14/3/2001 ore: 9:24

Registro d’obbligo per i revisori Coop

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Il Sole 24 ORE.com


    Il collegio per chi supera i 200 milioni di capitale

    Registro d’obbligo per i revisori Coop
    Gianni Allegretti
    Gian Paolo Tosoni
    Saranno presto riformulate le norme riguardanti i collegi sindacali delle cooperative. La Camera dei Deputati ha infatti approvato la legge sulla «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» (pubblicato sul Sole-24 Ore dell’8 marzo). L’articolo 7 del provvedimento delega il Governo a emanare entro sei mesi un decreto legislativo finalizzato all’ammodernamento ed al riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative. In particolare i criteri direttivi prevedono la revisione della disciplina dei collegi sindacali di tali società, tenendo conto delle regole previste per la piccola società cooperativa e del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria.
    Attualmente i sindaci delle società cooperative, a differenza di quelli delle società di capitali, non sono tenuti a essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia. L’articolo 2535 del Codice civile, che regola la nomina del collegio sindacale nelle società cooperative, prevede infatti espressamente la non applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma dell’articolo 2397 in cui viene previsto che i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Da ciò discende che i collegi sindacali delle cooperative sono tuttora formati da persone anche non iscritte in ruoli o elenchi in quanto nella fattispecie sussiste soltanto l’obbligo di verificare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità del soggetto con l’ufficio di sindaco.
    La portata della modifica legislativa è pertanto rilevante, in quanto per tutte le società cooperative dovranno essere applicate le disposizioni previste dall’articolo 21, comma 5, della legge 266/97, in materia di piccola società cooperativa, che a loro volta richiamano le norme del collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata.
    Ne consegue, in primo luogo, che anche per le società cooperative, contrariamente a quanto avviene con la normativa attuale, il Collegio sindacale non sarà sempre obbligatorio. L’organo di controllo non è necessario se il capitale sociale è inferiore a duecento milioni di lire, fatta salva l’eventuale previsione statutaria. Inoltre occorre il collegio sindacale, qualora per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del Codice civile e cioè:
    totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire;
    ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire;
    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
    L’obbligo quindi cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengano superati.
    Oltre alla non obbligatorietà del collegio sindacale, la novità più rilevante contenuta nella legge sul "socio lavoratore" è quella che i componenti del collegio sindacale dovranno essere necessariamente scelti tra gli iscritti del registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia.
    Da ciò la conseguenza che molti degli attuali sindaci delle cooperative dovranno essere sostituiti e quindi la composizione dei collegi sindacali dovrà necessariamente cambiare. A tal fine il Governo dovrà anche prevedere delle disposizioni transitorie, per regolare il funzionamento dei collegi sindacali in carica al momento della emanazione del provvedimento di attuazione.
    Mercoledì 14 Marzo 2001
 

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