Tutela piena per i lavoratori in caso di subentro nell'appalto

Venerdí 21 Novembre 2003
NORME E TRIBUTI |
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Tutela piena per i lavoratori in caso di subentro nell'appalto
 Corte di Giustizia - Scelte in base agli elementi patrimoniali dei predecessori
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La direttiva comunitaria 77/187/Cee sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese si applica anche nel subentro, in un contratto d'appalto di servizi, da parte di un nuovo imprenditore che utilizza rilevanti elementi patrimoniali prima usati dall'imprenditore uscente, anche se il subentrante non ha manifestato l'intenzione di riassumere i dipendenti del primo imprenditore. La Corte di Giustizia europea ha così interpretato l'articolo 1 della direttiva, decidendo ieri il procedimento C-340/01 sul ricorso di un gruppo di lavoratori che non erano stati riassunti dall'impresa subentrata nel contratto di gestione della ristorazione in una struttura ospedaliera. L'azienda subentrante aveva motivato il rifiuto all'assunzione sostenendo che non si trattava di trasferimento di impresa in quanto non vi era stato il passaggio di una «entità organizzata in modo stabile» come richiede la direttiva, poiché la precedente impresa appaltatrice non aveva consegnato nulla che attenesse l'attività (scorte, menù, programmi dietetici, ricette, contabilità ecc.). Vi sarebbe stato, secondo l'impresa subentrante, solo il rilevamento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dall'ente ospedaliero. L'Oberlandesgericht (la causa riguarda la normativa austriaca) aveva accolto il ricorso dei lavoratori decidendo che il trasferimento riguardava in effetti un'entità economica che conserva la propria identità ed è caratterizzata dall'esercizio dell'attività, dai locali e dai mezzi necessari per il suo svolgimento; e che il trasferimento dei dipendenti era una "conseguenza" e non una "condizione" per il trasferimento d'impresa. A fronte dell'opposizione alla sentenza da parte dell'impresa subentrante la Cassazione austriaca decideva di porre alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale. Premesso che la direttiva in discussione mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di una entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, secondo i Giudici «il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste quindi nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa». Deve quindi essere valutato il complesso delle circostanze che, di fatto, caratterizzano l'operazione, in quanto vi sono casi - quando per esempio l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera - in cui è il passaggio di questa a caratterizzare il trasferimento di impresa. Quando invece, come nel caso della ristorazione, vi sono rilevanti attrezzature, impianti, beni mobili e immobili, il trasferimento di impresa sussiste ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 77/187 anche se il subentrante non ha riassunto i dipendenti del primo imprenditore. In caso di subentro, per valutare l'applicazione della tutela, si dovranno perciò prendere in esame tutti gli elementi del contratto. Alla luce dell'interpretazione fornita da questa decisione della Corte di Giustizia, appare lecito chiedersi se possa valere in assoluto la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 di attuazione della riforma del mercato del lavoro, quando afferma che l'acquisizione, a seguito del subentro, del personale già impiegato nell'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte di azienda, o se non occorra, invece, caso per caso, valutare la rilevanza dei beni materiali a disposizione dal committente.
MARIA ROSA GHEIDO
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