CRONACA VENEZIA |
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 Colf al lavoro
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Cause di lavoro, colf in rivolta Rivendicano i loro diritti, le sentenze gli danno ragione IL CASO Risarcimenti per ferie e festivi
r.d.r.
VENEZIA. Attenzione al rapporto di lavoro che avete instaurato con le vostre (o i vostri) colf: la giurisprudenza attuale, infatti, tende a considerare lavoro subordinato la gran parte delle collaborazioni che si instaurano tra le famiglie e gli assistenti domestici. Ne sono un esempio due recenti sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, sebbene riguardino casi molto diversi tra loro. Per 12 anni, dal 1983 al 1995, la signora Assunta si era occupata della pulizia delle scale del condomino Serena: due volte a settimana, per un'ora ciascuna. Compenso finale, 80 mila lire al mese, con detersivi e stracci a carico dei condomini. Ma quando, all'improvviso, l'amministratore del palazzo l'ha ?licenziata?, la signora si ? arrabbiata e (rappresentata dall'avvocato Armando Pach?) si ? rivolta al giudice del lavoro, chiedendo le tredicesime (20 mila lire l'anno) che non aveva mai ricevuto, il pagamento dei 3,75 giorni di ferie l'anno dei quali non aveva mai goduto, l'indennit? per le giornate festive lavorate e quella sostitutiva del mancato preavviso. E il giudice le ha dato ragione, riconoscendo che quello che l'ha legata al condominio era un rapporto di lavoro subordinato, anche se a tempo parziale. Un rapporto definito - si legge tra l'altro nella setenza - anche ?dall'organizzazione dei mezzi da parte del datore di lavoro, la periodicit? e predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di orario?. Pertanto, la signora ha visto riconosciuto il diritto ad incassare il corrispettivo di 744,33 euro: 538 come liquidazione, 160 per le ferie non pagate, 24 per mancato preavviso, 11,88 per le ferie non godute e 10,33 in tredicesima. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 1995 al saldo. Il secondo caso ? pi? particolare, trattandosi di uno straniero (indiano) che ha fatto causa ai suoi ex datori di lavoro, ai quali era legato da un regolare rapporto di lavoro, per quanto particolare: il giudice, infatti, ha accertato che l'uomo ha lavorato per un anno e mezzo 10 ore al giorno dal luned? al venerd?, mezza giornata al sabato e un'ora la domenica, venendo pagato prima 800 mila lire poi un milione al mese. Un rapporto di lavoro durato un anno e mezzo, fino a quando l'uomo part? per un viaggio di due mesi a casa sua. Al ritorno, per?, era stato sostituito. Il giudice ha respinto la richiesta del colf di ottenere l'indennit? per ingiusto licenziamento, convincendosi che due mesi di assenza senza alcuna previsione di rientro, corrispondessero a delle dimissioni. Per?, ha ordinato ai due coniugi datori di lavoro di pagare all'uomo la tredicesima mensilit?, le festivit? soppresse e la liquidazione, ?non avendo i convenuti dimostrato, come era loro onere, di avere corrisposto al lavoratore tali emolumenti?. Due sentenze che, sebbene ben diverse tra loro, si inseriscono nella vita di migliaia di famiglie, che ricorrono all'aiuto di collaboratori domestici, spesso con rapporti di lavoro in nero.
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