ROMA Attivazione della carta dei diritti del turista ed istituzione dei distretti turistici; competenze affidate non solo allo Stato ma anche alle Regioni e agli enti locali. Istituita anche la Conferenza nazionale del settore ed un Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica. E ancora: riconoscimento giuridico delle imprese turistiche, attivazione di un pacchetto di semplificazioni, nascita di un Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio. A disposizione, infine, stanziamenti complessivi fino al 2003 pari a 410 miliardi da cofinanziare con le Regioni. Sono queste le principali norme contenute nella legge quadro di riforma del turismo che è stata varata ieri dal Parlamento. Il disco verde definitivo è giunto dall’Aula di Montecitorio che ha ratificato, senza modificarle, le norme licenziate dal Senato il 15 febbraio scorso.
Vede così la luce, dopo anni di attese, una legge d’iniziativa parlamentare proposta con una decina di disegni di legge sottoscritti da 78 senatori. Un testo finale che riconosce a tutti gli effetti giuridici le imprese turistiche (dai bar alle discoteche, dagli stabilimenti balneari ai ristoranti) che d’ora in poi saranno parificate alle imprese che operano nei vari settori produttivi.
Fino a ieri invece ciascuna Regione era libera di considerare o meno le singole categorie di operatori nel settore turistico, con tutto ciò che questo comporta (ad esempio la possibilità di accedere o meno ai fondi della legge 488).
Le legge quadro stanzia 410 miliardi in tutto, di cui 270 di competenza del 2000 e 80 del 2001, mentre somme minori sono riservate nel 2002 (55 miliardi) e nel 2003 (5). I 270 miliardi del 2000 affluiscono tutti a un Fondo cofinanziato con le Regioni e serviranno per migliorare la qualità dell’offerta turistica attraverso specifici piani di interventi che dovranno tener conto anche della promozione e dello sviluppo dei sistemi turistici.
Tra le novità più rilevanti spicca l’istituzione dei distretti turistici locali (che possono gravitare anche su territori regionali limitrofi) promossi da soggetti pubblici o privati che dovranno attuare interventi infrastrutturali, sostenere l’innovazione tecnologica, promuovere il marketing e sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche.
Il testo stabilisce che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il presidente del Consiglio definisce con proprio decreto (ai sensi dell’articolo 44 del Dlgs n.22/98) le linee guida del settore turistico d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni senza trascurare i pareri della associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori e quelli delle competenti commissioni parlamentari.
Con cadenza biennale si svolgerà la Conferenza nazionale dalla quale dovranno scaturire gli orientamenti per la definizione e gli aggiornamento delle linee guida. A difesa dei turisti nasce la «carta dei diritti» che garantirà una serie di informazioni; prevista anche la delega alle commissioni arbitrali e conciliative delle Camere di commercio per dirimere le controversie.
Con il varo della nuova legge sono state anche abolite non poche norme risalenti al 1931, mentre sono state snellite le autorizzazioni di apertura e trasferimento di sede degli esercizi ricettivi che hanno validità quinquennale e sono automaticamente rinnovate. Da segnalare, infine, la costituzione di un Fondo che erogherà prestiti turistici a tassi agevolati e favorirà il risparmio delle famiglie e dei singoli con reddito bassi.
Venerdì 2 Marzo 2001
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