Precari, scatta la «tagliola». Da oggi 60 giorni per i ricorsi
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Scattano da oggi i 60 giorni a disposizione dei lavoratori precari per impugnare licenziamenti o cessazioni di contratti a termine ritenuti illegittimi o irregolarità contrattuali. Scaduto il termine non avranno più il diritto a farlo. Va infatti in vigore la norma «tagliola», contenuta nel “collegato lavoro” che, dopo sette letture parlamentari e il rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 novembre. Introduce un’ulteriore restrizione dei diritti e alle tutele del mondo del lavoro. In questo caso di quello di co.co.co, lavoratori a termine o a progetto, insomma il più debole. La norma è retroattiva: vale sia per i ricorsi già aperti, sia per quelli già conclusi alla data di oggi, 24 novembre. «Sono 100-150 mila le persone coinvolte», secondo una stima della Cgil, che parla di una «norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità », peraltro retroattiva. Da oggi «il lavoratore precario, anche con contratto a termine scaduto, viene messo nella condizione di decidere se impugnare il contratto irregolare o perdere per sempre quel diritto. Si crea una disparità fortissima», afferma Fulvio Fammoni, della segreteria Cgil, contestando il fatto che «si equipara la conclusione di un contratto temporaneo a un licenziamento». La Cgil contesta anche i tempi troppo stretti per far passare la novità, considerando il «Natale compreso»: di qui al 23 gennaio «in molti -dice- non saranno in grado neppure di conoscere la norma e decadranno dal diritto». Il risultato sarà «una sanatoria al rovescio » o, al contrario, un’impennata del contenzioso, «cioè l’opposto di quanto il governo dichiara di perseguire » con l’allargamento del ricorso all’arbitrato. Il giuslavorista e senatore pd, Pietro Ichino, evidenzia, invece, che «il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro nel caso di contratto a termine illegittimo è lo stesso applicabile da sempre per l’impugnazione del licenziamento». E, sostiene che «se il lavoratore aspira ad un rapporto stabile e ne ha diritto, è ragionevole chiedergli di far valere questo diritto entro 60 giorni».