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Per il turismo da chiarire il «peso» dell'una tantum

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    martedì 18 settembre 2007

    Pagina 33 - Norme e tributi


    Contratti
      Per il turismo da chiarire
      il «peso» dell'una tantum

      Enzo De Fusco
      Letizia Zampetti
        Nel settore turismo l'erogazione una tantum segue due vie: per le aziende industriali si somma all'indennità di vacanza contrattuale (Ivc) già corrisposta, per tutte le altre aziende tale indennità va compensata. È questa una possibile conseguenza per i datori di lavoro in applicazione del Ccnl del settore turismo, siglato da Confcommercio e da Federalberghi il 27 luglio e dell'accordo "ponte" firmato da Confcommercio il 10 settembre.

        Il ritardo con cui vengono rinnovati i contratti collettivi pone la questione del corretto inquadramento giuridico dell'Ivc prevista dal protocollo del 1993. L'accordo prevede che, dopo un periodo di carenza contrattuale di tre mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva, un «elemento provvisorio della retrribuzione». L'importo sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali, inclusa l'ex contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, l'importo sarà pari al 50% dell'inflazione. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'Ivc cessa di essere erogata.

        Non c'è dubbio che, una volta raggiunto il nuovo accordo economico, per il futuro l'importo corrisposto come Ivc non può essere cumulato con i nuovi minimi contrattuali. Diverso è il problema della cumulabilità dell'Ivc con l'una tantum normalmente èrevista dagli accordi a copettura del periodo di carenza contrattuale, soprattutto nei casi in cui tali accordi non dispongano nulla al riguardo (e questo è proprio il caso del Ccnl del turismo di Confcommercio).

        Infatti, non si pongono problemi quando i contratti collettivi esprimono chiaramente la loro volontà, a volte prevedendo la non cumulabilità dei due importi e a volte la loro cumulabilità, come nel caso dell'accordo nel settore turismo firmato da Confcommercio il 10 settembre.

        Resta invece il dubbio nei casi in cui il contratto di rinovo non fornisca indicazioni di correlazione tra le due somme. In questo caso il problema va risolto ricercando la finalità del protocollo del 1993. Come chiarito dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza 211/07, lo scopo del protocollo, tra gli altri, era quello di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell'inflazione programmata e di cadenzare i periodici rinnovi delle fonti collettive. Secondo la Corte risulta coerente con queste finalità l'aver previsto in favore dei lavoratori, nel caso del protrarsi delle trattative fra le parti collettive, un'erogazione provvisoria della retribuzione commisurata a una modesta percentuale del tasso dell'inflazione programmata, «con la funzione di immediato anticipo sui prossimi miglioramenti retributivi conseguibili in sede di rinnovo».

        Tale finalità potrebbe portare alla conclusione che, in mancanza di una previsione delle parti sociali, il datore deve riconoscere l'una tantum sottraendo la quota di Ivc erogata. Nel silenzio delle parti, se si giungesse a una diversa conclusione si andrebbe ad attribuire all'Ivc una sorta di funzione sanzionatoria non prevista dal protocollo. Se in occasione del rinnovo del contratto del turismo siglato il 27 luglio, la volontà delle parti sociali è di voler, attraverso l'una tantum, integrare l'indennità di vacanza contrattuale, sarebbe opportuna un'espressa dichiarazione a verbale.

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