Sanzioni triplicate per le violazioni della normativa sull'orario di lavoro
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ItaliaOggi Consulenti del lavoro
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Numero 091, pag. 51 del 16/4/2004
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Autore: |
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Sanzioni triplicate per le violazioni della normativa sull'orario di lavoro |
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Le novità nella schema di decreto legislativo che integra e modifica la disciplina del dlgs n. 66/2003. |
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Approvato in via preliminare il 19 marzo scorso lo schema di dlgs sull'orario di lavoro che corregge il dlgs 66/03. Il provvedimento rivede alcuni aspetti della riforma dell'orario di lavoro e sostanzialmente (ri)definisce il sistema sanzionatorio risolvendo alcune problematiche e difficoltà interpretative lasciate aperte dal dlgs 66/03 che aveva fatto salve le vecchie disposizioni sanzionatorie (art. 19, comma 2). Di seguito una panoramica veloce sulle principali novità in attesa del provvedimento definitivo. Ferie. Confermato il diritto a un periodo minimo annuale di ferie retribuite di quattro settimane. Seguendo le previsioni della Convenzione dell'Oil n. 132/70, sarà però consentito il frazionamento delle quattro settimane: due settimane dovranno essere godute inderogabilmente entro l'anno di maturazione; le rimanenti due settimane potranno invece essere fruite entro 18 mesi dal termine dell'anno di riferimento. La deroga vale praticamente solo per i primi 18 mesi: successivamente maturerà sempre il diritto al godimento di quattro settimane tra quelle arretrate e quelle correnti. In caso di inadempimento ecco la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo violato.
Lavoro straordinario e comunicazione direzione provinciale del lavoro. È prevista la sanzione per l'omessa contabilizzazione diversificata dello straordinario ma mancano criteri e modalità considerato che l'art. 12 del regio decreto 1955/23 deve intendersi abrogato. Le violazioni per il superamento delle 48 ore settimanali e delle 250 ore di lavoro straordinario annuali comportano una sanzione da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per più di 50 giornate lavorative nel corso dell'anno solare la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro del superamento della durata massima dell'orario di lavoro (48 ore settimanali) deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di riferimento: è stato recepito il termine già stabilito in sede amministrativa. Quanto ai periodi di riferimento, quadrimestrali, semestrali o annuali, non viene tuttavia ancora precisato in quale data e con quali modalità il datore di lavoro debba individuare tale periodicità. Aumentano le sanzioni che vanno da 100 a 200 euro a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti.
Lavoro notturno. Divieto di lavoro notturno oltre le otto ore. Non si parla più di otto ore medie nell'arco delle 24 ore. In assenza di specifica previsione dei Ccnl, per il datore di lavoro che fa svolgere al lavoratore notturno più di otto ore, la sanzione amministrativa va da 51 a 154 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore interessato.
Sanzione anche per l'adibizione al lavoro notturno della lavoratrice madre: arresto da due a quattro mesi e ammenda da 456 a 2.582 euro. La sanzione non cambia nel caso dei lavoratori che hanno la possibilità di rifiutarsi ai sensi dell'art. 11 comma 2 dlgs 66/03 e che vengono adibiti al lavoro notturno nonostante il loro dissenso. In materia di lavoro notturno la valutazione dello stato di salute dei lavoratori, a cura e a spese del datore di lavoro, sarà fatta dal medico competente come previsto dal dlgs 626/94. I controlli avranno periodicità almeno biennale. L'inottemperanza è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 1.549 a 4.131 euro.
Riposo giornaliero e settimanale. L'art. 7 del dlgs 66/03 ha introdotto il principio per cui il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. L'art. 9 del dlgs 66/03 prevede poi un riposo di 24 ore ogni sette giorni (riposo settimanale). La sanzione prevista sia per la mancata osservanza del riposo giornaliero che per la mancata osservanza del riposo settimanale va da 105 a 630 euro. Nessuna sanzione per l'omessa concessione delle pause.
Sostanzialmente, se questa sarà la veste definitiva spiccano le sanzioni, che rispetto alla normativa precedente sono triplicate e talvolta addirittura quadruplicate, ma già si constata che alcune questioni restano ancora irrisolte e non mancano dubbi interpretativi sulle nuove disposizioni. È il caso per esempio dei riposi, quando ci sono lavoratori che restano a disposizione del datore di lavoro ovvero per i lavoratori ai quali è richiesta la reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro (sabato, domenica, festivi, ore serali). È pur vero che durante questi periodi di disponibilità se non c'è attività lavorativa il lavoratore riesce a godere del riposo, ma il godimento ha comunque delle limitazioni per la restrizione della libertà del lavoratore.
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