Anche il lavoratore stagionale ha diritto a malattia e infortunio
Cosa prevede il contratto e come regolarsi
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Il lavoratore stagionale, come tutti i lavoratori subordinati del turismo ha diritto alla malattia retribuita.
La malattia deve essere prontamente comunicata al proprio datore di lavoro e poi coprire le assenze con il certificato medico attraverso l’invio dello speciale codice emesso dal proprio medico curante attraverso il sistema telematico che contemporaneamente avvisa l’INPS.
Il datore di lavoro scaricherà attraverso il codice fornito dal lavoratore la parte del certificato medico di sua competenza (il datore di lavoro non è tenuto a sapere il motivo della malattia).
Il lavoratore è tenuto ad essere reperibile all’indirizzo indicato nel certificato tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 . In caso di assenza alla visita di controllo dell’INPS il lavoratore deve prontamente giustificare la propria assenza nelle fasce orarie di reperibilità e di controllo pena il mancato pagamento della indennità di malattia e la possibilità di ricevere una contestazione e successivamente una sanzione disciplinare.
Il pagamento è diverso a seconda del contratto applicato ma generalmente si distingue tra il periodo di carenza ( i primi 3 giorni a cario del datore di lavoro ) e l’integrazione dell’indennità Inps per i giorni successivi.
L’erogazione della indennità per la malattia cessa con la fine del periodo previsto nel contratto a tempo determinato.
L’INFORTUNIO
Il lavoratore stagionale, come tutti i lavoratori subordinati del turismo ha diritto all’indennità di infortunio retribuita.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare i lavoratori all’INAIL e il lavoratore ha l’obbligo di avvisare immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio occorso anche se di lieve entità.
A differenza della malattia l’infortunio è un evento accidentale che avviene durante lo svolgimento della prestazione lavorativa o nel tragitto da e per la sede di lavoro secondo specifiche modalità (Infortunio in itinere).
L’indennità di infortunio INAIL è la stessa per tutti i lavoratori mentre l’integrazione del datore di lavoro è diversa in base ai CCNL applicati .
L’ integrazione del datore di lavoro cessa come nel caso della malattia alla fine del contratto di lavoro a tempo determinato ma è possibile che l’INAIL continui ad erogare la propria indennità direttamente al lavoratore e fino a guarigione clinica. Nei casi più gravi è prevista una rendita INAIL commisurata alla riduzione della capacità lavorativa.
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