25/1/2002 ore: 11:12

Sommerso, Assonime gioca d’anticipo

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    EMERSIONE. Nella circolare sulla regolarizzazione dei lavoratori l’associazione assume posizioni innovative rispetto alle Entrate
    Sommerso, Assonime gioca d’anticipo
    Non è necessario che il dipendente sia «in nero» nel momento in cui si presenta il modello


    L’operazione di emersione
    dal lavoro "nero" entra
    nel vivo e, dopo le chiare
    critiche, rivolte allo strumento
    dal consiglio di indirizzo e vigilanza
    dell’Inps (si veda «Il Sole-24 Ore»
    del 24 gennaio), giunge ora la circolare
    n. 7 del 24 gennaio di Assonime: che,
    rileggendo le norme alla luce
    delle ultime modifiche, assume
    posizioni del tutto innovative e,
    in parte, contrapposte alle precedenti
    affermazioni dell’agenzia
    delle Entrate.
    Condizioni per la regolarizzazione
    dei lavoratori. L’agenzia
    delle Entrate, con la circolare
    88/E/2001 e le successive videoconferenze,
    aveva sostenuto che la condizione oggettiva
    che consentiva la regolarizzazione
    era costituita dai seguenti elementi
    congiunti:
    • il lavoratore doveva già operare
    presso l’impresa, in modo irregolare,
    in data antecedente al
    25 ottobre 2001 (data di entrata
    in vigore della legge 383/2001);
    •  il lavoratore deve operare per
    l’impresa, in modo irregolare,
    fino al momento di presentazione
    della dichiarazione di emersione.
    Assonime condivide l’esistenza
    della prima condizione obbligatoria,
    ma afferma chiaramente
    che, alla luce delle recenti
    modifiche, la norma non impone
    che il dipendente sia irregolare
    fino al momento di presentazione
    della dichiarazione di emersione.
    In effetti, questa seconda
    condizione viene meno
    nel momento in cui la norma ha
    piena efficacia già a partire dal
    periodo d’imposta 2001, vale a
    dire dal periodo d’imposta in
    corso all’entrata in vigore della
    legge 383/2001.
    La situazione, dopo la Finanziaria
    2002, ha natura di mera
    facoltà a favore del datore di
    lavoro che ha più tempo per
    valutare compiutamente l’intera
    operazione di regolarizzazione.
    Soggetti regolarizzabili. In
    relazione alle categorie regolarizzabili,
    Assonime - pur confermando
    la posizione espressa
    dall’agenzia delle Entrate secondo
    la quale che gli unici soggetti
    regolarizzabili sono i lavoratori
    dipendenti - sottolinea che
    «la condizione di latenza rende
    incerta la loro originaria natura;
    ciò induce a ritenere che nel
    contesto dell’impostazione generale
    del provvedimento tale
    aspetto non possa essere oggetto
    di sindacato da parte dell’amministrazione
    finanziaria». Questo
    significa che, qualunque sia
    stato il precedente rapporto, la
    regolarizzazione comporta l’automatica
    qualificazione dello stesso quale lavoro
    subordinato senza possibilità di sindacato
    da parte del Fisco.
    Situazioni regolarizzabili.
    Molto importanti sono le posizioni
    assunte da Assonime per
    ipotesi oggetto di regolarizzazione.
    La circolare specifica che
    non sono suscettibili di regola-
    rizzazione quelle situazioni che
    comportano una pura e semplice
    riqualificazione contrattuale
    del rapporto. In base a tale posizione
    non risultano regolarizzabili,
    ad esempio, la posizione di
    un soggetto che è stato inquadrato
    erroneamente quale collaboratore
    coordinato e continuativo,
    invece di essere inquadrato quale
    lavoratore dipendente.
    Al contrario, risultano sempre
    regolarizzabili quei casi in
    cui il datore di lavoro, pur avendo
    regolarmente inquadrato il
    dipendente, gli abbia erogato
    delle remunerazioni in nero.
    Non sono regolarizzabili,
    inoltre, gli inadempimenti e gli
    errori commessi dal datore di
    lavoro in relazione, ad esempio,
    all’esecuzione di una ritenuta
    d’imposta.
    Incremento reddituale. La
    circolare affronta anche il tema
    dell’ammontare del reddito che
    può fare oggetto dell’imposta
    sostitutiva e chiarisce che, dopo
    le modifiche intervenute con la
    Finanziaria 2002, l’incremento
    del reddito dichiarato va valutato,
    sempre e comunque, in relazione
    al periodo d’imposta
    2000 e non più, come indicava
    la circolare 88/E/2001, con riferimento
    ai singoli periodi d’imposta.
    Quindi l’incremento del
    reddito dichiarato sarà considerato,
    per il 2001, il 2002 e il
    2003, in relazione a quanto dichiarato
    nel 2000.
    Sempre sull’incremento reddituale
    la circolare specifica
    che, ai fini Irap, l’agevolazione
    riguarda l’intera variazione del
    valore della produzione rispetto
    al 2000 non prescindendo, però,
    dal «tetto» costituito dal triplo
    del reddito di lavoro emerso
    con la dichiarazione d’emersione
    in relazione al 2001. Per cui,
    anche se la norma non sembra
    porre questo «tetto» in riferimento
    all’Irap, Assonime sostiene
    il contrario.
    L’incremento reddituale tra
    un periodo d’imposta e l’altro
    non è necessario e la sua mancanza
    non determina il venir meno
    dell’agevolazione. In effetti
    verrà meno la sola agevolazione
    fiscale e rimarranno inalterate
    le conseguenze positive di altro
    genere e, in particolare, le conseguenze
    fiscali e previdenziali
    nei confronti del lavoratore dipendente.
    Adempimenti e sanzioni. La
    regolarizzazione per il futuro
    (periodi d’imposta 2001, 2002,
    2003) copre limitatamente al
    2001 le sanzioni Iva, Irpef/Irpeg,
    Irap. Al contrario prevede
    una copertura estesa fino alla
    presentazione della dichiarazione
    di emersione nei confronti
    delle violazioni del sostituto
    d’imposta. Assonime sottolinea
    che la norma non sembra considerare
    le violazioni riferite al
    2001 relative alle liquidazioni
    Iva. In materia di adempimenti
    la circolare sollecita chiarimenti
    al ministero dell’Economia per
    quanto riguarda gli effetti civili
    della dichiarazione di emersione
    e manifesta delle perplessità
    per la regolarizzazione delle società
    di persone. In riferimento
    a quest’ultimo aspèetto manifesta
    il dubbio che la regolarizzazione
    (che, teoricamente, dovrebbe
    essere realizzata dai singoli
    soci) mal si concilia con gli
    obblighi dichiarativi e con gli
    effetti reddituali previsti dallo
    specifico meccanismo agevolativo.
    BENEDETTO SANTACROCE

    I CHIARIMENTI

    Le precisazioni più rilevanti contenute nella circolare dell'Assonime n.7 del 24 gennaio
    • Condizione oggettiva per la regolarizzazione
  1. Il soggetto da regolarizzare doveva lavorare presso la struttura prima del 25 ottobre 2001;
  2. Assonime non considera necessario che il lavoratore sia ancora irregolare al momento della    presentazione della dichiarazione di emersione
  • Categorie regolarizzabili
  1. Solo lavoratori dipendenti, anche se l’originaria posizione del rapporto non è sindacabile da parte delFisco
  • Situazioni regolarizzabili
  1. Lavoratori in nero
  2. Lavoratori regolari per i quali sono stati erogati compensi in nero
  • Situazioni non regolarizzabili
  1. Differente qualificazione reddituale
  2. Errori commessi in sede di versamento delle ritenute
  • Incremento reddituale
  1. La variazione del reddito dichiarato deve essere, sia per il 2001 sia per il 2002 sia per il 2003,
   rapportata al reddito dichiarato nel 2000
  1. Per l’Irap la franchigia deve tener conto del tetto fisso costituito dal triplo del reddito di lavoro emerso nel 2001
  2. La sua mancanza non fa venir meno l’agevolazione
  •    Sanzioni
  1. La norma non sembra coprire le sanzioni per le liquidazioni periodiche Iva relative al periodo d’imposta 2001

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