Ampliata la platea dei soggetti che occupano oltre 15 dipendenti tenuti a rispettare le procedure di mobilità di cui alla legge n. 223/91. Con il decreto legislativo n. 110 dell'8 aprile 2004 (che entrerà in vigore dal 18 maggio - G.U. n. 102 del 3 maggio) anche i datori di lavoro non imprenditori che intendano effettuare un licenziamento collettivo (cinque lavoratori nell'arco di 120 giorni), sono obbligati al rispetto delle procedure per la dichiarazione di mobilità come previste dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91. Si tratta in pratica di un aggravio di formalità che consentirà l'iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità, ma che non andrà a beneficio dei nuovi datori di lavoro che assumeranno i dipendenti iscritti. Nel caso di licenziamenti collettivi effettuati da datori di lavoro imprenditori, invece, i dipendenti iscritti nelle liste di mobilità a seguito del particolare percorso burocratico sono agevolati nella ricerca di nuovo lavoro in quanto portatori di sgravi contributivi a vantaggio dei nuovi datori di lavoro. Per i contratti a tempo determinato lo sgravio, consistente nel pagamento delle sole marche settimanali come per gli apprendisti, ha una durata di 24 mesi (12 del contratto a termine e 12 per la trasformazione a tempo indeterminato) o di 18 mesi (se assunti a tempo indeterminato dall'inizio del rapporto). Per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato spetta anche il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta la lavoratore (ma esiste una condanna Ue anche su questo punto).
Il licenziamento collettivo, esteso oggi anche ai non imprenditori, si realizza quando nell'ambito della stessa unità produttiva o in più unità produttive dello stesso ambito provinciale, il datore di lavoro proceda ad almeno cinque licenziamenti per riduzione, trasformazione o cessazione di attività. La procedura consiste nel coinvolgimento delle rappresentanze sindacali con l'obiettivo di effettuare un controllo preventivo delle ragioni che determinano l'eccedenza di personale e di eliminare le cause degli esuberi, ricercando eventuali soluzioni alternative alla messa in mobilità, anche con una diversa collocazione dei lavoratori interessati. La scelta dei dipendenti deve avvenire nel rispetto dei carichi di famiglia, dell'anzianità di servizio, delle esigenze tecniche e produttive del datore.
Con il dlgs n. 110/04 si prevede anche che, se il licenziamento collettivo viene intimato (dopo il 18 maggio) da un datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di lucro, attività politica, sindacale, culturale, di istruzione o di religione o culto (sindacati, partiti, fondazioni, onlus ecc.), si applicano le disposizioni della legge n. 604/66 (licenziamenti individuali).
La disciplina della legge n. 604/66 (e successive modificazioni intervenute a opera della legge n. 108/90), prevede che, quando non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore è tenuto alla riassunzione del lavoratore entro tre giorni o il risarcimento del danno quantificato da 2,5 a 6 mensilità, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio, del comportamento e delle condizioni delle parti. L'indennità può arrivare a 10 o a 14 mensilità se l'anzianità di servizio del lavoratore supera i 10 o i 20 anni e se il datore occupa più di 15 dipendenti.
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