25/1/2002 ore: 11:12
Sommerso, Assonime gioca d’anticipo
Contenuti associati
- il lavoratore doveva già operare
- il lavoratore deve operare per
- Condizione oggettiva per la regolarizzazione
EMERSIONE. Nella circolare sulla regolarizzazione dei lavoratori l’associazione assume posizioni innovative rispetto alle Entrate
Sommerso, Assonime gioca d’anticipo
Non è necessario che il dipendente sia «in nero» nel momento in cui si presenta il modello
L’operazione di emersione
dal lavoro "nero" entra
nel vivo e, dopo le chiare
critiche, rivolte allo strumento
dal consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’Inps (si veda «Il Sole-24 Ore»
del 24 gennaio), giunge ora la circolare
n. 7 del 24 gennaio di Assonime: che,
rileggendo le norme alla luce
delle ultime modifiche, assume
posizioni del tutto innovative e,
in parte, contrapposte alle precedenti
affermazioni dell’agenzia
delle Entrate.
Condizioni per la regolarizzazione
dei lavoratori. L’agenzia
delle Entrate, con la circolare
88/E/2001 e le successive videoconferenze,
aveva sostenuto che la condizione oggettiva
che consentiva la regolarizzazione
era costituita dai seguenti elementi
congiunti:
in data antecedente al
25 ottobre 2001 (data di entrata
in vigore della legge 383/2001);
fino al momento di presentazione
della dichiarazione di emersione.
Assonime condivide l’esistenza
della prima condizione obbligatoria,
ma afferma chiaramente
che, alla luce delle recenti
modifiche, la norma non impone
che il dipendente sia irregolare
fino al momento di presentazione
della dichiarazione di emersione.
In effetti, questa seconda
condizione viene meno
nel momento in cui la norma ha
piena efficacia già a partire dal
periodo d’imposta 2001, vale a
dire dal periodo d’imposta in
corso all’entrata in vigore della
legge 383/2001.
La situazione, dopo la Finanziaria
2002, ha natura di mera
facoltà a favore del datore di
lavoro che ha più tempo per
valutare compiutamente l’intera
operazione di regolarizzazione.
Soggetti regolarizzabili. In
relazione alle categorie regolarizzabili,
Assonime - pur confermando
la posizione espressa
dall’agenzia delle Entrate secondo
la quale che gli unici soggetti
regolarizzabili sono i lavoratori
dipendenti - sottolinea che
«la condizione di latenza rende
incerta la loro originaria natura;
ciò induce a ritenere che nel
contesto dell’impostazione generale
del provvedimento tale
aspetto non possa essere oggetto
di sindacato da parte dell’amministrazione
finanziaria». Questo
significa che, qualunque sia
stato il precedente rapporto, la
regolarizzazione comporta l’automatica
qualificazione dello stesso quale lavoro
subordinato senza possibilità di sindacato
da parte del Fisco.
Situazioni regolarizzabili.
Molto importanti sono le posizioni
assunte da Assonime per
ipotesi oggetto di regolarizzazione.
La circolare specifica che
non sono suscettibili di regola-
rizzazione quelle situazioni che
comportano una pura e semplice
riqualificazione contrattuale
del rapporto. In base a tale posizione
non risultano regolarizzabili,
ad esempio, la posizione di
un soggetto che è stato inquadrato
erroneamente quale collaboratore
coordinato e continuativo,
invece di essere inquadrato quale
lavoratore dipendente.
Al contrario, risultano sempre
regolarizzabili quei casi in
cui il datore di lavoro, pur avendo
regolarmente inquadrato il
dipendente, gli abbia erogato
delle remunerazioni in nero.
Non sono regolarizzabili,
inoltre, gli inadempimenti e gli
errori commessi dal datore di
lavoro in relazione, ad esempio,
all’esecuzione di una ritenuta
d’imposta.
Incremento reddituale. La
circolare affronta anche il tema
dell’ammontare del reddito che
può fare oggetto dell’imposta
sostitutiva e chiarisce che, dopo
le modifiche intervenute con la
Finanziaria 2002, l’incremento
del reddito dichiarato va valutato,
sempre e comunque, in relazione
al periodo d’imposta
2000 e non più, come indicava
la circolare 88/E/2001, con riferimento
ai singoli periodi d’imposta.
Quindi l’incremento del
reddito dichiarato sarà considerato,
per il 2001, il 2002 e il
2003, in relazione a quanto dichiarato
nel 2000.
Sempre sull’incremento reddituale
la circolare specifica
che, ai fini Irap, l’agevolazione
riguarda l’intera variazione del
valore della produzione rispetto
al 2000 non prescindendo, però,
dal «tetto» costituito dal triplo
del reddito di lavoro emerso
con la dichiarazione d’emersione
in relazione al 2001. Per cui,
anche se la norma non sembra
porre questo «tetto» in riferimento
all’Irap, Assonime sostiene
il contrario.
L’incremento reddituale tra
un periodo d’imposta e l’altro
non è necessario e la sua mancanza
non determina il venir meno
dell’agevolazione. In effetti
verrà meno la sola agevolazione
fiscale e rimarranno inalterate
le conseguenze positive di altro
genere e, in particolare, le conseguenze
fiscali e previdenziali
nei confronti del lavoratore dipendente.
Adempimenti e sanzioni. La
regolarizzazione per il futuro
(periodi d’imposta 2001, 2002,
2003) copre limitatamente al
2001 le sanzioni Iva, Irpef/Irpeg,
Irap. Al contrario prevede
una copertura estesa fino alla
presentazione della dichiarazione
di emersione nei confronti
delle violazioni del sostituto
d’imposta. Assonime sottolinea
che la norma non sembra considerare
le violazioni riferite al
2001 relative alle liquidazioni
Iva. In materia di adempimenti
la circolare sollecita chiarimenti
al ministero dell’Economia per
quanto riguarda gli effetti civili
della dichiarazione di emersione
e manifesta delle perplessità
per la regolarizzazione delle società
di persone. In riferimento
a quest’ultimo aspèetto manifesta
il dubbio che la regolarizzazione
(che, teoricamente, dovrebbe
essere realizzata dai singoli
soci) mal si concilia con gli
obblighi dichiarativi e con gli
effetti reddituali previsti dallo
specifico meccanismo agevolativo.
BENEDETTO SANTACROCE
I CHIARIMENTI
Le precisazioni più rilevanti contenute nella circolare dell'Assonime n.7 del 24 gennaio
- Il soggetto da regolarizzare doveva lavorare presso la struttura prima del 25 ottobre 2001;
- Assonime non considera necessario che il lavoratore sia ancora irregolare al momento della presentazione della dichiarazione di emersione
- Categorie regolarizzabili
- Solo lavoratori dipendenti, anche se l’originaria posizione del rapporto non è sindacabile da parte delFisco
- Situazioni regolarizzabili
- Lavoratori in nero
- Lavoratori regolari per i quali sono stati erogati compensi in nero
- Situazioni non regolarizzabili
- Differente qualificazione reddituale
- Errori commessi in sede di versamento delle ritenute
- Incremento reddituale
- La variazione del reddito dichiarato deve essere, sia per il 2001 sia per il 2002 sia per il 2003,
- Per l’Irap la franchigia deve tener conto del tetto fisso costituito dal triplo del reddito di lavoro emerso nel 2001
- La sua mancanza non fa venir meno l’agevolazione
- Sanzioni
- La norma non sembra coprire le sanzioni per le liquidazioni periodiche Iva relative al periodo d’imposta 2001