7/12/2001 ore: 9:06

Per i soci lavoratori delle coop i contributi crescono da gennaio

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    Previdenza - Equiparazione ai dipendenti a regime dal 2007

    Per i soci lavoratori delle coop i contributi crescono da gennaio
    Maria Rosa Gheido
    Si avvia concretamente la riforma della contribuzione per i soci lavoratori delle cooperative. Nella «Gazzetta Ufficiale» 283 del 5 dicembre 2001 è stato infatti pubblicato il decreto legislativo 423 del 6 novembre 2001 che attua la delega contenuta nell'articolo 4, comma 3, della legge 142 del 3 aprile 2001 sulla modifica del regime contributivo afferente i soci di società ed enti cooperativi di cui al Dpr 602 del 30 aprile 1970. I destinatari della modifica sono, quindi, i soci delle coop che esercitano le attività elencate nell'articolo 1 del Dpr 602/70: facchinaggio, posteggiatori, tassisti, trasporto di persone e cose e le attività preliminari, complementari e accessorie a quelle elencate. Per questi soggetti, dal 1º gennaio 2002 l'imponibile non potrà essere inferiore al limite di retribuzione che garantisce, su base annua, l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo del Dl 463 del 12 settembre 1983 convertito nella legge 638 dell'11 novembre 1983. Questo limite, stabilito della misura del 40% del trattamento minimo in pensione in vigore al 1º gennaio dell'anno di riferimento è pari, per il 2001 a 296.140 lire (152,94 ) importo che sarà rivalutato per il 2002, probabilmente nella misura del 2,7%, valore fissato per la perequazione delle pensioni del prossimo anno. La contribuzione dovuta per i soci lavoratori sarà gradualmente portata a coincidere con quella dei lavoratori dipendenti. In particolare, con riferimento ai contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'imponibile giornaliero sarà annualmente aumentato di una percentuale calcolata, sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato come sopra e il minimo contrattuale giornaliero stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento, nelle seguenti misure: 25% per il 2003; 50% per il 2004; 75% per il 2005; 100% per il 2006. Per i contributi diversi da quelli pensionistici, invece, la suddetta differenza verrà calcolata prendendo a riferimento il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del Dl 463 del 12 settembre 1983. Fino al 31 dicembre 2006 sono, peraltro, confermati ai fini Ivs le classi di contribuzione stabilite con i Dm di cui all'articolo 6 del Dpr 602/70 purché di importo non inferiore a quelli annualmente determinati come sopra. Fino alla stessa data, inoltre, nei territori del Mezzogiorno l'adeguamento alle 26 giornate lavorative convenzionalmente stabilite sarà graduale: 18 giornate nel 2002, 20 nel 2003, 22 nel 2004, 24 nel 2005 fino alle 26 giornate del 2006. Le cooperative in argomento possono continuare a optare, fino al 31 dicembre 2006 per il versamento dei contributi pensionistici, per i soci lavoratori, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte purché non inferiori al maggiore importo tra quello annualmente determinato ai sensi della norma in argomento e la classe di contribuzione stabilita dai citati decreti ministeriali. L'opzione deve essere deliberata dal l'organismo cooperativo, non è revocabile e ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla data della delibera.
    Venerdí 07 Dicembre 2001
 

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