20/11/2002 ore: 12:21

Riorganizzazione aziendale, cambia l'accesso alla cigs

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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
275, pag. 36 del 20/11/2002
Carla De Lellis


In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del lavoro con i nuovi criteri.
Riorganizzazione aziendale
Cambia l'accesso alla cigs

In vigore, dal 18 novembre 2002, i nuovi criteri d'accesso e proroga della cigs per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. A stabilirli è il decreto del ministro del lavoro datato 20 agosto 2002, apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 270/02.

Nuove regole. La necessità di definire le nuove regole è scaturita, si legge nelle premesse al testo normativo del decreto, dalla considerazione che la delibera Cipe del 18 ottobre 1994 (che reca i previgenti criteri) sia da ritenersi superata in conseguenza dell'evoluzione legislativa in materia di ammortizzatori sociali, nonché in considerazione dei repentini cambiamenti dei processi produttivi delle grandi aziende e delle continue ripercussioni per l'occupazione nelle piccole e medie aziende. I nuovi criteri, come si accennava, hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto che li approva, ossia dallo scorso 18 novembre. Mentre le istanze di prima approvazione di programmi di ristrutturazione e/o di riorganizzazione aziendale presentate dalle imprese prima di tale data, nonché le eventuali successive domande di modifica ovvero di proroga inerenti gli stessi programmi, sono comunque valutate sulla base dei precedenti criteri. In ogni caso, invece, il nuovo decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, a ragione della specialità del settore.

La cigs nella riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale. È possibile accomunare i nuovi criteri di approvazione dei programmi presentati da imprese che richiedono la cigs sia per la riorganizzazione aziendale sia per la ristrutturazione aziendale. I nuovi criteri, in sintesi, prevedono la ricorrenza contemporanea delle seguenti condizioni: a) l'impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo; b) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali sia comunitari, deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente; c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare e il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%; d) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Proroga del periodo di cigs. Parimenti, i criteri sono gli stessi ai fini della proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Tra l'altro è previsto che l'impresa possa provare l'attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale; la dimensione occupazionale di ciascuna unità aziendale dell'impresa deve risultare non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unità, ovvero 50 addetti se sono coinvolte più unità aziendali. Infine, le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al programma da realizzare e il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.



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