9/7/2003 ore: 11:31

Stranieri, contributi blindati

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      Mercoledí 09 Luglio 2003
      NORME E TRIBUTI

      Stranieri, contributi blindati

      Previdenza - L'Istituto precisa le conseguenze dei rimpatri dopo avere lasciato il lavoro

      I lavoratori extracomunitari che cessano l'attività lavorativa in Italia rientrando nel proprio Paese d'origine non hanno più la possibilità di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria, a meno che non esista una convenzione internazionale che contenga disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
      È quanto precisa l'Inps nella circolare n. 122 dell'8 luglio 2003, con la quale l'Istituto analizza le conseguenze previdenziali che derivano dall'entrata in vigore della legge 189/02 (la legge «Bossi-Fini»), che contiene una serie di correzioni al Testo unico delle disposizioni riguardanti la disciplina sull'immigrazione. Il cambio di orientamento dell'Istituto deriva dalla modifica del vecchio testo di legge, in particolare degli articoli 22 e 25 (sostituiti ora dagli articoli 18 e 28 della 189/2002). Quelle norme, in combinato disposto, contemplavano appunto la possibilità del rimborso contributivo, sia per gli extracomunitari lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, sia con riferimento ai lavoratori extracomunitari assunti con contratto di lavoro stagionale.
      Dalla data di entrata in vigore della legge 189/2002 (vale a dire, dal 10 settembre del 2002) viene quindi meno per gli extracomunitari che rientrano nei Paesi di provenienza la possibilità di chiedere il rimborso della contribuzione da loro stessi versata, mentre rimangono liquidabili le richieste di rimborso presentate fino al 9 settembre 2002; è necessario, inoltre, che i requisiti previsti per l'accesso al rimborso risultino già soddisfatti e realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 189/02 e che la domanda sia stata presentata prima del termine del 10 settembre 2002, anche quando il rimpatrio e tutti gli altri requisiti richiesti si siano realizzati prima della stessa data. Nel nostro Paese, tuttavia, vigono per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per gli apolidi le stesse tutele previdenziali riservate ai lavoratori italiani. Pertanto il lavoratore extracomunitario rimpatriato conserva, anche fuori dai termini introdotti dalla Bossi-Fini, i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, con possibilità di goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al compimento del sessantacinquesimo anno di età anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento.
      Un'interessante precisazione, infine, riguarda i lavoratori extracomunitari per i quali sia stata avviata procedura di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 189/02 e della legge n. 222/02, e in particolare il caso in cui, nelle more della procedura, si interrompa il rapporto di lavoro regolarizzato e se ne instauri uno nuovo con un datore di lavoro diverso, senza tuttavia aver ottenuto il preventivo permesso di soggiorno. Sul punto, a parere dell'Inps, l'impiego del lavoratore extracomunitario in frode alla legge non preclude l'obbligo del versamento della contribuzione previdenziale, in ragione del fatto che, secondo le regole generali, l'insorgenza dell'obbligo assicurativo deriva dal semplice fatto della prestazione del rapporto di lavoro.

      NEVIO BIANCHI
      PAOLO ROSSI

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