Stretta sulla proroga delle vecchie co.co.co., cioè dei rapporti in essere al 24/10/03; gli accordi sindacali, infatti, potranno procrastinarne la vigenza per un periodo massimo di 24 mesi. Nel settore edile la comunicazione di assunzione andrà fatta il giorno prima la data d'instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, la certificazione dei rapporti di lavoro si estende a ogni tipologia di contratto e nei rapporti di apprendistato cade il divieto per i datori di lavoro di adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie. Sono queste alcune delle altre novità contenute nello schema di decreto correttivo della riforma del lavoro (il dlgs n. 276/03), approvato giovedì dal consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi di ieri).
Vecchie co.co.co. Il correttivo al dlgs n. 276/03 mette un freno alla proroga delle vecchie co.co.co. La novità è inserita con una modifica all'articolo 86, comma 1, laddove è prevista la deroga alle disposizioni sul lavoro a progetto e la possibilità di proroga, condizionata, di vigenza delle vecchie regole. In particolare, i rapporti di co.co.co. in essere al 24 ottobre 2003 che non possono essere ricondotti a un progetto o a una fase di esso mantengono efficacia fino alla loro naturale scadenza, comunque non oltre il 24 ottobre 2004. Un termine diverso e superiore è possibile stabilirlo in sede anche aziendale, mediante un accordo sindacale che disciplini la transizione di queste collaborazioni a un diverso rapporto di lavoro; con la novità prevista dallo schema di dlgs correttivo, il termine, prima imprecisato, non potrà essere superiore a 24 mesi. La novità ha effetto anche sugli accordi sindacali già intervenuti, che dovranno allinearsi alla nuova scadenza. In pratica, con l'approvazione definitiva del dlgs correttivo si avrà questa nuova tabella di marcia per le vecchie co.co.co. (quelle vigenti al 24 ottobre 2003):
-termine di efficacia alla loro naturale scadenza, senza possibilità di rinnovo né di proroga (salvo che con il rispetto delle nuove disposizioni sul lavoro a progetto), per i contratti aventi scadenza prima del 24 ottobre 2004;
-termine di efficacia al 24 ottobre 2004, senza possibilità di rinnovo né di proroga (salvo che con il rispetto delle nuove disposizioni sul lavoro a progetto), per i contratti aventi scadenza oltre il 24 ottobre 2004.
In questo secondo caso sarà possibile ricorrere all'accordo sindacale di transizione, tuttavia con un termine di efficacia delle vecchie co.co.co. procrastinabile al massimo fino al 24 ottobre 2005.
Settore edile La novità in tal caso (si legge nella relazione illustrativa del provvedimento correttivo) è quella di assicurare la massima trasparenza nelle assunzioni di personale anche ai fini di un efficace contrasto al lavoro sommerso. Consiste nell'anticipare di un giorno il termine per le comunicazioni di assunzione. Si tratta della comunicazione dovuta al centro per l'impiego, attualmente entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. A seguito del dlgs n. 297/02 (riforma del collocamento), tale comunicazione è divenuta contestuale, e per essere operativa attende la definizione del modello unico da parte del ministero del lavoro. Con il correttivo alla riforma del lavoro, dunque, bisognerà anticipare l'adempimento; in caso d'assunzione di personale nel settore edile cioè la comunicazione al centro per l'impiego non dovrà avvenire in maniera contestuale all'instaurazione del rapporto di lavoro ma il giorno antecedente. Anche in questo caso, inoltre, precisa lo schema di dlgs correttivo, si applicherà la sanzione prevista dall'articolo 19 del dlgs n. 276/03 per le comunicazioni contestuali fissata in misura da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Certificazione dei rapporti di lavoro Nell'originaria versione del dlgs n. 276/03, il nuovo istituto delle ´procedure di certificazione', a base volontaria e sperimentale, ha un duplice campo d'azione. Infatti, è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contratti di lavoro e a garanzia delle rinunzie e transazioni. Però, mentre nel primo caso l'operatività è circoscritta ai soli rapporti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale, a progetto e di associazione in partecipazione, nel secondo caso è aperta a tutti i rapporti di lavoro. Lo schema di dlgs correttivo estende anche la certificazione dei rapporti di lavoro a ogni tipologia di contratto di lavoro.
Apprendistato In merito al contratto di apprendistato lo schema di dlgs correttivo prevede l'abolizione del divieto di adibizione del giovane tirocinante a lavori di manovalanza e di produzione in serie. La novità è introdotta con l'abrogazione dell'articolo 11, lettera l) della legge n. 25/55 (legge quadro per l'apprendistato). Trattandosi di una modifica normativa a un provvedimento vigente, dall'entrata in vigore del dlgs correttivo la novità si applicherà anche ai rapporti di apprendistato in essere. (riproduzione riservata)
ItaliaOggi pubblica lo schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, approvato giovedì dal consiglio dei ministri
Articolo 1
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: ´decreto legislativo', sono soppresse le seguenti parole: ´di cui all'articolo 4 o'. 2. All'articolo 6 del decreto legislativo il comma 3 è sostituito dal seguente: ´3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività d'intermediazione, su base nazionale o territoriale, anche attraverso propri servizi costituiti in forma societaria, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1'.
3. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8, è sostituito dal seguente: ´Le procedure di autorizzazione di cui al comma 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei principi desumibili in materia dal presente decreto'.
Articolo 2
1. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente: ´Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196'.
Articolo 3
1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente: ´1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) e b) è punito con la sanzione dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4 lett. c) è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2.500. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1.250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma'.
2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente:
´3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20, commi 3, 4 e 5 e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250'.
3. All'articolo 18, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: ´5-bis. Il contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, è punito con le sanzioni di cui ai commi 1 e 2'.
Articolo 4
1. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: ´con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1'.
Articolo 5
1. All'articolo 31, del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente: ´2. I consorzi di società cooperative costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi devono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro'.
Articolo 6
1. All'articolo 34 del decreto legislativo il comma 1 è sostituito dal seguente: ´1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale'.
Articolo 7
1. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ´In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100%. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione'.
Articolo 8
1. All'articolo 55, del decreto legislativo il comma 5 è sostituito dal seguente: ´5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100%. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione'.
Articolo 9
1. All'articolo 59, comma 3, dopo le parole ´lettere b), c), d) e) ed f)' sono aggiunte le seguenti parole: ´nel rispetto del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle comunità europee il 13 dicembre 2002'.
Articolo 10
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo è aggiunto il seguente: ´Art. 59 bis Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro
1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 luglio 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente alla data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16 mila lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro 30 giorni dalla stipula, domanda all'Inps contenente l'indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.
3. L'Inps ammette, entro il 15 ottobre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali'.
2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al comma 2, dell'articolo 59 bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Articolo 11
1. L'articolo 68 del decreto legislativo è sostituito dal seguente: ´Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VII del presente decreto legislativo'.
Articolo 12
1. L'articolo 72 del decreto legislativo è sostituito dal seguente: ´Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'Inps, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 335 del 1995, in misura pari al 13% del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail, in misura pari al 7% del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
5. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le città metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali'.
Articolo 13
1. L'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo, sostituito dal seguente: ´Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo'.
Articolo 14
1. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ´b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera l) della legge 19 gennaio 1955, n. 25'.
Articolo 15
1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo le parole ´termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia' sono sostituite dalle seguenti: ´termini diversi, ma non superiori a ventiquattro mesi, di efficacia'. 2. All'articolo 86, comma 10, capoverso, del decreto legislativo la lettera b-ter), è sostituita dalla seguente: ´b-ter. trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio di attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo'.
3. All'articolo 86, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
´10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 3'.
Articolo 16
1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, il ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
|