30/7/1998 ore: 2:00

STUDI PROFESSIONALI, Accordo integrazione CCNL lavoro temporaneo e apprendistato 30/07/1998

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PROTOCOLLO D'INTESA


Il giorno 30 del mese di Luglio 1998 in Roma
tra
la CONSILP-CONFPROFESSIONI rappresentata dai sigg. Gaetano Stella, Virgilio Baresi e Antonino Rando, Maurizio Buonocore, Giovanni Pocaterra, Daria Bottaro, Ezio Cotrozzi e Bruno Di Franco
la CONFEDERTECNICA rappresentata dai sigg. Andrea Maniscalco, Carlo Daniele, Enrico Sermonti e Antonio Rompato
e
la Filcams-CGIL, la Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL rappresentate dai sigg. Piero Marconi, Ioli Artemigia, Mario Marchetti, Luciana Cirillo e Paolo Poma
si e' stipulato il seguente accordo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997 n. 196.


Art. 1 - Casi di ammissibilita' del lavoro interinale
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, i titolari di Studi Professionali possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
1. adempimenti di pratiche o di attivita' di natura tecnico- contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
2. punte di piu' intensa attivita' non prevedibili, a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi degli studi professionali e con gli istituti gia' definiti dai CCNL vigenti;
3. necessita' non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonche' al ripristino della funzionalita' e sicurezza degli impianti ed attrezzature dello studio;
4. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;

5. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs 626/94;
6. sostituzione di personale dimissionario che non effettua, totalmente o parzialmente, il periodo di preavviso contrattuale.


Art. 2 - Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma quarto della legge n. 196/97 e' espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti ai livelli V, IV.


Art. 3 - Percentuale di lavoratori assumibili
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all'art. 1 del presente accordo, non potranno superare il 15% mensile dei lavoratori occupati nello stesso studio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In alternativa, e' consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.


Art. 4 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Protocollo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In conformita' a quanto previsto nella Parte Seconda Titolo I (Sfera di applicazione) art. 14 del CCNL 19/12/1996 (CONSILP- CONFPROFESSIONI) e del CCNL 14/5/1996 (CONFEDERTECNICA), le parti si danno atto che le norme di cui al succitato articolo sono inscindibilmente collegate con le altre disposizioni contenute nei sopracitati CCNL.


Art. 5 - Apprendistato
Le parti, con il presente accordo, hanno inteso armonizzare quanto definito in tema di apprendistato dal CCNL 19/12/1996 (CONSILP- CONFPROFESSIONI) e dal CCNL 14/5/1996 (CONFEDERTECNICA) con la L. 196/97, procedendo alla modifica degli articoli sottoindicati.


Art. 21 - Eta' per assunzione;

Art. 25 Lettera b) - Obblighi del datore di lavoro;

Art. 28 - Trattamento economico;

Art. 29 - Durata dell'apprendistato.

Art. 21 - Eta' per assunzione (sostituito integralmente)
Possono essere assunti, come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2881/93 del consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di eta' di cui al presente comma sono elevati di due anni, i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono commutati nelle quote di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 428, e successive modificazioni.


Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro (sostituita integralmente la lettera b)
b) Di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per non piu' di otto mesi l'anno per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attivita' da svolgere.


Art. 28 - Trattamento economico (modificato il 2' capoverso lettera a)
agli apprendisti del III livello spetta l'80% della paga base tabellare per i primi 6 mesi, il 90% per i 6 mesi successivi e il 100% a partire dal 13mo mese.


Art. 29 - Durata dell'apprendistato (modificato il 1' capoverso)
salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel IV livello Super e nel IV livello.


NOTA A VERBALE

Anche in ottemperanza all'impegno previsto dal Titolo V (MERCATO DEL LAVORO) art. 10 del CCNL 19/12/1996 (CONSILP-CONFPROFESSIONI) e del CCNL 14/5/1996 (CONFEDERTECNICA), le parti si danno atto di aver adempiuto, con la presente regolamentazione, alla fase di applicazione della Legge 24/6/97 n. 196.
Conseguentemente esse si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1998 al fine di procedere alle opportune verifiche.