1/7/2002 ore: 13:00

Una rete di aiuti per disabili e assistenti

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Welfare - Con la legge sui congedi parentali si è chiuso il cerchio sulla protezione delle persone con handicap e di chi li cura
Una rete di aiuti per disabili e assistenti
Il riconoscimento di particolari tutele a favore dei soggetti con handicap grave e delle persone che li assistono è stato introdotto dalla legge 104/92. La legge ha anche definito il requisito per il diritto alle varie forme di assistenza; l'handicap ha rilievo quale minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione, mentre per la esistenza della gravità è necessario che la minorazione stessa, singola o plurima, comporti una riduzione dell'autonomia personale correlata all'età che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o di relazione. La presenza di questa situazione è certificata dalle apposite Commissioni costituite presso le Asl, previa valutazioni delle minorazioni accertate e della necessità di un intervento assistenziale permanente e della capacità complessiva individuale residua del soggetto. Fra le varie forme di tutela verso le persone in questo stato, la legge 104/92 ha previsto anche particolari agevolazioni per i familiari lavoratori che le assistono, integrate da provvedimenti successivi fra i quali la legge 53/2000 sui congedi parentali. Permessi sono previsti nel corso del rapporto di lavoro a favore di tutti i dipendenti, sia del settore pubblico che privato, condizionati sempre al non ricovero a tempo pieno in Istituto del soggetto da assistere. Le disposizioni attualmente in vigore configurano un quadro composito da esaminare in riferimento ai portatori di handicap lavoratori, o ai familiari che sono distinti fra i genitori di un minore e gli altri parenti o affini, indipendentemente dall'età della persona assistita. A favore dei portatori di handicap grave che lavorano, la legge 104/92 ha concesso la possibilità di richiedere in ciascun mese di calendario due ore giornaliere di riposo o tre giorni di permesso mensile, fruibili in modo continuo o frazionato anche in mezze giornate. Le due concessioni hanno carattere alternativo come precisato dalla legge 53 e il godimento delle stesse è subordinato ad apposita richiesta da inoltrare al datore di lavoro e all'Inps, con allegata la certificazione della Asl attestante il riconoscimento del particolare status. La domanda è valida per un periodo di dodici mesi; è possibile però rettificare la richiesta e variare la scelta da un mese all'altro; la modifica nel corso del mese stesso può avvenire soltanto in via eccezionale, giustificata da esigenze improvvise sopravvenute. I permessi sono retribuiti; per i lavoratori soggetti alla contribuzione per la maternità la retribuzione è coperta da una indennità a carico dell'Inps e anticipata dal datore di lavoro che si rivale verso l'Istituto con conguaglio dell'importo relativo sui contributi dovuti. I periodi di permesso sono anche coperti da accrediti figurativi. Altra agevolazione concessa ai lavoratori portatori di handicap è costituita dal diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il divieto di trasferimento ad altra sede senza il proprio consenso.
a cura di Domenico Fabrizio De Ritis

Lunedí 01 Luglio 2002

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