Nuovi Orizzonti, Ricina, Verbatim, appalto fonici-trascrittori, circolare Ipotesi CIA 31/07/2018
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Roma 03.08.2018
Il 30 e 31 u. s. si è svolta la trattativa per la definizione del Contratto Integrativo Interaziendale giungendo alla definizione dell’ipotesi di accordo.
Dopo gli incontri tenutisi a giugno e ai primi di luglio, dove ricordiamo era già stata sottoscritta la prima parte dell’articolato contrattuale sui temi decorrenza e durata, Classificazione e Part Time, nelle due ultime giornate di confronto si è proceduto agli approfondimenti sulle tematiche non ancora definite e ad integrare alcuni aspetti della premessa, della stessa classificazione migliorando ulteriormente i profili professionali.
In merito alla premessa è stato espressamente previsto l’invio di una lettera congiunta tra le OO. SS. e le imprese per la trasmissione del testo dell’accordo raggiunto al Ministero della Giustizia e al Ministero del Lavoro, al fine di per avere pieno riconoscimento dei trattamenti contrattuali definiti e utili per la determinazione del costo del lavoro per le future gare di appalto, soprattutto per eliminare il ricorso a gare che pagano sulla base dei caratteri trascritti, definendo di fatto un lavoro a cottimo.
Mentre nell’articolato relativo alla classificazione sono state completate le definizioni dei profili professionali del capoarea A) inquadrato al IV livello e capoarea B) inquadrato al V livello.
Sul part time è stata accolta in via definitiva la proposta indicata dalle OO. SS. di rideterminare i contratti su base mensilizzata – ex part time ciclico – regolando gli orari con l’applicazione delle clausole flessibili, così da evitare che il mancato completamento dell’orario settimanale dia luogo alla compensazione con ROL o ferie o ad ore non retribuite come accaduto nei mesi scorsi.
Rispetto agli articoli ancora in discussione sono stati raggiunti i seguenti contenuti:
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·Orario di Lavoro dato che l’attività lavorativa svolta per i tribunali è direttamente condizionata dall’operatività degli stessi e che il Ministero di Giustizia dispone i c. d. “periodi feriali” per periodi compresi tra fine luglio ad inizio di settembre, nonché durante le festività natalizie, mantenendo un presidio solo per le udienze urgenti, si è reso necessario trovare regimi di orario rispondenti a “chiusure” dei tribunali – corrispondenti a circa 55 giorni di calendario – per evitare di ricorrere a riduzioni dei contratti individuali, nonché sospensioni senza decorrenza della retribuzione in corrispondenza di tali periodi.
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Per far fronte alla suddetta condizione, utilizzando gli istituti contrattuali già previsti, si è definito un meccanismo sperimentale denominato “Sistema di Regolamentazione delle Risorse”, di seguito “SRR”, che incrocia la programmazione delle ferie e dei Rol e la gestione del ricorso alle ore supplementari unitamente alle clausole elastiche.
Il tema si è affrontato in quanto la maggior parte della platea dei lavoratori ha contratti a part time e, diversamente dai lavoratori a full time, il CCNL non prevede il ricorso all’orario multiperiodale.
E’ da sottolineare che i lavoratori prevalentemente coinvolti sull’applicazione del sistema orario individuato sono i fonici, che non eseguono anche lavori di trascrizione, e una parte dei trascrittori/stenotipisti qualora non vi fossero verbali arretrati da smaltire.
Il punto in discussione ha richiesto vari approfondimenti per evitare di derogare dai contenuti CCNL e a fronte delle imprese che hanno lamentato l’onerosità di mantenere la retribuzione in periodi di non lavoro, pur rappresentando la volontà di non arrivare alla decurtazione del salario e dei contratti individuali.
Per tali ragioni si è definito che nei c. d. “periodi feriali” verranno programmate le ferie e i Rol consecutivamente, superando i limiti di programmazione previsti dal CCNL.
Dato che è stato accertato che gli istituti contrattuali citati non sono sufficienti a completare i “periodi feriali”, durante l’anno – che verrà conteggiato dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo – verranno inserite nel “SRR” 70 ore (riferite al contratto a tempo pieno e riparametrate per il part time).
Al raggiungimento delle 70 ore concorreranno le ore supplementari/straordinarie lavorate nell’arco annuale sopra citato, con liquidazione delle maggiorazioni previste dal CCNL nel mese di effettuazione e il pagamento differito dell’ora di lavoro al momento di utilizzo.
Tutte le ore supplementari/straordinarie oltre le 70 del “SRR” verranno retribuite complessivamente con la retribuzione del mese in cui sono state effettuate, salvo diversa disposizione personale del lavoratore che volesse destinarle per il conteggio del “SRR” dell’anno successivo.
Dato il carattere sperimentale del “Sistema di Regolamentazione delle Risorse” nell’accordo sono stati previsti momenti di verifica per valutare il funzionamento dello stesso.
Inoltre si è prevista una clausola transitoria che recupera le ore supplementari/straordinarie accantonate unilateralmente dalle imprese nei mesi scorsi che parteciperanno, unitamente alle ferie e ai permessi, a dare continuità retributiva durante il “periodo feriale” corrente, qualora le ferie e i Rol non fossero sufficienti, oppure potranno concorrere alle 70 ore di “SRR” che si dovranno maturare a far data dal 01.10.2018.
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In caso di prestazione lavorativa durante la reperibilità tutte le ore lavorate verranno riconosciute con le dovute maggiorazioni di lavoro supplementare/straordinario, festivo, ecc., ed ogni prestazione non potrà essere inferiore alle tre ore compreso il pagamento delle ore di viaggio. Rispetto alle richieste avanzate dalle imprese si sono ridotti i turni di reperibilità e le settimane di reperibilità durante i “periodi feriali” saranno di fatto lavorative. Mentre sul tema delle trasferte è stato previsto il rimborso a piè di lista di tutte le spese vive sostenute dal dipendente, definendo anche le modalità per chiedere i rimborsi, nonché una diaria giornaliera aggiuntiva pari a € 15,49 per ogni giorno di trasferta, migliorando complessivamente quanto previsto dal CCNL.
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Per quanto attiene il Lavoro Agile, l’istituto contrattuale verrà prevalentemente applicato per le figure dei fonici-trascrittori, per gli stenotipisti che eseguono anche attività di trascrizione e per tutte quelle figure plurimansione per la parte dei servizi che possono essere svolti anche al di fuori delle sedi dei tribunali o aziendali.
Mentre i trascrittori rientreranno nell’istituto contrattuale del Telelavoro regolarizzando attraverso il Contratto integrativo in modo chiaro ed esaustivo il lavoro svolto dalla propria abitazione di detti lavoratori e normando tutti gli aspetti previsti per legge e demandati alla contrattazione.
Uno dei punti qualificanti e nello stesso tempo non pienamente soddisfacente è il riconoscimento del rimborso spese per l’utenza di internet. Nell’accordo definito è stato sancito il principio che al lavoratore spetta un rimborso spese, che però non copre l’intero canone sostenuto in quanto ad uso promiscuo, pari a € 5,00, altresì la cifra definita sarà rivedibile a far data dal 01.01.2019.
Inoltre era stato richiesto anche il riconoscimento di un valore una tantum al mese per i lavoratori che hanno messo a disposizione la propria attrezzatura hardware e software ma le imprese non hanno accolto la richiesta prevedendo che le stesse si fanno carico di fornire l’intera strumentazione, fermo restando condizione di miglior favore già in essere. Altri risultati importanti sono stati raggiunti con la previsione del diritto alla disconnessione rispetto ai periodi al di fuori degli orari di lavoro prestabiliti e le pause previste dalla normativa sulla salute e sicurezza.
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Rispetto a quanto proposto dalle aziende l’importo riconosciuto ammonta a € 1,10, per la produzione eccedente le 11 pagine ad ora, inteso che ciascuna pagina è composta da 1500 caratteri in formato PDF come da capitolato. Data la definizione contrattuale collettiva raggiunta sarà applicata a tutti i lavoratori che svolgono servizi di trascrizione superando anche contenuti differenti definiti nei contratti individuali di lavoro.
- I nuovi istituti contrattuali decorreranno a far data dal 01.07.2018, ma vista la concomitanza con il periodo di ferie, sicuramente vi sarà qualche ritardo nell’applicazione effettiva che verrà recuperata attraverso il riconoscimento degli arretrati.
Fermo restando i contenuti di merito dell’ipotesi di Contratto Integrativo definito, lo stesso afferma finalmente una vera e propria regolamentazione di un settore finora poco conosciuto nonostante le importanti e delicate attività di verbalizzazione degli atti dibattimentali dei processi penali, a cui contribuiscono con il proprio lavoro, impegno e responsabilità circa 1500 operatori che finora non hanno mai avuto la possibilità di avere riconosciuto pienamente la propria professionalità.
Fondamentale è stato il ruolo svolto dalle Rappresentanti Sindacali Aziendali in tutto il corso del confronto avendo apportato il loro profondo dato di conoscenza dei servizi di fonia, trascrizione e stenotipia, nonché del funzionamento della macchina dei tribunali e dell’organizzazione necessaria a rispondere alle esigenze degli stessi.
L’ipotesi di accordo raggiunto dovrà essere sottoposta alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso le assemblee sindacali da tenersi entro il 20 settembre 2018 e si allega alla presente il verbale di consultazione da trasmettere entro tale data alla struttura nazionale.
P.Filcams CGIL Nazionale
Elisa Camellini