7/5/2003 ore: 10:50

Una proficua collaborazione tra ordini e associazioni emergenti - di M.Vietti

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ItaliaOggi (Diritto e Fisco)
Numero
107, pag. 26 del 7/5/2003
di Michele Vietti sottosegretario di stato al ministero della giustizia


La riforma delle professioni.

Una proficua collaborazione tra ordini e associazioni emergenti

Le professioni intellettuali sono una risorsa culturale, sociale ed economica per il paese. Lo si è proclamato ripetutamente in questi ultimi anni. Ma ben poco, in vero, è stato fatto. O meglio tanto, tantissimo è stato fatto se si pensa che è, definitivamente, tramontata la pretesa di imprenditorializzare le professioni intellettuali. Un tentativo portato avanti in nome del diritto europeo, ma che ha dimostrato di essere frutto di quelle suggestioni demagogiche che non hanno risparmiato alcune iniziative degli esecutivi Prodi e D'Alema. Ma se, ormai, tutti sono disposti a riconoscere il ruolo socio-economico delle professioni, due sono i nodi sui quali il dibattito, in vero, un po' pretestuosamente rimane ancora aperto. Quello della validità del sistema ordinistico e quello della funzione delle associazioni delle professioni che non sono regolamentate. Sugli ordini mi limito a richiamare la nostra, mai sufficientemente apprezzata, Carta costituzionale. In base agli art. 33 e 41, le attività economiche che incidono su interessi generali possono, e devono, essere assoggettate a regimi di controllo preventivi e successivi al fine di (É) utilità generale, salvaguardare la sicurezza, la libertà e dignità umana. Un compito alto e difficile, che non può che essere affidato, vista la rilevanza generale degli interessi coinvolti, a soggetti pubblici qualificati, quali sono e possono essere gli ordini. È chiaro che gli stessi devono essere riformati, razionalizzati, pensati in modo da poter diventare efficace strumento di tutela della collettività. Come ho già avuto modo di precisare, lo strumento del legislatore è il bisturi, non l'accetta. E con il bisturi il progetto di riforma messo a punto dal ministero della giustizia è intervenuto sui punti dolenti, con piena avvedutezza e cognizione, come ben può un'amministrazione che ha per legge la vigilanza sulla materia. Mi riservo di ritornare al più presto sul tema, per un maggiore approfondimento, eventualmente proprio sulle pagine di questo giornale, così attento alle dinamiche professionali, chiaramente se il direttore vorrà rinnovarmi l'ospitalità.

In questo momento è, infatti, più opportuno entrare diffusamente nell'altro nodo della riforma, quello delle associazioni delle professioni non regolamentate. Al riguardo, ho dovuto constatare che il progetto di riforma non è sempre stato ben compreso o, forse, frainteso.

Ma andiamo per ordine. All'origine del progetto c'è la convinzione, ferma e assoluta, che la nuova legge deve costituire una leva per far consolidare e valorizzare le professioni che il sistema socio-economico evidenzia. È stato così predisposto un procedimento per il loro riconoscimento pubblico al fine di evidenziarne le caratteristiche e specificità. A questo punto è doverosa una precisazione. Non ogni attività può essere considerata una professione intellettuale. Così la circostanza di fatto e di diritto per cui un soggetto svolga, continuativamente ed esclusivamente, un'attività non fa di lui uno specialista e non rende tale attività, solo per il fatto che venga resa a tempo pieno, una professione. Perché un'attività si elevi alla dignità di professione è necessario che la stessa si basi su un sistema teorico, in breve che configuri una disciplina autonoma. Questa è la premessa dalla quale muove il testo e che lo caratterizza anche rispetto ai disegni di legge presentati in parlamento. Può essere ritenuta una professione quella dell'avvocato esperto in infortunistica stradale? Non spetta a me dirlo, ma personalmente ne dubito non riuscendo a immaginare i suoi fondamenti teorici. Pensiamo, ancora, a un'associazione di progettisti edili. È credibile che la stessa dia vita a una ´professione'? Si pensi che per la sua incidenza su interessi generali la progettazione è per legge riservata, anche quando è affidata a società, agli ingegneri civili e ambientali, agli architetti, ai geometri, ossia a categorie professionali che hanno dimostrato di avere le necessarie conoscenze per realizzarla, mediante il superamento di un apposito esame di abilitazione. Bisogna stare attenti a evitare ogni fondamentalismo. L'emersione delle professioni deve servire alla collettività, consentendole di meglio identificare l'operatore al quale si rivolge per ottenere una determinata prestazione. E non il contrario. Le associazioni devono favorire il riconoscimento pubblico delle nuove professioni e, quindi, valorizzarle, salvaguardandone la specificità nell'interesse generale.

Con il nostro progetto di riforma agli operatori economici che svolgono un'attività, che per i suoi contenuti ha una sua autonomia culturale e scientifica, è riconosciuto il diritto (si badi bene, il diritto) di ottenere un pubblico riconoscimento di tale attività. Un riconoscimento che consentirà a tutti coloro che svolgono tale attività di organizzarsi per costituire libere associazioni ´con il fine di dare evidenza ai requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività' (art. 33). È la strada attraverso il quale troveranno il doveroso riconoscimento professioni come quella dei pubblicitari, dei critici e curatori d'arte, degli esperti di logistica e di medicine alternative ecc., il cui ruolo è da tempo noto nella società italiana. La nostra riforma consentirà l'emersione di tutte queste attività attraverso l'istituzione dell'attestato di competenza che, specificamente, riguarderà il livello di preparazione didattica e lo standard qualitativo che l'iscritto all'associazione rispetta nell'esercizio della sua professione. Una garanzia per tutti; come una garanzia è il registro che sarà istituito presso il ministero della giustizia nel quale dovranno essere annotate le associazioni che presentano i requisiti organizzativi e culturali al cui possesso è relazionato il riconoscimento del potere di rilasciare attestati (art. 34). Né posso qui tralasciare un altro dei passaggi fondamentali del testo predisposto dal ministero della giustizia.

Nel momento in cui ordini e associazioni si configurano come i due strumenti per l'emersione del mondo professionale, all'art. 8 è stata assicurata l'estrema flessibilità della forma organizzativa. La scelta tra ordini e associazioni non è irreversibile. Dipende dalla rilevanza generale degli interessi sui quali l'attività professionale incide. Se un interesse cessa di avere una rilevanza pubblica la professione non può più essere organizzata in ordine e, conseguentemente, si apre la possibile via per la costituzione di associazioni. Infine, è opportuno dedicare un'ultima riflessione all'art. 29 che prevede anche nell'ambito delle professioni ordinistiche la costituzione di associazioni. In questo caso si è voluto espressamente consentire l'emersione di quei ´profili professionali´ che da sempre attraversano le professioni regolamentate, ma che non hanno mai avuto la giusta visibilità. La riforma consente, invece, ai professionisti di pubblicizzare la propria appartenenza alle associazioni che potranno essere costituite proprio ´al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali'. Si tratta di una novità importante, sulla quale non credo che si sia sufficientemente riflettuto.

È proprio mediante la valorizzazione di tali profili professionali che, nel futuro, potranno identificarsi nuove professioni, come già accaduto, per esempio, per gli odontoiatri, gli ingegneri industriali, gli zoonomi. Credo che una lettura più serena del progetto potrà evidenziare quale formidabile strumento sia stato predisposto per consentire l'elezione a professione di attività che oggi non godono ancora di una vera e propria autonomia teorica. Così confido nel fatto che proprio l'art. 29 possa costituire una leva per avvicinare il settore degli ordini professionali e delle associazioni emergenti, favorendone una più proficua collaborazione nel rispetto dei reciproci ruoli. (riprod

di Michele Vietti sottosegretario di stato al ministero della giustizia

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