29/4/2005 ore: 12:43

Unico spia l'agente di commercio

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    venerdì 29 aprile 2005
      NORME E TRIBUTI - pagina 25

      Il numero d'iscrizione al ruolo nel modello apre alle agevolazioni
      Unico spia l'agente di commercio
        SAVERIO FOSSATI

        ROMA • Agenti di commercio, agevolazioni fiscali solo per quelli " a ruolo". L'agenzia delle Entrate ha messo in pratica la scelta di riservare le agevolzioni fiscali solo ai 218mila agenti che indicheranno in Unico 2005 il numero di iscrizione al ruolo. Così per procacciatori e venditori porta a porta finisce l'era del Fisco facile. Le Entrate hanno quindi accolto quella che era una richiesta da tempo avanzata dalla Fnaarc (Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio, che associa oltre 70mila agenti in attività). Per il presidente Adalberto Corsi « in questo modo vengono chiaramente distinti gli agenti di commercio regolarmente iscritti al ruolo da altre figure dell'intermediazione che finora hanno di fatto potuto usufruire dei benefici fiscali per la categoria » . Le agevolazioni sono sostanziose, in particolare quelle sull'auto, con la possibilità di dedurre l' 80% di tutti i costi di acquisto, benzina e manutenzione.

        L'Agenzia, infatti, aveva chiarito questa distinzione già con la risoluzione 34/ E del 13 febbraio 2003, nella quale si precisava come venissero legittimati a utilizzare la fiscalità specifica degli agenti di commercio solo i soggetti che avessero ottenuto l'iscrizione al ruolo a seguito della verifica di specifici requisiti. Ma finora, proprio per l'impossibilità di effettuare verifiche ( gli intermediari di vario genere non iscritti al ruolo sono almeno 300mila), ne godeva di fatto anche chi non ne aveva diritto.

        A partire da quest'anno, invece, fra i dati identificativi del modello Unico — studi di settore delle varie categorie degli « intermediari del commercio » — è obbligatorio indicare il numero di iscrizione al ruolo agenti e la provincia nella quale si è iscritti.
        « In questo modo — prosegue Corsi — sarà possibile conseguire tre risultati di grande rilevanza, non solo per gli agenti di commercio ma per il sistema Paese: la chiara distinzione fra chi è iscritto al ruolo agenti (con diritto alla fiscalità specifica) e chi non lo è; la conferma della piena legittimità dell'esistenza e della funzione delle commissioni per la tenuta del ruolo e, infine, il recupero, da parte dell'Erario, della rilevante base imponibile grazie alla precisa individuazione di tutti gli intermediari che finora hanno utilizzato, senza averne titolo, norme fiscali espressamente riservate agli agenti di commercio » .

        Va ricordato che la Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 6 marzo 2003, aveva ammesso la legittimità di questa distinzione, specificando che la direttiva 86/ 653/ Cee non ostava a « una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un Albo previsto a tale scopo, l'iscrizione dello stesso agente nel Registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente, o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti » .
          Una formulazione " liberale", che però riguarda l'esercizio delle attività e non le agevolazioni fiscali. Anche se non è da escludere che questa diversità di trattamento possa poi in futuro essere sottoposta al giudizio della Corte Ue.

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