2/3/2005 ore: 11:00

Sanzione amministrativa contro il lavoro sommerso

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    mercoledì 2 marzo 2005
    pagina 3 Primo piano
      Sanzione amministrativa contro il lavoro sommerso
        Daniele Cirioli

        Giro di vite sulle violazioni per il lavoro nero. La maxi-pena (200-400% del costo del lavoro) cede il passo alla sanzione amministrativa di 2 mila euro per lavoratore, maggiorata di altri 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. Alla violazione non si applica la procedura della diffida, né viene ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione. Inoltre, il lavoro accessorio approda nelle imprese familiari; nascono le agenzie sociali per lavoro (appendici delle agenzie per il lavoro) e il lavoro intermittente apre a tutti gli over 45, anche se pensionati. Le novità fanno parte del piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale proposto dal governo alle parti sociali.
          Lavoro nero.
          Sul lavoro nero, la novità concerne l'abrogazione della tanto contestata maxi-sanzione per l'impiego di lavoratori non risultanti da scritture e documentazione obbligatorie (sanzione in misura pari dal 200 al 400% del costo del lavoro). Che viene sostituita da una sanzione amministrativa una tantum di 2 mila euro per lavoratore sommerso, maggiorata di altri 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Cambia pure la competenza all'irrogazione della sanzione che, dall'Agenzia delle entrate, passa alle direzioni provinciali del lavoro. In sede di verifica, inoltre, la violazione non potrà essere diffidata dagli ispettori ai sensi dell'articolo 13 del dlgs n. 124/04 (riforma ispezioni), comportando l'impossibilità della sua regolarizzazione. Per la sanzione, infine, viene escluso il pagamento in misura ridotta.
            Imprese familiari.
            Il lavoro accessorio (introdotto dal decreto di riforma del lavoro, il n. 276/03, ma mai divenuto operativo) ottiene per la quarta volta un restyling di regolamentazione. La novità stavolta concerne il campo di applicazione: ne potranno far uso, fino all'importo massimo di 10 mila euro per periodo d'imposta, le imprese familiari operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. È una forma di lavoro che si caratterizza per forma retributiva (sono previsti buoni), disciplina fiscale (i buoni sono esentasse) e disciplina contributiva (si paga il 13% alla gestione separata Inps e il 7% all'Inail).
              Nel caso delle imprese familiari, però, non varranno le stesse regole: sul buono si pagherà l'Irpef e gli ordinari contributi previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail) previsti per il lavoro subordinato.
              Altre novità.
                Restando sul tema della riforma del lavoro, è previsto altresì una modifica all'articolo 13 del dlgs n. 276/03 che disciplina le cosiddette misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato.
                  Con la novità principale della possibilità di istituire nuovi soggetti giuridici, le agenzie sociali del lavoro, in convenzione con le agenzie per il lavoro cui affidare i compiti di gestire gli incentivi ai lavoratori.
                    Altra novità riguarda il lavoro intermittente. Le modifiche ampliano la possibilità del ricorso a tale contratto per le ragioni cosiddette soggettive, divenendo possibile per i soggetti con meno di 25 anni d'età e per quelli con più di 45 anni d'età, anche se pensionati (in precedenza era richiesta anche la condizione che fossero stati espulsi dal ciclo produttivo o che fossero iscritti alle liste di mobilità).
                      Infine, sul nuovo contratto di apprendistato (ne sono previsti tre percorsi), viene proposta modifica al regime degli incentivi retributivi.
                      La possibilità di inquadrare il lavoratore per non oltre più di due livelli alla categoria altrimenti spettante diventa derogabile con specifica previsione di legge o da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale. (riproduzione riservata)

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