Turismo: indennità pesanti
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mercoled? 29 marzo 2006
Pagina 38 - Lavoro e Previdenza
Turismo, indennit? pesanti
L'Inps illustra le novit? introdotte dal welfare. Disoccupazione a maglie larghe. Niente riduzione su mobilit? e Cigs per il 2006
di Daniele Cirioli
Prestazioni pi? pesanti per mobilit? e Cigs ai lavoratori delle imprese commerciali e del turismo: per l'anno 2006 non si applicano riduzioni. A maglie larghe, inoltre, l'indennit? di disoccupazione per i lavoratori sospesi a partire dal 17 marzo 2005: nel calcolo del periodo indennizzabile non si contano eventuali giornate gi? godute in data antecedente. Le precisazioni arrivano dall'Inps nei messaggi n. 9423 e n. 9419 del 27 marzo 2006.
Ammortizzatori sociali pi? pesanti. Con il messaggio n. 9423/2006, l'istituto spiega le novit? del dm n. 38023/2006 (si veda ItaliaOggi del 17 marzo 2006) che ha disciplinato l'erogazione di mobilit? e Cigs alle imprese commerciali con pi? di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con oltre 50 dipendenti e alle imprese di vigilanza con oltre 15 dipendenti. Prima di tutto l'Inps, sciogliendo la riserva del messaggio n. 30846/2005, autorizza il pagamento della mobilit? ai lavoratori licenziati nel corso del 2005 e ricorda che l'indennit? va ridotta del 30% rispetto al trattamento Cigs. Relativamente alla proroga per il 2006, poi, l'istituto spiega che ai lavoratori licenziati fino al 31 dicembre 2005 va corrisposta la mobilit? nei limiti di legge (12, 24 e 36 mesi o 24, 36 e 48 mesi nel Mezzogiorno), entro il 31 dicembre 2006 , con la novit?, per?, che non ? prevista alcuna riduzione della prestazione. Infine, aggiunge che ai lavoratori licenziati nel 2006 potr? essere liquidata in acconto l'indennit? ordinaria di disoccupazione, in attesa di chiarimenti da parte del ministero del lavoro.
Disoccupazione a maglie larghe. Il messaggio n. 9419/2006, sul quale l'Inps ha ottenuto parere positivo dal ministero del lavoro, riguarda la legge n. 80/2005 (conversione del dl competitivit? n. 35/2005) e, in particolare, l'estensione dell'indennit? ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori o determinate da situazioni temporanee di mercato. In tal caso, la durata massima dell'indennit? non pu? superare 65 giornate all'anno e il lavoratore non ne ha diritto qualora, nel periodo di un anno immediatamente precedente, ne abbia gi? fruito complessivamente per 65 giornate. Facendo seguito a richieste di chiarimenti, l'Inps precisa che la nuova prestazione spetta per intero (cio? per 65 giorni) ai lavoratori sospesi a partire dal 17 marzo 2005 (data d'entrata in vigore della legge n. 80/2005), indipendentemente dal fatto che, precedentemente a tale data, i lavoratori medesimi abbiano goduto di ulteriori giornate di indennit?. Perch? la ratio della norma ? quella di introdurre una nuova disciplina dell'indennizzabilit? ai lavoratori sospesi, con un nuovo limite che ? quello delle 65 giornate; per cui, in coerenza con le finalit? del legislatore, la nuova disciplina non potr? che applicarsi a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 80/2005. (riproduzione riservata)
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