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 Mercoledì 23 febbraio 2005 pagina 43 Somministrazione a maglie larghe La circolare del ministero del lavoro estende la tipologia di contratti utilizzabili dalle agenzie. Anche job on call, part-time e inserimento per lo staff leasing
Daniele Cirioli
La somministrazione di lavoro allarga i confini. Quella a tempo determinato (ex lavoro interinale) è praticabile non solo per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (le stesse ragioni legittimanti il contratto a termine), ma anche per le esigenze individuate dalla legge (articolo 20 dlgs n. 276/03) di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato. Esigenze che, inoltre, individuando attività o servizi, estendono implicitamente la praticabilità dello staff leasing (e anche della somministrazione a termine) a tutte le professionalità necessarie alla gestione (per esempio, nel caso di biblioteche la somministrazione potrà riguardare tutte le figure professionali, dal direttore all'inserviente). E non è tutto. Mentre nel caso di somministrazione a termine, il lavoratore deve necessariamente essere assunto dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato (si applica, infatti, il dlgs n. 368/01), nel caso di somministrazione a tempo indeterminato i lavoratori possono intrattenere con l'agenzia un qualsiasi rapporto di lavoro. Vale a dire non solo contratto a tempo indeterminato o a termine, ma anche ripartito, a tempo parziale, intermittente e, addirittura, di apprendistato o inserimento. Queste alcune delle indicazioni fornite dalla circolare n. 7, firmata ieri dal ministro Roberto Maroni, in merito alla disciplina del lavoro somministrato introdotta dalla riforma del lavoro.
Tre soggetti per due contratti. La somministrazione di lavoro, pienamente operativa, rappresenta l'erede del lavoro interinale voluto dal pacchetto Treu, la legge n. 196 del 1997. Allora, l'affitto di manodopera era possibile soltanto per periodi predeterminati; la riforma del lavoro (dlgs n. 276/03) ha esteso la praticabilità anche a tempo indeterminato (staff leasing).
Le istruzioni ministeriali ricordano che il riformato istituto contrattuale prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il somministratore (ossia le agenzie di lavoro autorizzate all'esercizio di tale attività), l'utilizzatore (il soggetto che richiede l'affitto di manodopera) e il lavoratore. In merito al soggetto utilizzatore, spiegano che può trattarsi di privati o di pubbliche amministrazioni (limitatamente alla somministrazione a termine), significando che non è richiesta la qualifica di imprenditore.
I rapporti dei tre soggetti sono regolamentati con due contratti: il contratto di somministrazione di lavoro che è concluso tra l'agenzia e il soggetto utilizzatore; un contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra agenzia e lavoratori. Quello di somministrazione, spiega la circolare, è un contratto di natura commerciale; la novità rispetto al passato, invece, riguarda il rapporto tra agenzia e lavoratori che non è più regolato da un contratto ´tipico', come avvenuto per il passato.
I contratti di lavoro. Quest'ultimo aspetto è di particolare rilievo, perché amplia le ipotesi contrattuali che possono porsi a base tra agenzia e lavoratori. Va ricordato, prima di tutto, che la somministrazione di lavoro può essere di due tipologie: a termine o a tempo indeterminato (staff leasing), in base a rispettive ipotesi che ne legittimano il ricorso (si veda più avanti).
Le norme in merito ai rapporti tra agenzia e lavoratori stabiliscono che nel caso di somministrazione a termine deve applicarsi la disciplina del dlgs n. 368/01, che significa un rinvio esclusivo, dunque, al rapporto di lavoro subordinato a termine. Nel caso di staff leasing, invece, rinvia alla ´disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali'. Ciò significa, secondo il ministero, che diventa possibile per le agenzie di somministrazione stipulare, con i lavoratori che devono essere somministrati, non solo il consueto contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma pure quello a termine, ripartito, a tempo parziale, intermittente. Addirittura, purché le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalità formative o quelle di adattamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, secondo il ministero è praticabile anche il contratto di apprendistato o di inserimento. Nel silenzio della circolare, lo sconfinamento potrebbe arrivare addirittura a comprendere ipotesi di lavoro autonomo, come il nuovo lavoro a progetto per esempio. Cosicché i lavoratori, ´assunti' con una co.co.co. sarebbero poi somministrati come ´subordinati' al soggetto utilizzatore. L'ipotesi, tuttavia, appare difficilmente praticabile per il vincolo esplicito di alcune norme (come, per esempio, quelle sul potere disciplinare di cui alla legge n. 300/70) che ne precludono certamente ogni liceità.
Le ipotesi legittimanti. La somministrazione (a termine o indeterminata) si caratterizza per la praticabilità vincolata alla ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla legge. Le istruzioni ministeriali ampliano la casistica, offrendo ulteriori chance alle imprese. Secondo il ministero del lavoro, infatti, la somministrazione a termine che, ordinariamente, è possibile per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (le stesse ragioni per il rapporto di lavoro a termine) è ammissibile anche per le esigenze tipizzate che fanno riferimento allo staff leasing. Inoltre, relativamente alla ragione di carattere sostitutivo, la circolare acconsente alla cosiddetta ´ragione sostitutiva per scorrimento', ritenendo possibile il ricorso alla somministrazione a termine nel caso di sostituzione di un lavoratore già destinato alla sostituzione di un lavoratore assente.
Relativamente allo staff leasing, il ministro chiarisce che le ipotesi fissate dalla legge concernono attività o servizi per i quali la somministrazione deve intendersi possibile per tutte le professionalità necessarie alla gestione di quella attività o di quel servizio. Ulteriori opportunità di profitto dalla somministrazione, ancora, sono da ravvisare nella facoltà che il ministero riconosce all'utilizzatore di far svolgere ai lavoratori presi in somministrazione attività di lavoro per la realizzazione di contratti di appalto oppure per inviarli in distacco presso un terzo utilizzatore.
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