Riforma, in pista la Vietti bis
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 martedì 16 novembre 2004
sezione: NORME E TRIBUTI/PROFESSIONISTI - pag: 31
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ALBI & MERCATO • Definita la proposta per aggiornare gli Ordini e riconoscere le Associazioni Riforma, in pista la Vietti bis
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Stop all'istituzione di Albi e incentivi alle fusioni Le attività tipiche «impediranno» nuovi profili Tariffe se c'è interesse generale Società ricalcate sulle Snc dei legali
MARCO BELLINAZZO
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ROMA • Riconoscimento pubblico delle associazioni espressione delle "nuove" professioni. Sostituzione della clausola delle "attività qualificanti", quale cornice definitoria dell'ambito di svolgimento dell'attività dei professionisti iscritti in Albi, con il criterio delle «prestazioni che hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale». Semplificazione della procedura di riconoscimento affidata a un'istruttoria del ministero della Giustizia (e non più a una commissione paritetica con rappresentanti di Ordini e Associazioni). Rafforzamento delle strutture societarie per l'esercizio in forma associata dell'attività professionale. Conferma delle tariffe minime e massime, ma solo per quei profili di attività che incidono su interessi generali (in linea con la giurisprudenza della Corte di Giutizia Ue) e con l'introduzione di una soglia di tolleranza per i "patti" che prevedano una riduzione inferiore al 20% del compenso rispetto ai minimi vincolati. Sono tra le principali novità del cosiddetto «Vietti-bis», il disegno di legge delega messo a punto in questi mesi grazie al confronto con Ordini e Associazioni (ma anche con il contributo di esponenti dell'opposizione), con il quale il sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti, prova a riannodare i fili della riforma professionale per riavviarla (si veda «Il Sole-24 Ore» del 26 ottobre). Sul «Vietti-bis» potrebbe, infatti, convergere il consenso trasversale delle forze politiche in Parlamento (in particolare, la Margherita non è contraria a un suo inserimento nel Ddl "bipartisan" FedericiCavallaro, all'esame della commissione Giustizia del Senato).
Confermando una disciplina che ha come architrave il sistema "duale", la «Vietti-bis» punta a far convivere il profilo "pubblicistico" delle professioni, connesso alla tutela di interessi generali, con quello "privatistico" della concorrenza, derivante dall'esercizio di un'attività economica. A partire da questa premessa si snoda una puntuale normativa che tocca, tra l'altro, pubblicità, tariffe, formazione, assicurazione obbligatoria, tirocinio e previdenza (si veda la scheda). Accanto agli Ordini (i cui iscritti potranno creare associazioni per sottolineare determinate specializzazioni), dei quali si auspica un accorpamento tra quelli più "omogenei", il ministero della Giustizia potrà riconoscere le associazioni delle nuove professioni, le quali, se in possesso di alcuni requisiti, potranno chiedere l'iscrizione in uno specifico registro. L'associazione, per esempio, dovrà essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione "riconosciuta" e avere adeguata diffusione territoriale. Dovrà occuparsi della promozione del profilo professionale degli iscritti e del loro aggiornamento, provvedendo a rilasciare attestati sulla formazione e qualificazione tecnico-scientifica.
Al riconoscimento potranno eventualmente opporsi le categorie ordinistiche "controinteressate", nel cui ambito di "tipicità" ricadano determinate prestazioni non ancora regolamentate. La possibilità di esercitare in forma associata l'attività professionale poi viene ampliata, scommettendo (fatte salve le società di diritto speciale, come quelle di ingegneria) sulla valorizzazione del modello di «Società tra professionisti-Stp», previsto per gli avvocati dal decreto legislativo 96/2001. Le Stp potranno essere costituite anche nella forma di «società cooperativa a mutualità prevalente» a condizione che, se i soci esercitano una professione di interesse generale, lo consenta l'ordinamento di categoria, e che i "non professionisti" non possano conseguirne il controllo. Potranno, inoltre, essere ammesse società interprofessionali, purché siano definiti regimi di incompatibilità tra professionisti iscritti ad Albi diversi, come per esempio tra avvocati e revisori alla luce della sentenza Wouters (causa C-309/99).
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