18/4/2003 ore: 12:22

Premio aziendale arricchisce il tfr

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ItaliaOggi (Consulenti del Lavoro)
Numero
092, pag. 34 del 18/4/2003
di Anna Maria Ermacora


La Cassazione sulla maturazione del trattamento.

Premio aziendale arricchisce il tfr

Una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. sez. lav. 5 febbraio 2003, n. 1693) ha ripreso la questione dell'incidenza del premio aziendale di anzianità sulla quota utile al tfr.

Il premio aziendale di anzianità perde la sua natura di liberalità e diventa un corrispettivo della prestazione resa per un certo numero di anni, utile quindi alla maturazione del tfr, quando assume la natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale inserito nel contratto di lavoro, ovvero quando l'originaria spontaneità del premio si trasforma in una consuetudine, ravvisabile nell'erogazione del premio da parte del datore di lavoro in occasione della maturazione di una determinata anzianità di servizio e nella corrispondente attesa/aspettativa dei lavoratori di conseguirlo.

Secondo le disposizioni dell'art. 2120, comma 2 del codice civile, infatti, la retribuzione utile al tfr è data da tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale (non collegato cioè a motivi esterni eccezionali o del tutto casuali rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro) e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Il premio di anzianità, non essendo né eventuale, né fortuito, né imprevedibile rispetto al normale svolgimento del lavoro, ma risultando anzi predeterminato contrattualmente e ricondotto al raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, deve essere integralmente inserito nel computo della retribuzione utile al tfr. La non occasionalità, infatti, consente di escludere da tale computo solo le erogazioni di carattere eccezionale. In questo senso la predeterminazione diviene indice e requisito della natura retributiva di queste erogazioni. Secondo la Cassazione la presunzione di onerosità delle prestazioni eseguite durante l'attività lavorativa e la considerazione che un'elargizione liberale dell'imprenditore si può giustificare solo se accidentale e collegata a eventi eccezionali inducono a ritenere che la corresponsione di un compenso nel corso del rapporto di lavoro sia sufficiente a farlo considerare un elemento della retribuzione.

Le erogazioni del datore di lavoro che non siano imposte dalla legge, dal ccnl o da pattuizioni individuali devono considerarsi come facenti parte della retribuzione quando assumono il carattere di stabilità e continuità e si estendono alla generalità dei dipendenti.



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