Rappresentanze sindacali, il territorio non è vincolante
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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero 210, pag. 29 del 5/9/2002
di Francesco De Dominicis
Per la Cassazione conta aver sottoscritto il contratto applicato in azienda.
Rappresentanze sindacali, il territorio non è vincolante
Le rappresentanza sindacali aziendali possono essere costituite anche da un'organizzazione che, pur senza un seguito su tutto il territorio nazionale, sia radicata in più ristretti ambiti territoriali. Sempre che l'organizzazione abbia messo la firma su un accordo collettivo applicato nell'unità produttiva di riferimento.
Il riconoscimento delle rappresentanze è negato, invece, a organizzazioni che si siano disinteressate dell'iter decisionale per l'applicazione di un contratto collettivo, di cui non siano firmatarie, nell'unità produttiva dentro la quale intendono costituire la propria rappresentanza. E, in questo caso, non conta nemmeno che le organizzazioni siano affiliate a confederazioni più rappresentative sul piano nazionale. È quanto ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 12584 del 27 agosto 2002, accogliendo il ricorso di una società milanese contro una organizzazione sindacale.
La Cassazione sulla scia della Corte costituzionale. Con questa pronuncia, peraltro, la Cassazione ha seguito le statuizioni dei giudici di Palazzo della Consulta (sentenza 492/95) sul grado di rappresentatività. Un criterio, questo, secondo la Corte costituzionale, che continua ad avere la sua rilevanza in forza del solo indice che fa riferimento alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicabili nell'unità produttiva.
In questo modo si valorizza l'effettività dell'azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione delle norme collettive, quale presunzione, appunto, di maggiore rappresentatività. Peraltro l'espressione confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, contenuta nell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, è stata abrogata col referendum del 1995. Il risultato di quella consultazione popolare, è stato osservato in dottrina, ha portato a un allargamento delle maglie selettive attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni a esercitare le loro prerogative nelle varie unità produttive.
La rappresentatività e l'effettività dell'azione sindacale. I giudici di legittimità hanno fatto anche un'altra precisazione sul concetto di rappresentatività, utile per l'acquisto di tutti i diritti sindacali. Se, dunque, la rappresentatività deve essere intesa per rivendicare da parte di una organizzazione sindacale il diritto alla costituzione delle rappresentanze, si legge nella sentenza, non sono sufficienti né la mera adesione a un contratto negoziato da un'altra organizzazione, né l'applicazione nell'unità produttiva della sola parte economica di un contratto. E non, invece, della parte normativa riguardante aspetti di rilievo nell'economia del rapporto lavorativo. Peraltro non è rilevante nemmeno l'applicazione, anche se integrale, dovuta, però, a una concessione del datore di lavoro in assenza dell'organizzazione sindacale.
In tutti questi casi, ha puntualizzato la Cassazione, l'operatività della pattuizione non può certo farsi risalire a quella effettività dell'azione sindacale che giustifica, sul piano logico-giuridico, la nuova formulazione dell'articolo 19 dello Statuto. Non basta, cioè, la sola adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto. Non è sufficiente nemmeno la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro. E ciò almeno per un settore o un aspetto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto aziendale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva.