Non solo bonus. I commenti sulla recente riforma previdenziale finora si sono concentrati per lo più sul cosiddetto superbonus, l'incentivo previsto a favore di coloro che raggiungono la pensione di anzianità entro il 2007 e vi rinunciano, preferendo intascare la contribuzione destinata all'Inps. Poco o nulla si è detto degli altri temi, per i quali il legislatore, fissando dei principi di base, ha delegato il governo a regolamentare, come la totalizzazione o il cumulo pensione redditi da lavoro. Per non parlare della pensione dei giovani, le cui regole sono state modificate ancora prima di produrre i primi effetti. Ma andiamo con ordine. Totalizzazione più ampia
L'articolo 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera o), della legge n. 243/2004 prevede la ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Vuol dire che in futuro la totalizzazione verrà estesa anche alla pensione di anzianità, a condizione che questa sia acquisita con almeno 40 anni di contribuzione e che l'interessato possa far valere presso ciascun fondo almeno cinque anni di contributi.
Liberalizzazione dell'età di pensione
Se ne occupa l'articolo 1, al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera b). La liberalizzazione dell'età pensionabile dovrà avvenire attraverso il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa e con la previsione di erogazione di bonus, simili a quelli stabiliti a favore di chi rinvia la pensione di anzianità nel periodo 2004-2007. Sarà fatta comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni.
Cumulo più favorevole
È previsto (articolo 1, comma 2, lettera c) l'ampliamento progressivo della possibilità di totale cumulabilità fra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età. Cumulo totale oggi riservato ai soli pensionati di vecchiaia e di anzianità liquidata alternativamente sulla base di 40 anni di contributi o 37 anni di contributi accompagnati da 58 anni di età.
Supplemento dopo due anni
Attualmente i contributi versati per attività lavorativa svolta dopo il pensionamento danno diritto a un supplemento del trattamento che può essere richiesto con periodicità quinquennale. In futuro, stando all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge delega, saranno adottate misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Incentivazione del part-time
Al fine di favorire l'accesso al part-time, senza danno per la propria posizione previdenziale, è previsto (articolo 1, comma 2, lettera r) che le future norme debbano:
- introdurre, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa a favore di soggetti portatori di handicap (riconosciuto ex articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992), nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano in situazione di disabilità;
- agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità.
Volontaria anche ai co.co.co.
Le norme vigenti non consentono agli iscritti presso la gestione separata Inps (i parasubordinati, per intenderci) di poter effettuare versamenti volontari al fine di incrementare l'eventuale posizione assicurativa precedente. Nei loro confronti, infatti, si applica la regola generale sull'incompatibilità stabilita dalla legge n. 47/1983. Possono farlo solo coloro che risultano autorizzati prima dell'inizio del nuovo obbligo assicurativo: cioè in data anteriore all'1/4/1996 per i soggetti previdenzialmente ´scoperti' e al 30/6/1996 per coloro che risultavano già assicurati. La mini-riforma della volontaria attuata nel 1997 ha perso l'occasione per rivedere questa incompatibilità assai poco logica. Non sembra quindi giusto che a chi manca solo qualche anno per poter raggiungere il diritto alla pensione ´retributiva' venga negata la possibilità di realizzare l'obiettivo.
Lavoratrici madri e lavori particolari
Allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento a tutti i regimi pensionistici in cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti presso l'Inps il governo dovrà provvedere a regolamentare di conseguenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (articolo 1, comma 10, lettere b e c):
- tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
- prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
- prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.
Diritto certificato
Il lavoratore che maturerà entro il 31/12/2007 i requisiti per la pensione può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del suo diritto, che potrà liberamente esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente da ogni modifica legislativa (articolo 1, commi 3 e 4). In questi casi i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma.
La pensione contributiva
A partire dal 2008 i requisiti richiesti per andare in pensione saranno i seguenti:
- a 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini, con almeno cinque anni di anzianità contributiva; oppure:
- con 35 anni di contributi accompagnati dal compimento del 60° anno di età (61 per gli autonomi); oppure:
- a qualsiasi età con almeno 40 anni di anzianità contributiva.
L'accesso al pensionamento prima del 65° anno di età è soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale (limite pari a 441 euro del 2004). In tutti i casi è richiesta la cessazione dell'attività di lavoro dipendente. (riproduzione riservata)
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