30/6/2004 ore: 11:45
Sul part time tetto a 40 ore settimanali
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sezione: NORME E TRIBUTI data: 2004-06-30 - pag: 29 autore: MARIA ROSA GHEIDO |
Indicazioni di Confindustria sull’orario ridotto Sul part time tetto a 40 ore settimanali |
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato per qualsiasi tipologia di contratto a termine, così come non vi è incompatibilità fra il contratto di lavoro a tempo determinato e le prestazioni supplementari e straordinarie nonché con le clausole flessibili ed elastiche proprie del contratto part-time. Ciò vale per qualsiasi tipologia di contratto a termine regolata dal decreto legislativo 368/2001, per le ipotesi di assunzione di lavoratori in mobilità di cui all’articolo 8 della legge 223/91 e per l’assunzione in sostituzione di lavoratori e lavoratrici in congedo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 151/2001 per maternità e paternità. Il ministero del Lavoro si è espresso in tal senso con la circolare n.9 del 18 marzo 2004, come sottolinea la circolare 17 giugno 2004, n.18032 con la quale Confindustria evidenzia le novità interpretative, derivanti dalla lettura ministeriale delle modifiche introdotte dall’articolo 46 del decreto legislativo 276/2003 di riforma del mercato del lavoro, al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.61 che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale. Questa modalità lavorativa non è, di per sé, incompatibile nemmeno con il contratto di apprendistato o con quello di inserimento. La compatibilità con il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere valutata caso per caso, si dovrà cioè considerare se la peculiare articolazione dell’orario part-time non ostacoli il raggiungimento delle finalità formative, nell’apprendistato, o di adeguamento delle competenze professionali, nel contratto di inserimento. La circolare di Confindustria sottolinea come una delle problematiche di maggior interesse trattate dal ministero del Lavoro sia riconducibile alla necessità di coordinare le disposizioni relative al tempo parziale con quelle del decreto legislativo 66/2003 in materia di orario di lavoro, che costituisce il punto di riferimento per la individuazione del "tempo pieno". Questo è definito in 40 ore settimanali o nell’eventuale minor orario stabilito dai contratti collettivi: questo è il limite normale legale entro il quale la prestazione, resa oltre l’orario part-time concordato, è da considerarsi lavoro supplementare. Di conseguenza, lo svolgimento di lavoro supplementare è consentito, anche in caso di part-time "verticale", fino a concorrenza dell’orario a tempo pieno. Anche se, in questo caso, la prestazione sarà resa nelle giornate nelle quali è prevista l’attività lavorativa. Le prestazioni eccedenti l’orario normale settimanale saranno, invece, di lavoro straordinario. In caso di part-time reso in regime di orario "multiperiodale", il lavoro straordinario sarà quello eccedente il limite medio delle 40 ore settimanali (ovvero il minor limite del contratto collettivo), calcolato secondo la programmazione periodale stabilita. In caso di part-time orizzontale il contratto individuale può regolare il lavoro supplementare solo in quanto non vi provveda il contratto collettivo. Una delle novità che emergono dalla circolare del ministero è che, qualora il datore di lavoro applichi un contratto che non regolamenta la fattispecie, può mutuare la regolamentazione da un contratto diverso. Il contratto individuale dovrà, però, farne esplicita menzione, per rendere il lavoratore edotto della disciplina alla quale è assoggettato. Ciò è particolarmente rilevante in quanto, in presenza di regolamentazione collettiva, non è richiesto il consenso del lavoratore alla prestazione di lavoro supplementare. In questo caso, il rifiuto non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento ma se è ingiustificato però acquisire autonoma rilevanza disciplinare e il datore di lavoro potrà adottare i provvedimenti previsti dal contratto a esclusione del licenziamento. |
La bussola |
Principali chiarimenti della circolare di Confindustria |
-Impiego a tutto campo. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato per qualsiasi tipologia di contratto a termine. Allo stesso modo, non c’è incompatibilità fra il contratto di lavoro a tempo determinato e le prestazioni supplementari e straordinarie o le clausole flessibili ed elastiche -Il lavoro supplementare. L’orario normale, definito in 40 ore settimanali o nell’eventuale minor orario stabilito dai contratti collettivi, è il limite normale legale entro il quale la prestazione, resa oltre l’orario part-time concordato, è da considerarsi lavoro supplementare. Lo svolgimento di lavoro supplementare è consentito, anche in caso di part-time "verticale", fino a concorrenza dell’orario a tempo pieno |