Per le modifiche al part time non basta l'accordo sindacale

Mercoledí 19 Marzo 2003
NORME E TRIBUTI |
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Per le modifiche al part time non basta l'accordo sindacale
 Cassazione: per il lavoro di sabato serve l'assenso del lavoratore BEATRICE DALIA
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ROMA - L'accordo sindacale non sempre modifica l'orario del lavoratore in part time. Nel caso in cui l'intesa raggiunta dalle parti sociali si riveli peggiorativa della posizione del singolo, spetta al lavoratore accettare le nuove condizioni. Al primo posto viene il diritto del dipendente di conciliare l'impegno preso in azienda, con le proprie esigenze familiari o con le altre attività di lavoro. La sentenza 3898 del 17 marzo della Cassazione regala un ulteriore contributo interpretativo su una disciplina che si appresta a trasformarsi all'insegna di una maggiore flessibilità. I giudici hanno ribadito le proprie posizioni in relazione all'articolo 5 del Dl 726/1984, convertito nella legge 863/84. La norma dà la possibilità alla "fonte collettiva", anche aziendale, di determinare le modalità dello svolgimento delle prestazioni a tempo parziale. Una simile disposizione, però, secondo i giudici, va letta in relazione all'articolo 2077 del Codice civile che lascia al sindacato la prerogativa di sostituirsi al lavoratore «in senso migliorativo dei diritti attribuiti al dipendente dal contratto individuale di lavoro». E, per la dipendente di una mensa di Latina, la prospettiva di perdere il sabato "festivo" non è stata vissuta come una conquista sindacale. La donna era stata licenziata per essersi opposta alla variazione del suo orario di lavoro. La Corte ha sottolineato che il part time «è una tipologia contrattuale che esclude dal potere gestionale del datore di lavoro la possibilità di una definizione unilaterale dei tempi della prestazione». La trattativa sindacale può sostituirsi alla volontà del dipendente solo se, di fatto, non risulti compromessa la libertà di gestione del proprio tempo, che è alla base della scelta di un lavoratore di prestare la sua attività a orario ridotto. Già la giurisprudenza aveva chiarito che è da escludersi la validità dell'assenso, dato nell'ambito di una trattativa sindacale, nei confronti di un dipendente che non aderisca ad alcuna organizzazione (si veda anche la sentenze del Tribunale di Roma 1391/2001). L'ulteriore passaggio che fanno i giudici di legittimità è nel riconoscimento di una espressa tutela anche al lavoratore iscritto al sindacato che subisce un "torto", in virtù della trattativa aziendale. Valutando il caso specifico, la Corte ha riconosciuto che non era «sufficiente la semplice adesione al sindacato, bensì risultava essenziale un esplicito ed espresso mandato» del lavoratore (Cassazione 8721/92 e 6903/00). |
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