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Ricina, Nuovi Orizzonti, Verbatim, appalto fonici-trascrittori, aggiornamenti trattativa CIA 19/12/2017

Roma, 19 dicembre 2017



TESTO UNITARIO

Da luglio u. s. fino al 14 u. s. si sono svolti diversi incontri con il consorzio Ciclat e le imprese Ricina, Nuovi Orizzonti, Verbatim per proseguire nel percorso definito in occasione del cambio di appalto, di cui all’oggetto, utile a giungere alla sottoscrizione di un contratto integrativo pluriaziendale.
La necessità sopra richiamata nasce dall’esigenza di regolamentare alcuni aspetti normativi ed economici a fronte della specificità delle attività lavorative svolte, nonché per definire una armonizzazione tra i trattamenti che i lavoratori avevano con le precedenti imprese.
Occorre ricordare che il cambio di appalto, intervenuto a luglio scorso, è stato particolarmente complicato in quanto le imprese subentranti applicano il CCNL del settore servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi, mentre le imprese uscenti applicavano una molteplicità di CCNL.
Tale condizione di applicazione non univoca di un CCNL è stata determinata dal fatto che le attività di fonia e verbalizzazione degli atti processuali non hanno in nessun contratto nazionale una propria definizione e conseguentemente le imprese hanno scelto quale applicare a seconda delle proprie esigenze e valutazioni di economicità.
Diversamente le imprese oggi titolari dell’appalto hanno confermato immediatamente l’applicazione del CCNL del settore servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi, riconoscendo che lo stesso contratto non coglie appieno le specificità delle attività lavorative svolte e quindi condividendo la necessità di normare tali condizioni attraverso un contratto integrativo.
Negli incontri tenuti a settembre ed ottobre scorsi, si è dapprima definito il perimetro delle materie contrattuali da discutere e solo negli incontri del 23 novembre e del 14 dicembre u. s. si è entrati nel dettaglio e iniziato a scambiare alcuni testi.
I temi affrontati, dentro a quanto già previsto dal CCNL richiamato, sono i seguenti:
- Premessa: definisce il piano politico del confronto e dell’opportunità di giungere alla definizione del CIA per la specificità delle attività oggetto dell’appalto.
- Sfera di applicazione: partendo dall’enunciato del vigente CCNL del settore servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi, individua la collocazione e l’attinenza delle attività svolte nello specifico degli appalti di fonia- trascrizione allo stesso CCNL.
- Classificazione: nell’ambito delle declaratorie e dei profili già presenti nel CCNL sopra richiamato, verranno definite le specificità dei profili professionali e il livello di inquadramento in cui si collocano le figure del fonico, del trascrittore e dello stenotipista. Le figure professionali sono state inquadrate per macro livelli (2° liv. Fonici, 3° liv Trascrittori, 4° liv Stenotipista) e per ciascuno si sono definite specifiche parametrazioni – integrative ed in aumento a quelle già presenti nel CCNL – all’interno degli stessi livelli in base all’esperienza maturata nel settore e la specializzazione dell’attività svolta. Dato che la tipologia di lavoro svolta ha nella sua stessa natura una condizione di miglioramento della capacità professionale in funzione dell’esperienza, nei diversi profili si sono previsti dei passaggi automatici a seguito dell’anzianità di servizio acquisita, costituendo una parametrazione che prevede le cosiddette figure junior e senior, nonché per le figure dei verbalizzatori con esperienza decennale si è valutato l’inserimento al 4° livello come la figura della stenotipista. Inoltre si è sottoposto alle imprese la richiesta di definire quale livello di inquadramento per i capiarea il 5° o il 6° a seconda del grado di responsabilità e della complessità della gestione dei gruppi di lavoratori dagli stessi coordinati. Su quest’ultimo aspetto le imprese si sono riservate di dare una risposta. Nel corso della discussione, altresì, vi è stata molta articolazione sull’inquadramento contributivo di operaio e di impiegato, sempre in funzione delle declaratorie contenute nel CCNL ed in considerazione di quanto previsto dalle normative di legge in materia, prevedendo per i fonici e i trascrittori la riconduzione al profilo di operaio, mentre per gli stenotipisti quella di impiegato. Per rendere più comprensibile la classificazione si allega di tabella riepilogativa dei punti sopra discussi.
- Scatti anzianità: nell’ultimo incontro le imprese hanno dichiarato che sono disponibili a riconoscere l’istituto contrattuale dello scatto di anzianità a tutti i lavoratori, indipendentemente si venga inquadrati come operai o come impiegati, superando di fatto una delle situazioni che avevano creato maggiori difficoltà nella discussione sulla classificazione del personale. Per una corretta puntualizzazione va chiarito che il riconoscimento dello scatto di anzianità anche per le figure inquadrate come operai, in luogo dell’anzianità di settore prevista dal CCNL, prevede la maturazione biennale dello scatto in funzione del riconoscimento dell’anzianità di servizio presso l’azienda e quindi con l’azzeramento ogni qual volta si cambia datore di lavoro, mentre l’anzianità settoriale, sopra richiamata, riconosce una quota fissa dopo 4 anni di lavoro nel settore che viene riconosciuta indipendentemente dal tempo di assunzione presso lo stesso datore di lavoro. La condizione proposta dalle imprese, anche dalle rappresentanze presenti al tavolo di trattativa è stata ritenuta migliorativa e quindi accolta.
- Part time: per quanto attiene la tipologia contrattuale del tempo parziale il confronto ha teso ribadire quanto contenuto nel CCNL applicato. Sostanzialmente si è discusso delle clausole elastiche, essendo le stesse regolamentate dal contratto nazionale ancora con la previgente normativa di legge in materia e conseguentemente le imprese hanno chiesto di togliere la differenza tra clausole elastiche e clausole flessibili, uniformando la percentuale di riconoscimento economico da applicare, in caso di attivazione delle stesse, con solo la maggiorazione dell’1,5% per entrambe le tipologie. Per le Organizzazioni Sindacali il tema è ancora aperto in quanto il CCNL allo stato riconosce una normativa di miglior favore rispetto alla legge intervenuta e soprattutto perché il contratto nazionale è in fase di rinnovo. Rispetto alla figura del part time, dalle imprese è stata avanzata la richiesta di prevedere le casistiche in cui si possono stipulare contratti individuali, principalmente per i fonici, sotto il minimo orario delle 14 ore settimanali, così come previsto dal CCNL. In merito a tale richiesta le OO. SS. hanno riconosciuto che per poche e specifiche situazioni, individuabili sui tribunali più piccoli e periferici, sussistono effettive condizioni per cui l’orario minimo non è raggiungibile. Inoltre si è valutato possibile andare in deroga all’orario minimo nel caso in cui un lavoratore ha già un altro rapporto di lavoro part time di almeno 20 ore settimanali. Altresì per il part time è stato chiesto di attivare sistemi di flessibilità oraria, oggi non previsti né dal CCNL, né dalla normativa di legge e come controproposta è stata avanzata l’ipotesi di ricorrere alla gestione degli orari di lavoro con regimi di orario articolati in modo differente dal part time orizzontale e/o utilizzando i permessi per riduzione oraria, che sono definiti appositamente. Le controparti hanno illustrato che la necessità di ricorrere a regimi di flessibilità riguarda la sola figura professionale del fonico, in quanto soggetti alla durata delle sedute processuali, che scontano condizioni variabili in più o in meno rispetto all’orario di lavoro giornaliero. Sul tema è stato posto l’accento, dalle Organizzazioni Sindacali, che i calendari di programmazione delle udienze è stabilito su base mensile e che le variazioni delle stesse riguardano una percentuale minima, diversamente può variare la durata temporale delle sedute processuali. A fronte di ciò è stato contestato che non è possibile adottare i comportamenti fino ad oggi tenuti, dove in caso di una durata inferiore del processo, rispetto all’orario giornaliero del fonico, lo stesso riceve l’ordine di terminare anticipatamente il turno di lavoro. Inoltre è stato sottolineato che il fonico oltre ad essere presente in aula durante l’udienza, successivamente deve svolgere altre attività, per cui si è avanzata la proposta di modulazioni di orario più rispondenti alle condizioni sopra esposte e/o il ricorso ai permessi per riduzione d’orario. Le imprese si sono riservate di fare alcune valutazioni in merito alla proposta avanzata o presentare ulteriori valutazioni per superare il problema.
- Ferie: tra le materie trattate in termini di organizzazione del lavoro, il confronto si è concentrato sulla gestione delle ferie a fronte dei periodi di chiusura delle attività dei tribunali, cosiddetti “periodi feriali”, che si configurano nel periodo estivo dalla metà di luglio alla metà di settembre e nel periodo invernale da natale fino all’epifania.
Dato il prolungato periodo di chiusura dei tribunali, soprattutto per i fonici, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto di sancire che detti periodi vengano complessivamente coperti con le ferie e ricorrendo, laddove insufficienti, anche all’usufruizione dei permessi per ex festività e per riduzione oraria, per evitare di ricorrere al part time ciclico che prevede periodi di sospensione lavorativa. Diversamente nella stessa problematica non intercorrono i trascrittori e gli stenotipisti, stante che, sia nel periodo estivo, sia nel periodo natalizio, generalmente hanno verbali da completare, anche in assenza di nuove udienze, per cui con i soli giorni di ferie contrattuali riescono a far fronte al periodo di fermo dei tribunali.
Alla luce della prolungata durata dei “periodi feriali” si è reso, pertanto, necessario prevedere una regolamentazione differente da quella prevista dal CCNL, sia per l’istituto delle ferie e gli istituti dei permessi per ex festività e per riduzione oraria, definendo la condizione di poterli usufruire continuativamente. Le imprese hanno concordato in tal senso, confermando di non voler ricorrere al part time ciclico, e di affrontare anche la casistica in cui tali istituti contrattuali non fossero sufficienti a dare piena copertura ai “periodi feriali” dei tribunali, soprattutto in riferimento ai fonici.
Dato il problema, riguardante nello specifico i fonici, di utilizzare le ferie e i permessi per far fronte alle chiusure estive e natalizie, senza ricorrere a periodi non retribuiti, si è rimesso in discussione il ricorso ai permessi per riduzione oraria per la gestione del completamento dell’orario giornaliero di lavoro. Le OO. SS. si sono rese disponibili, previa disponibilità individuale dei lavoratori e per dare copertura dei “periodi feriali”, a valutare la possibilità di accantonare una percentuale delle ore supplementari lavorate in corso d’anno, fermo restando il pagamento della maggiorazione delle stesse, da utilizzare nel caso di ferie e permessi non sufficienti. Qualora venisse accolta tale modalità, le imprese si sono riservate di valutare la proposta, sarà necessario riprendere il tema della flessibilità degli orari.
- Reperibilità: le imprese hanno chiesto di normare tale istituto per i fonici e per gli stenotipisti, ed in alcuni casi eccezionali per i trascrittori che hanno già dato tale disponibilità, a fronte dell’esigenza dei tribunali di registrare/verbalizzare udienze non programmate o fuori dagli orari ordinari o per il presidio da mantenere anche durante i cosiddetti “periodi feriali”. Le Organizzazioni Sindacali hanno dato la propria disponibilità a trattare il tema precisando i casi in cui si può ricorrere alla reperibilità, gli orari in cui il lavoratore deve essere a disposizione, i tempi di intervento, la definizione dei contingenti, nonché i riconoscimenti economici conseguenti. Inoltre nell’ambito della discussione sulla reperibilità è stato chiesto di regolamentare le trasferte dato che al momento i trattamenti applicati sono stati definiti unilateralmente dalle imprese diversa mente da quanto previsto dal CCNL. Le aziende hanno confermato la volontà di definire tutto quanto richiesto e di produrre in tempi brevi una proposta compiuta in merito.
- Telelavoro/Lavoro Agile: nei testi proposti dalle controparti non è stato articolato nello specifico il tema ma sono state riportare le norme generali che regolano tale istituto. A fronte di ciò le OO. SS. hanno dettagliato che vi è la necessità di definire specificatamente il tema dato che i trascrittori operano esclusivamente da casa e che quindi tale condizione deve essere declinata correttamente in tutti gli aspetti derivanti dalle normative di legge in materia e stante quanto già consolidato nelle prassi in uso.
- Mensilità aggiuntive: il testo consegnato prevedeva la possibilità di mensilizzare la tredicesima e la quattordicesima, condizione su cui le OO. SS. hanno dichiarato l’assoluta indisponibilità a prevedere tale modalità di liquidazione degli istituti differiti. La proposta avanzata è stata anche l’occasione per ribadire alle imprese l’attuale compilazione delle buste paga è fuori dalle norme contrattuali e di legge. Le aziende hanno confermato che da gennaio p. v. le stesse verranno predisposte con la mensilizzazione di tutte le voci che compongono la retribuzione, rimarcando che la richiesta di riconoscere il rateo mensile di tredicesima e di quattordicesima è un’istanza ricevuta direttamente dai lavoratori. Le Organizzazioni Sindacali hanno sottolineato che nonostante la richiesta da parte dei lavoratori non è accoglibile tale modalità di erogazione delle mensilità aggiuntive. Altresì hanno confermato che una volta definito il contratto integrativo e la mensilizzazione delle retribuzioni predisporranno i conteggi per recuperare le differenze sulle mensilità pregresse. Al termine della discussione si è accordato che il tema posto sulla “rateizzazione” mensile della tredicesima e della quattordicesima non sarà oggetto del contratto integrativo.
- Premio di salario variabile: le parti hanno concordato sull’istituzione di una premialità legata alla produttività, così come già in parte riconosciuta unilateralmente dalle imprese, con i dovuti correttivi perché tale condizioni non si trasformi nel pagamento sostanzialmente di un cottimo.
Le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato diversi criteri su cui misurare la produttività, dopo essersi ampiamente confrontate con le rappresentanze sindacali e raccolto i loro suggerimenti, che abbiano basi oggettive e non discrezionali e per tutte le figure professionali presenti sull’appalto.
Le stesse OO. SS. si sono riservate di predisporre un testo con una proposta compiuta in merito, prevedendo le condizioni per cui il premio di salario variabile rientri a tutti gli effetti nei benefici degli sgravi previsti per la contrattazione di secondo livello.

Il negoziato di massima può sostanzialmente dirsi concluso, avendo definito i contenuti delle tematiche affrontate e le parti si sono aggiornate, in un prossimo incontro di carattere tecnico, per scrivere materialmente l’ipotesi del contratto integrativo che verrà sottoposto alla consultazione dei lavoratori per la sua approvazione.

L’incontro per la stesura dei testi si terrà a scavalco del periodo delle festività e comunque in tempo utile per la redazione della busta paga di gennaio 2018.

                          P. Filcams Cgil Nazionale
Elisa Camellini

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