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CCNL Vigilanza Privata - Sintesi definitiva 8/05/2001

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Sintesi definitiva CCNL VIGILANZA PRIVATA



Decorrenza : 1° Maggio 2001 – 30 Aprile 2004

Sfera di applicazione : Tutti gli Istituti, Consorzi, Cooperative di Vigilanza Privata

Bilateralità : Viene costituito l’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata

con articolazione Regionale e possibilità di Costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a specifiche aree Territoriali.

Cambi di Appalto : ” Nei casi di cambi di appalti che comportino ripercussioni occupazionali su uno o più Istituti, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa relativa ad una riduzione dei livelli occupazionali o eventuali nuove assunzioni, gli Istituti comunicheranno tempestivamente alle Associazioni imprenditoriali e alle Organizzazioni Sindacali del territorio interessato quanto accaduto, chiedendo uno specifico incontro al fine di esaminare congiuntamente adeguate soluzioni. La comunicazione e i successivi incontri non sostituiscono diversi obblighi li legge, qualora previsti.

A tale incontro parteciperanno tutti gli Istituti interessati coinvolgendo le strutture pubbliche (Prefettura e Ufficio del lavoro).

La procedura troverà applicazione con le modalità definite a livello territoriale”

Contrattazione Integrativa: Estensione della possibilità di contrattazione a livello Territoriale . Possibilità di trattativa anche a livello aziendale su specifiche materie legate ai sistemi di distribuzione degli orari di lavoro diversi da quelli nazionalmente previsti.

Banca delle ore: Istituzione di un conto individuale per due ore giornaliere oltre il normale orario di lavoro a partire dal 1° Luglio 2001.

Scelta, attraverso una comunicazione, da parte del lavoratore ogni 6 mesi all’azienda circa le 3 possibilità di godimento:

1. Pagamento delle ore accantonate con una maggiorazione a titolo di risarcimento del danno del 30% con la retribuzione del mese successivo;

2. Recupero attraverso permessi giornalieri entro il mese successivo delle ore accantonate con una maggiorazione del 5% a titolo di risarcimento del danno. I Lavoratori non potranno superare il 5% dell’organico nell’ utilizzazione contemporanea dei permessi compensativi. Sono esclusi i periodi per il recupero dal 10 Dicembre al 10 Gennaio e dal 15 Luglio al 15 settembre . I giorni accumulati in detti mesi saranno recuperati entro il mese successivo al periodo d’interdizione.

3. Possibilità di recupero e di pagamento al 50%.

Semestralmente l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate in banca ore ancora non godute o non pagate.

La richiesta scritta di usufruire dei permessi dovrà essere presentata con un preavviso di 15 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l’ora di arrivo della richiesta.

Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sul semestre precedente in sede aziendale con assistenza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali.

      a) Chi si sottrae alla verifica paga una maggiorazione del 50%;

      b) Chi supera le ore annuali di straordinario paga, per le ore in eccedenza, la maggiorazione del 50%.

Dette clausole ultime hanno valore anche per il controllo del tetto sullo straordinario.

Straordinario: E’ considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, quello prestato oltre il normale orario di lavoro contrattuale e successivo a quello previsto dall’art (banca ore ) .

Lo straordinario è ammesso per un numero di ore annuali che entro il 31.12.2002, non superino le 400 ore annue ed entro il 31.12.2003, non superino le 350 ore annue.

Recupero: Ferma restando la mensilizzazione della retribuzione, a modifica dell’ articolo 42, qualora il lavoro effettuato sia inferiore di un ora all’ orario giornaliero di lavoro ed il servizio sia svolto in maniera continuativo, è possibile effettuare il recupero entro i due mesi successivi, di seguito a turni ordinari di lavoro. Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo compensativo o di permesso.

Permessi annuali e festività: Restano confermate il numero delle festività e dei permessi (viene ripristinata la festività del 2 giugno e trasformata in permesso quella del Santo Patrono).

Classificazione: Assunzione al 6° livello per 12 mesi, poi al 5° livello per ulteriori 12 mesi, con raggiungimento del 4° livello dopo complessivi 24 mesi.

Indennità: rivalutazione delle indennità nazionali secondo il sotto stante schema:

Notturno: stradale e trasporto valori da 7875 a 8900

Piantonamento fisso, sala

      Conta e centrale operativa da 5775 a 6643
Rischio : stradale, scorta e trasporto

valori, piant. antirapina da 4200 a 4950

piantonamento fisso, sala

conta e centrale operativa da 525 a 1000

Capo macchina da 735 a 790

Domenicale (oraria) da 1050 a 1129

Ruolo Amministrativo da 525 a 1000

Le indennità incidono mediamente nell’aumento contrattuale per una somma di lire 17.000 pro capite al mese.

Trattamento economico: Inserimento in paga base della QUIT (52.000 x 13 mesi su cui non scattava nessun istituto contrattuale) per un valore di 48.000 uguali per tutti.

Aumento della paga base al 4° livello, a regime, di £.141.000 in tre anni:

1/5/2001 65.000

1/5/2002 48.000

1/5/2003 28.000

Una Tantum: Viene erogata una cifra di lire 700.000 al 4° livello (riparametrata)

In tre soluzioni: maggio 2001400.000

Gennaio 2002150.000

Gennaio 2003150.000

Con la prima erogazione sarà recuperato quanto già erogato a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale.

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