Quota-extra sugli straordinari
 |

Martedí 02 Dicembre 2003
NORME E TRIBUTI |
 |
|
 |
Quota-extra sugli straordinari
 Orario di lavoro - L'Inps conferma il pagamento del contributo aggiuntivo sulla prestazione
|
 |
 |
È dovuto il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario anche dopo la riforma dell'orario di lavoro disposta dal decreto legislativo 66/03. Tuttavia, l'importo non si calcola per il personale dirigenziale e per i lavoratori a domicilio mentre le aziende sono tenute al versamento anche per i rapporti di telelavoro e per gli apprendisti. Sono questi i principali chiarimenti in materia previdenziale forniti dall'Inps con la circolare 1 dicembre 2003, n. 181 illustrando la riforma dell'orario di lavoro disposta dal decreto legislativo 66/03 che è entrato in vigore il 29 aprile scorso. Orario normale di lavoro. L'Istituto previdenziale ripercorrendo il decreto legislativo 66/03 precisa che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ovvero, in una durata minore eventualmente stabilita dai contratti collettivi. Sul tema l'Inps fa presente che la norma non contiene più la previsione secondo la quale la possibilità di definire l'orario plurimensile è attribuita ai soli contratti collettivi nazionali con la conseguenza che anche le fonti di livello inferiore (ossia, contratti collettivi territoriali e aziendali) possono regolamentare la materia. Durata massima della prestazione. Secondo l'Istituto ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del decreto legislativo 66/03 i contratti collettivi non possono stabilire una durata massima della prestazione in misura superiore a 48 ore per ogni periodo di sette giorni. Tale conclusione non appare condivisibile in considerazione del fatto che l'innovativo limite di 48 ore "medie" della prestazione massima stabilito dalla riforma di per se autorizza a svolgere un'attività anche superiore a tale limite. L'Inps, inoltre, precisa che sulle modalita di calcolo della prestazione massima il ministero del Lavoro ha identificato quale termine iniziale per la decorrenza del criterio di computo della media settimanale il 30 aprile 2003 (circolare 27 del 30 luglio 2003). Sul punto è opportuno sottolineare il passaggio della circolare 181 in cui l'Istituto previdenziale sostiene che il periodo di riferimento (ossia, quello fino a un massimo di 4, 6 o 12 mesi) necessario per il calcolo della durata massima media dell'orario di lavoro può essere individuato sia a partire dal 30 aprile 2003 (anche se in verità il decreto legislativo 66/03 è entrato in vigore il 29 aprile scorso) sia a partire da un diverso giorno. L'Istituto previdenziale giustifica questa conclusione dal momento che per la verifica del rispetto della media settimanale è sufficiente «la predeterminazione» del periodo vale a dire un termine certo iniziale e finale dello stesso. Contributo aggiuntivo. Con riferimento ai soggetti obbligati, la circolare 181 chiarisce che sono tenuti al versamento del contributo aggiuntivo al superamento dei limiti anche per le ipotesi escluse dall'applicazione dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 66/03. Trattasi per esempio, di lavoratori discontinui, commessi viaggiatori, giornalisti, personale poligrafico, addetti ai servizi di informazione radiotelevisiva e il personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari. Non appare chiaro, infine, il passaggio della circolare 181 laddove precisa che la soglia massima dello straordinario per gli apprendisti maggiorenni è stabilita nella misura di 44 ore settimanali (che invece rappresenta il superato limite di legge). Conseguentemente, anche il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario è dovuto entro tali limiti.
ENZO DE FUSCO
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti.
Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra Privacy e Cookie Policy