Prorogato il termine per assumere gli «Lsu»
Giovedí 04 Luglio 2002
Raffica di modifiche al decreto legge 108/2002 sull'occupazione Prorogato il termine per assumere gli «Lsu»
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Primo via libera con alcune modifiche significative, al decreto legge 108/2002 che proroga una serie di misure in favore dell'occupazione e in materia di previdenza. È opportuno prendere in esame le modifiche alle precedenti disposizioni e le nuove misure introdotte. Settore petrolifero. Per le aziende appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese nel settore petrolifero e petrolchimico, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata e con un organico di almeno 300 dipendenti, la proroga della durata dell'indennità di mobilità di ulteriori 36 mesi (oltre i 48 già spettanti) spetta ai lavoratori licenziati dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, anziché al 31 maggio come prevedeva il Dl. Con riferimento sia alla proroga, indicata sopra sia a quella che riguarda dipendenti di aziende operanti nel settore tessile e ubicate nei territori obiettivo 1, in sede di conversione è stato chiarito che: -l'indennità di mobilità, durante il periodo di proroga, è ridotta del 20% rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione; -la proroga spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante la stessa, siano destinatari di percorsi formativi o di misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale (nel Dl era previsto che dovevano essere impegnati in lavori socialmente utili). Lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas. Qualora a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per effetto di procedure di mobilità, non abbiano maturato il diritto a prestazioni pensionistiche, hanno facoltà di proseguire il versamento dei contributi previdenziali fino al conseguimento dei requisiti previsti, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministero. Proroga Cigs straordinaria. In deroga alla normativa vigente, il ministero del Lavoro può concedere una proroga, non superiore a 12 mesi e per un massimo di 20 unità, del trattamento di integrazione salariale straordinaria ad aziende con la partecipazione al capitale di finanziarie pubbliche, costituite prima del 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico e che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo. Effetti della revoca della Cig. Con il nuovo comma 8-ter dell'articolo 1 è stato disposto che, in caso di revoca di un provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, vengono fatti salvi i diritti già acquisiti. I lavoratori non sono tenuti a restituire all'Inps l'indennità già percepita e hanno diritto al riconoscimento figurativo, ai fini pensionistici, dei periodi fruiti. Il recupero da parte dell'Inps potrà essere esercitato direttamente nei confronti dell'azienda. Proroga dei lavori socialmente utili. Per realizzare più rapidamente lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2002, del termine entro il quale regioni ed enti locali possono assumere lavoratori impiegati in questi lavori. Inoltre è stata regolata la situazione che si verifica quando una società, anche cooperativa, destinataria di affidamenti a fronte dell'assunzione di lavoratori socialmente utili, accompagnata dall'incentivo di 18 milioni, perde l'affidamento. Per ridurre i rischi di licenziamento per i lavoratori, è disposto che la società subentrante può beneficiare degli incentivi residui. Interpretazione autentica sulle assunzioni a termine. Con l'aticolo 3-bis del provvedimento si è voluto precisare il divieto di effettuare assunzioni a termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2001. Il provvedimento dispone che non possono essere effettuati contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine. Viene chiarito che il divieto non si estende ai casi di riduzione dell'orario in cui il lavoratore beneficia non dell'integrazione salariale, ma di un contributo, come nei casi di contratti di solidarietà di secondo tipo.
Nevio Bianchi
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