20/3/2018 ore: 2:00

Ricina, Nuovi Orizzonti, Verbatim, appalto fonici-trascrittori, aggiornamenti trattativa CIA 19/03/2018

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Roma, 20 marzo 2018




TESTO UNITARIO

Il 19 u. s. si è svolto il programmato incontro di trattativa per la definizione del Contratto Integrativo Pluriaziendale (CIP).

Nei giorni antecedenti la trattativa le imprese hanno anticipato una bozza di testo del contratto, con tutte le materie trattate, su cui procedere nel confronto.

Nel merito dell’incontro, sulla base dei testi predisposti, le Organizzazioni Sindacali hanno rappresentato alcuni aspetti che non coglievano in pieno quanto trattato nel corso dei diversi incontri e nello specifico hanno evidenziato quanto segue:

    ·Premessa e sfera di applicazione la bozza coglie gli aspetti di massima delle condizioni per cui si è inteso definire un Contratto Integrativo ma si è posto all’attenzione delle controparti che va ampliata, esplicitando meglio le volontà politiche e di merito contrattuale che hanno portato le Parti a definire il CIP. Le imprese hanno confermato che non c’è preclusione in tal senso e attendono dalle OO. SS. la presentazione delle modifiche da apporre.
    ·Classificazione il testo consegnato ha colto pienamente le considerazioni fatte fino ad ora e correttamente definito la classificazione nella cornice delle declaratorie del Contratto Nazionale, salvo inserire alcune osservazioni da riportare in premessa all’articolo.
    ·Scatti di anzianità viene esteso il riconoscimento dell’istituto degli scatti di anzianità biennali anche agli operai.
    ·Reperibilità/Trasferte la formulazione proposta per la reperibilità ha raccolto quanto discusso e le imprese hanno proposto € 13,00 per ogni turno di reperibilità dal lunedì al venerdì e € 25,00 per ogni turno di reperibilità nei giorni considerati festivi, ivi compreso il sabato, fermo restando che in caso di prestazione lavorativa tutte le ore lavorate verranno riconosciute con le dovute maggiorazioni di lavoro supplementare/straordinario, festivo, ecc.. Rispetto al testo elaborato le Organizzazioni Sindacali hanno fatto rilevare che mancano alcune definizioni importanti quali: le motivazioni che determinano il ricorso all’istituto della reperibilità; la durata del turno; le modalità di determinazione e il numero di lavoratori che compongono i contingenti. Le stesse Organizzazioni Sindacali hanno sottolineato che, senza tali indicazioni, è complicato comprendere la congruità del valore economico proposto come indennità. Sulle questioni poste le aziende si sono riservate di dare una risposta complessiva nel proseguo del confronto.
    ·Mentre sul tema delle trasferte è stato previsto il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal dipendente definendo anche le modalità per chiedere i rimborsi. Quanto presentato è stato accolto, però vede la necessità di definire meglio il tempo di viaggio e come lo stesso viene considerato ai fini del raggiungimento dell’orario giornaliero di lavoro. Inoltre si è evidenziato che mancano alcuni riferimenti per la determinazione del mezzo di trasporto da utilizzare.
    ·Telelavoro/Lavoro Agile il testo consegnato prevede uno specifico articolo in materia, visto che i lavoratori che fanno le trascrizioni non operano in sede aziendale. Le OO. SS. hanno posto l’accento sul fatto che la legislazione in materia di lavoro agile, prevede che il lavoratore svolga la propria attività in parte in sede aziendale ed in parte in un qualsiasi altro luogo da lui stesso designato. Visto che all’interno delle aziende vi sono diverse figure professionali che fanno trascrizioni, è stato evidenziato che nel lavoro agile può essere ascritto chi fa stenotipia e i fonici che fanno anche i trascrittori, in quanto parte del lavoro si svolge presso il tribunale (che si può considerare alla stregua della sede aziendale) ed in parte da altro luogo. Diversamente per la figura del trascrittore il riferimento può essere solo l’istituto del telelavoro, dato che gli operatori lavorano esclusivamente da casa propria o altro luogo da loro designato. Alla luce delle considerazioni fatte le controparti hanno colto l’impostazione data dalle Organizzazioni Sindacali e quindi la necessità di rivedere il testo presentato.
    ·Mensilità Aggiuntive le imprese hanno proposto di inserire nel CIP la possibilità del lavoratore di optare per la liquidazione del rateo mensile della tredicesima e della quattordicesima. In merito a tale condizione le OO. SS. hanno riconfermato quanto reiterato più volte circa l’indisponibilità a sottoscrivere alcun testo che modifichi quanto previsto dal CCNL in materia. Altresì è stato ribadito che rimane una prerogativa del lavoratore eventualmente farne richiesta e che questa sia accolta dall’azienda.
    ·Produttività la proposta contenuta nella bozza di Contratto Integrativo prevede il riconoscimento del salario variabile sul parametro della produttività per i trascrittori, gli stenotipisti e i fonici-trascrittori, per una resa superiore alle 11 pagine ad ora composte da 1500 caratteri. A fronte della maggior produzione le imprese sono disponibili a riconoscere € 0,95 per ogni pagina aggiuntiva. Il salario premiale che verrebbe erogato si avvarrebbe della decontribuzione e defiscalizzazione prevista dalla normativa in materia e assoggettato all’aliquota unica del 10%. Rispetto all’impostazione presentata le Organizzazioni Sindacali hanno dato un giudizio positivo, ma è stato chiesto che venga previsto un premio di salario variabile anche per i fonici. La discussione è stata piuttosto accesa, in quanto le imprese hanno sostenuto che per il lavoro svolto dai fonici non vi è un parametro che possa misurare la produttività. Sull’obiezione sollevata dalle aziende, le OO. SS. hanno fatto rilevare che non è possibile estromettere una parte consistente di lavoratori dalla redistribuzione di salario variabile e hanno proposto diversi indici basati su elementi di qualità su cui erogare quote di salario premiale. Soprattutto perché il lavoro svolto dai fonici è fondamentale per ottemperare al servizio oggetto dell’appalto e anche alla possibilità da parte dei trascrittori di produrre quantitativamente e qualitativamente in misura maggiore.
    ·Sulla base delle osservazioni effettuate, le imprese hanno raccolto la richiesta delle Organizzazioni Sindacali e si sono riservate di valutare quali indicatori, tra quelli suggeriti, poter assumere per l’erogazione del salario variabile anche ai fonici.

In ultimo il confronto si è concentrato sul tema dell’orario di lavoro dei part time e la necessità da parte delle imprese di definire regimi di flessibilità stante la particolarità del servizio svolto.

Fermo restando che il piano della discussione è stato ripreso dalle considerazioni già illustrate nella precedente circolare del 19.12.2017, le OO. SS. hanno nuovamente ribadito che trattandosi di lavoratori part time, la diversa modulazione degli orari può intervenire solo con l’applicazione delle clausole elastiche.



Di fatto il ricorso a regimi di orario diversificati rispetto al part time orizzontale, oggi previsto nei contratti individuali di lavoro, è legato principalmente alle figure dei fonici essendo strettamente correlati all’andamento sviluppo delle udienze.

Infatti la non costanza e predeterminabilità della durata delle udienze ha prodotto nei mesi passati una gestione degli orari dei fonici molto flessibile a cui le aziende, in modo unilaterale, hanno proceduto all’accantonamento di una parte di ore supplementari per compensare le ore di mancato lavoro, oppure completare l’orario settimanale con il ricorso a ferie e permessi o addirittura con la decurtazione della retribuzione.

Inoltre le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto conferma alle imprese della condivisione che i cosiddetti “periodi feriali” di chiusura o quasi totale azzeramento dei processi non debba dar luogo a periodi di sospensione a zero ore del personale.

Le aziende hanno confermato che non vi è la volontà di ridurre i contratti individuali di lavoro per i mesi in cui viene sospesa l’attività dei tribunali, ma che è necessario prevedere meccanismi di gestione oraria che permettano di compensare le ore di non lavoro nei suddetti periodi.

A seguito di quanto sopra le Organizzazioni Sindacali, in merito al raggiungimento del parametro orario settimanale nella gestione ordinaria del lavoro, hanno confermato che l’orario di lavoro non può essere gestito giornalmente, in funzione della durata dell’assise processuale, sia che si tratti di ricorrere a prestazioni supplementari per il prolungarsi delle udienze, sia che si tratti di mancato raggiungimento del parametro contrattuale individuale di lavoro per la brevità delle udienze stesse.

Pur nella consapevolezza che le suddette situazioni creano un’esigenza di articolare l’orario di lavoro in termini più rispondenti all’andamento dei processi, le OO.SS. hanno sottolineato che eventuali soluzioni da applicare devono rispettare il dettato contrattuale e normativo di riferimento dei part time.

Stante quanto sopra e nella condizione di non andare in deroga ai dispositivi legislativi, né di proseguire nella gestione unilaterale di sistemi di flessibilità da parte delle aziende, per cui si è arrivati a non retribuire le ore di supplementare ma di accantonarle, le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato una proposta articolata su diversi punti:
1) constato che il regime orario del part time orizzontale risulta essere poco rispondente alle esigenze organizzative del servizio di fonia, prevedere di ricorrere al part time ciclico o misto che permette di commisurare l’orario di lavoro per il raggiungimento del parametro mensile del part time, evitando decurtazioni retributive per effetto del mancato raggiungimento dell’orario settimanale attraverso la compensazione con le settimane in cui si supera il parametro settimanale stesso. Conseguentemente il lavoro supplementare si determina per le ore di lavoro effettuate oltre l’orario mensile.
2) per rendere possibile la retribuzione nei cosiddetti “periodi feriali” (chiusura estiva e chiusura natalizia dei tribunali), che ammontano a circa 2,5 mesi di attività ridotta al minimo, deve essere definita l’usufruizione dei 22 giorni di ferie, contrattualmente previste, per un intero mese collocato nel periodo estivo. Fermo restando che al lavoratore rimarrebbero a disposizione i 9 giorni di permessi (ROL ed ex festività soppresse) da godere secondo le proprie esigenze nel corso dell’anno. A seguito della programmazione delle ferie come sopra descritto, i residui “periodi feriali” da compensare ammonterebbero a circa 3,5 settimane tenuto conto che nel corso delle stesse vanno garantiti dei presidi al fine di permettere lo svolgimento di attività processuali d’urgenza.

3) al fine di non esaurire anche i permessi individuali, per coprire i “periodi feriali” è stato proposto costituire una sorta di “cassetto” dove accantonare le ore di lavoro supplementare, svolto nei mesi di attività ordinaria, e liquidare mensilmente la sola maggiorazione del 28%. Le ore da inserire nel “cassetto” sarebbero quelle strettamente necessarie a permettere la compensazione delle 3,5 settimane come sopra definite. Dato che nel corso delle settimane citate devono essere garantiti i presidi, le stesse sono ridotte proporzionalmente alla presenza al lavoro in tali periodi. Quando il lavoratore ha raggiunto il monte ore di “cassetto”, tutte le restanti ore di supplementare che superano la quota definita verranno liquidate nel mese di prestazione.
4) nei primi mesi dell’anno successivo, prevedibilmente a febbraio, qualora vi fossero residui di ore nel “cassetto” le stesse devono essere liquidate e da gennaio il lavoratore ricomincia a riempire il “cassetto”, salvo che non espliciti la richiesta di utilizzare il residuo per la copertura del “periodo feriale” del nuovo anno e conseguentemente gli occorrerebbero meno ore supplementari da accantonare nello stesso.

Sulla suddetta proposta le aziende hanno inizialmente posto un rifiuto e confermato la volontà di ricorrere al sistema di flessibilità da loro avanzato, poi nel proseguo della discussione hanno dichiarato un interesse a quanto illustrato fermo restando che le ore messe a “cassetto” non dessero luogo ad alcuna maggiorazione, visto che le ore così definite permettono l’erogazione della retribuzione in periodi piuttosto lunghi di non attività e a fronte di un esborso per quattro settimane di ferie ricadenti in un intervallo di non incasso, stante il blocco sostanziale delle attività dei tribunali.

Rispetto a quanto sostenuto dalle imprese, le Organizzazioni Sindacali hanno confermato che le maggiorazioni contrattuali devono essere riconosciute perché trattasi di applicazione delle clausole elastiche e non di regime di flessibilità.

Dopo tutti gli approfondimenti del caso le imprese hanno accolto la proposta delle OO. SS. impegnandosi a predisporre un testo sulla base di quanto discusso.

A fronte della necessità di affrontare ancora diverse questioni per giungere alla definizione del CIP, di inserire nella bozza di testo presentata le modifiche discusse nell’incontro del 19 u. s. ed altresì per l’esigenza espressa dalle Organizzazioni Sindacali di effettuare le assemblee coi lavoratori per presentare la sintesi a cui è giunta la trattativa e ricevere il mandato a chiudere il Contratto Integrativo, le Parti hanno condiviso di aggiornare il confronto al 28.03.2018.

Dato quanto fin qui illustrato, pur comprendendo le difficoltà legate alla ristrettezza dei tempi, le strutture territoriali sono invitate a convocare urgentemente le assemblee sindacali dei lavoratori occupati negli appalti di fono-trascrizione degli atti documentali del Ministero di Giustizia e dare ritorno alle strutture nazionali dell’esisto delle stesse entro il prossimo 28 marzo 2018.


                          P. Filcams Cgil Nazionale
Elisa Camellini

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