Tfr, il Fisco ignora la rivalutazione della franchigia
 Domenica 28 Settembre 2003
NORME E TRIBUTI
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Tfr, il Fisco ignora la rivalutazione della franchigia |
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DI ENRICO DE MITA Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, sono tassabili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare di una somma pari a 500mila lire per ciascun anno preso a base di commisurazione. Tale disciplina è stata introdotta a seguito della giurisprudenza costituzionale (231/1991), secondo la quale le indennità di fine rapporto non possono essere considerate reddito per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti. La franchigia delle 500mila lire è una forma semplificata di detrazione non legata a nessun meccanismo automatico di rivalutazione, come avviene, del resto, per tutte le detrazioni. La mancata previsione di una rivalutazione automatica, sulla base degli indici Istat, sarebbe incostituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Roma (30 gennaio 2003, in «Gazzetta Ufficiale», I serie speciale, n. 34/2003), con questo argomento fondamentale: applicando ad un rapporto che si sviluppa in un lungo arco di tempo una franchigia fissa anno per anno, senza tener conto degli indici Istat di svalutazione, si finisce irragionevolmente ed iniquamente col sottoporre i contribuenti ad una disciplina che viola la parità di trattamento. Difatti, si afferma, la franchigia potrà essere congrua per un anno e non per un altro, determinando un aggravio ingiustificato in capo al medesimo contribuente. Franchigie nominalmente uguali e sostanzialmente diversissime producono, a parità di somme, contribuzioni vistosamente squilibrate. La questione di fondo è quella della incidenza dell'inflazione sulla tassazione, risolta dalla Corte (126/1979), alla quale l'ordinanza romana si richiama, senza però tenere presenti i diversi profili della sentenza citata della Corte. Questa, in ordine al generale problema degli effetti del l'inflazione, aveva affermato che non è censurabile in sede costituzionale una disciplina normativa dei presupposti e dei criteri di determinazione del tributo, in relazione agli effetti della svalutazione monetaria. Pertanto, non viola la Costituzione la mancanza di un congegno di integrale conguaglio monetario idoneo a depurare la base imponibile della parte dovuta all'inflazione. Il legislatore, secondo la Corte, può e, in alcuni casi, deve tener conto degli effetti della inflazione monetaria, per correggere o eliminare conseguenze inique. Questi interventi sono frutto di scelte politiche riservate alla discrezionalità del potere legislativo sulla base di valutazioni che sfuggono al sindacato di legittimità costituzionale. Ma il correttivo esige coerenza e congruità, sicché detrazioni fissate in misura costante risultano inadeguate, in quanto l'efficacia è tanto minore quanto più ampio è il periodo intercorso. Se tale disciplina produce disparità di trattamento, essa è incostituzionale. Viene chiesta quindi l'incostituzionalità sic et simpliciter della norma relativa alle detrazioni in tema di indennità di fine rapporto (articolo 2, legge 482/1985; articolo 17, Dpr n. 917/1986). Ma se tale richiesta venisse accolta, essa porterebbe alla mera dichiarazione d'incostituzionalità della norma censurata, come avvenne del resto con le detrazioni Invim con la sentenza 126/1979, a seguito della quale il legislatore si limitò a sopprimere la disposizione del Dpr n. 643/1972, aggravando quindi la situazione. L'ordinanza non vuole la mera dichiarazione d'incostituzionalità delle disposizioni impugnate (malgrado la formulazione del dispositivo), ma vorrebbe una sentenza interpretativa additiva che imponga di tener conto degli indici Istat. La formula di una tale decisione dovrebbe essere «è incostituzionale la norma là dove non dispone che le detrazioni siano determinate con riferimento agli indici Istat». Una tale decisione non può essere adottata dalla Corte per le ragioni espresse nella prima parte della sentenza 126/1979, in quanto ricorrerebbe ad un congegno che è riservato alla discrezionalità politica del legislatore. Una decisione che imponesse, in via interpretativa, il ricorso agli indici Istat sovvertirebbe non solo l'intero ordinamento tributario, ma il sistema civilistico delle obbligazioni fondato sul principio nominalistico. Vedremo come la Corte riuscirà a comporre il suo orientamento di fondo sui rapporti fra inflazione e imposizione e la particolarità della questione sollevata con riferimento alla parità di trattamento. |
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