Super

Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) che svolge mansioni, di cui al Profilo Professionale sopra riportato per i primi 18 mesi di effettivo lavoro, anche se prestato con le stesse mansioni presso altre strutture dell'Area Odontoiatrica.

Addetti alla accettazione clienti, registrazioni dati, consegna referti clinici

Segretari con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che tengono contatti informativi con la clientela

Quarto livello

Contabili d'ordine, Centralinisti, Autisti, Addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine, Addetti alla compilazione di scritture semplificate di registri e repertori obbligatori, Personale ausiliario con funzioni di pulizia, gestione dei rifiuti speciali e magazzinaggio

Quinto Livello

Addetti per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati, Fattorini, Uscieri.

Dichiarazione Congiunta

Fatto salvo che per i profili non riportati nel presente Titolo si farà riferimento a quanto in materia è previsto dal CCNL Studi Professionali Testo Unico del 3 maggio 2006, le parti, in relazione alla possibilità di riconoscimento ministeriale e/o Regionale di ulteriori profili professionali, si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto/disposizione per concordarne l'eventuale inserimento nella Classificazione come sopra definita.

Le parti, inoltre, al fine di contribuire allo sviluppo professionale del comparto, dichiarano il loro impegno a predisporre specifici progetti di formazione da sottoporre a "Fondoprofessioni".

Le parti, infine, dichiarano che tali progetti saranno considerati quali crediti formativi finalizzati alla crescita e al riconoscimento professionale degli addetti al comparto.

· TITOLO XXX Scatti di Anzianità

Per I'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale la struttura lavorativa facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali.

La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978.

A decorrere dalla data di stipula del presente “Protocollo",gli imposti degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:

LIVELLI
IMPORTI
Quadri
€ 29,70
€ 25,78
II°
€ 22,83
III° Super
€ 21,95
III°
€ 21,95
IV° Super
€ 20,66
IV°
€ 20,66
€20,30

Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

In occasione del nuovo scatto, I'importo degli scatti maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente "Protocollo", saranno ricalcolati in base ai valori indicati nella tabella suesposta.

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

TITOLO XXXI Trattamento Economico

Art. 1) Normale Retribuzione

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c)e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo di legge.

a) Paga Base tabellare conglobata di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6.

b) Eventuali scatti di anzianità di cui al precedente Titolo XXX.

c) Eventuali assegni "Ad Personam".

d) Eventuali Superminimi.

Art. 2) Frazionamento della retribuzione

La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei), fatto salvo quanto previsto all’articolo115 del Titolo XXIV (Malattia e Infortunio).

La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 168 (centosessantotto).

Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

Art. 3) Conglobamento dell'indennità di Contingenza e dell'Elemento Distinto della Retribuzione

Le parti, in coerenza con quanto dichiarato in premessa al presente "Protocollo", concordano che la retribuzione minima tabellare di cui alla lettera a) del precedente articolo 1) congloberà anche quanto maturato a titolo di contingenza fino alla data del 1° gennaio 1990, comprensiva dell'elemento distinto della retribuzione derivante dall'accordo interconfederale del 31 luglio 1992.

Al riguardo e per opportunità, vengono riportati, per ogni livello della classificazione, i valori economici relativi all'operazione di conglobamento.

Livello
Indennità di Contingenza al 1° gennaio 1990 comprensiva

Dell’Elemento distinto della retribuzione


LIRE EURO
Quadri Fascia A B C D 1.046.308 540,37
1.040.778 537,52
II° 1.031.140 532,54
III° Super 1.022.162 527,90
III° 1.022.162 527,90
IV° Super 1.015.026 524,22
IV° 1.015.026 524,22
1.010.045 517,51

Art. 4) Elemento contrattuale di comparto

Viene definito un elemento contrattuale qualificante di comparto, unico in valore assoluto per ogni livello e per tutto il territorio nazionale, di € 70,00.

Conseguentemente nei confronti del personale assunto successivamente alla data di stipula del presente “Protocollo” verrà applicata la paga base conglobata, quali minimi tabellari corrispondenti agli otto livelli della Classificazione Generale, così come di seguito riportati (valori riportati in euro validi dal 01.01.2008).

Art. 5) Minimi Tabellari

Livello

Paga base + Contingenza + EDR Elemento Contrattuale di Comparto Indennità di Funzione TOTALE
QUADRI Fascia A
1.767, 69
70,00
129,11
1.966,80
Fascia B
1.767, 69
70,00
129,11
1.966,80
Fascia C
1.767, 69
70,00
64,56
1.902,25
Fascia D
1.767, 69
70,00
1.837,69
1.564, 34
70,00
1.634,34
II°
1.362, 58
70,00
1.432,58
III° Super
1.263, 93
70,00
1.333,93
III°
1.252, 82
70,00
1.322,82
IV° Super
1.215, 00
70,00
1.285,00
IV°
1.169, 39
70,00
1.239,39
1.090, 54
70,00
1.160,54

Apprendisti con livello finale: 2° - 3° Super – 3° max 48 mesi

Apprendisti con livello finale: 4° Super – max 36 mesi

Prima metà del periodo 2 (due) livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato.

Seconda metà del periodo 1 (uno) livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato

Apprendisti 4° - max 36 mesi Intero periodo 1 (uno) livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui si è svolto l’apprendistato

Art. 6) Terzo Elemento Provinciale

Il “Terzo Elemento Provinciale” è di Euro 2,65. Nelle Province sotto elencate il “Terzo Elemento Provinciale” è sostituito con i valori come di seguito indicati

VALORE ECONOMICO IN EURO
PROVINCIE
4,13 VERCELLI - BIELLA
4,38 RAVENNA
5.16 VENEZIA - UDINE - SIENA
5,68 CATANIA
6,19 NOVARA – BELLUNO - VICENZA
6,45 PARMA – REGGIO EMILIA
6,71 TORINO - PIACENZA
7,23 FIRENZE (1) - PRATO
7,74 COMO – LECCO - VARESE – PADOVA – TRENTO – FERRARA (2) - MODENA
8,77 BRESCIA
9,30 TREVISO
10,32 PALERMO - BERGAMO
11,36 MILANO – MONZA / BRIANZA - LODI
13,42 VERONA (3)

(1) FIRENZE - Per i soli III° Livello Super e III° Livello il valore economico è di Euro 9,03

(2) FERRARA – Per gli Apprendisti prima metà del periodo il valore economico è di Euro 4,64

Per la seconda metà è di Euro 5,81

(3) VERONA - Per il IV° Livello Super e IV° livello il valore economico è di Euro 9,79

Per il Livello V° il valore economico è di Euro 7,74

· TITOLO XXXII Mensilità Supplementari

Art. 1) Tredicesima Mensilità

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall’articolo 126 del CCNL Studi Professionali Testo Unico del 3/5/2006.

Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal CCNL sopra richiamato.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXV la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione.

Art. 2) Quattordicesima Mensilità

In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori un importo pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto allo stesso 30 giugno.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizione del precedente articolo.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente “Protocollo Aggiuntivo” già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello della quattordicesima mensilità di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l’intero importo della quattordicesima, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della quattordicesima e l’importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, le indennità, i premi e i super - minimi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

NORME TRANSITORIE VALIDE PER I LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA E PER GLI STUDI E LE STRUTTURE SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE OPERANTI NEL SETTORE

Premessa

Constatato che in data 27 luglio 2001 l’Anisap ha effettuato la disdetta unilaterale dell’accordo di 2° livello stipulato il 28 luglio 1997 e contemporaneamente anche la disdetta del CCNL del Terziario.

Preso atto della comunicazione Anisap del 25 ottobre 2006 circa la formale revoca di adesione alla Confcommercio

Tenuto conto della richiesta di adesione al CCNL Studi Professionali avanzata da parte dell’Anisap alla Confprofessioni

Verificato che a seguito delle sopra richiamate disdette e nelle more di tale situazione contrattuale vi sono stati, su tutto il territorio nazionale, comportamenti differenti da parte delle strutture lavorative aderenti a FederAnisap.

Considerata l’esigenza di dare certezza agli addetti del comparto professionale sul versante dell’applicazione contrattuale di riferimento ed in particolare nei confronti dei lavoratori sul versante del potere di acquisto della loro retribuzione.

Tutto ciò premesso le parti, in via transitoria, per tutto il periodo di carenza contrattuale, hanno convenuto su quanto di seguito definito:

1°) Laboratori di Patologia Clinica e Studi e Strutture Sanitarie Ambulatoriali Private che hanno erogato gli aumenti derivanti dalla prosecuzione dell’applicazione del CCNL del Terziario

Nel caso di Studi e di Strutture Sanitarie che hanno praticato tale comportamento ridefiniranno la composizione degli elementi fissi della retribuzione lorda, così come riportata al Titolo XXXI art. 5) “Minimi Tabellari”, evidenziando la eccedenza di importi che risulteranno in una voce distinta della retribuzione denominata ENAC “Elemento Nazionale Allineamento Contrattuale” non assorbibile e non provvederanno ad erogare arretrati, sempre che siano stati erogati tutti gli aumenti contrattuali alle decorrenze previsti dal CCNL del Terziario.

L’Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale sopra indicato, viene determinato dall’eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti CCNL del Terziario sottoscritti da Confcommercio da quella stabilita dal CCNL Studi Professionali “Testo Unico” del 3/5/2006 sottoscritto da Confprofessioni – Confedertecnica – Cipa come risultante dalla tabella che segue:

LIVELLI
livelli come da protocollo ANISAP
ENAC
QUADRI FASCIA A
93,67
FASCIA B
93,67
FASCIA C
158,22
FASCIA D
222,78
109,67
143,56
3° S 3° super
85,91
97,08
4° S 4° super
10,68
56,29
58,38

Eventuali differenze retributive positive saranno trasformate in superminimo individuale.

2°) Laboratori di Patologia Clinica e Studi e Strutture Sanitarie Ambulatoriali Private che hanno erogato gli aumenti previsti dall’applicazione del CCNL Studi Professionali

Nel caso di Studi e di Strutture Sanitarie che hanno praticato tale comportamento ridefiniranno la composizione degli elementi fissi della retribuzione lorda, così come riportata al Titolo XXXI art. 5) “Minimi Tabellari”, evidenziando la eccedenza di importi che risulteranno in una voce distinta della retribuzione denominata ENAC “Elemento Nazionale Allineamento Contrattuale” non assorbibile e non provvederanno ad erogare arretrati, sempre che siano stati erogati tutti gli aumenti contrattuali alle decorrenze previsti dal CCNL Studi Professionali.

Pertanto l’Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale (ENAC) viene determinato dall’eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita CCNL del Terziario in vigore al 27 luglio 2001 da Confcommercio incrementata degli aumenti stabiliti nei precedenti CCNL Studi Professionali ed il CCNL Studi Professionali “Testo Unico” del 3/5/2006 sottoscritto da Confprofessioni – Confedertecnica – Cipa come risultante dalla tabella che segue:

LIVELLI
livelli come da protocollo ANISAP
ENAC
QUADRI FASCIA A
0,00
FASCIA B
0,00
FASCIA C
0,00
FASCIA D
77,71
110,82
149,26
3° S 3° super
103,39
114,56
4° S 4° super
41,50
87,11
92,52

Eventuali differenze retributive positive saranno trasformate in superminimo individuale.

3°) Laboratori di Patologia Clinica e Studi e Strutture Sanitarie Ambulatoriali Private che non hanno erogato aumenti dalla data del 31/7/2001 al 31/12/2007

Nel caso di tale comportamento gli Studi e le Strutture Sanitarie procederanno alla ridefinizione degli elementi fissi della retribuzione lorda con le stesse modalità di cui al punto 1°) ed erogheranno un importo Una Tantum al personale in forza al 31/12/2007 come da tabella che segue, prima di effettuare la riclassificazione del personale in base ai nuovi profili previsti dal presente Protocollo :

Livelli
Diff. Retr.
Q
€ 3.340,00
1
€ 3.000,00
2
€ 2.600,00
3
€ 2.220,00
4
€ 1.920,00
5
€ 1.740,00
6
€ 1.570,00
7
€ 1.340,00

Tali importi, a partire dal periodo di paga in corso al 1 marzo 2008, saranno erogati in dodicesimi per i successivi mesi fino ad esaurimento. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i dodicesimi restanti saranno erogati in una unica soluzione con le competenze finali.

Gli importi di cui sopra, saranno opportunamente proporzionati:

1. per i lavoratori a part-time che dovessero svolgere un orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali;

2. in relazione al periodo di occupazione presso l’attuale datore di lavoro per il periodo intercorrente dal 31.07.2001 al 31.12.2007.

Dichiarazione a verbale:

Considerate le caratteristiche innovative del presente Protoc ollo è necessaria la diffusione, mediante consegna obbligatoria a tutto il personale dipendente destinatario, al pari delle aziende datrici di lavoro, del presente testo, coordinato ed integrato con il testo unico del CCNL per i dipendenti di Studi Professionali del 03 maggio 2006.

Il presente protocollo aggiuntivo deve ritenersi parte integrante del CCNL degli Studi Professionali scaduto il 30 settembre 2007 ed in fase di rinnovo.

Conseguentemente le parti si danno reciproco atto che la esatta applicazione del presente protocollo aggiuntivo al ccnl degli studi professionali, costituirà base certa per la certificazione dei costi del personale ai fini degli accreditamenti al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERANISAP FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTuCS-UIL

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