Pensione di reversibilità all'ex coniuge «colpevole»
 Mercoledí 29 Ottobre 2003
NORME E TRIBUTI
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Pensione di reversibilità all'ex coniuge «colpevole»
 Giurisprudenza - La Cassazione riconosce il diritto al trattamento anche al congiunto responsabile del divorzio
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ROMA - Colpevole della separazione, ma non per questo escluso dalla pensione di reversibilità. Anche al coniuge al quale si deve imputare la fine del matrimonio, spetta la tutela prevista normalmente al superstite divorziato. E, a tal fine, non influisce nemmeno l'esistenza, o meno, di un diritto al mantenimento per l'ex moglie. Ottenuti o no gli alimenti, la consorte riconosciuta responsabile della frattura matrimoniale può giustamente reclamare il trattamento pensionistico del proprio ex marito, dipendente di un'impresa privata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 15516 del 16 ottobre (di prossima pubblicazione su «Guida Normativa»), con la quale i giudici della sezione lavoro hanno riepilogato la questione alla luce di una vecchia decisione della Consulta. La conclusione, ritenuta assolutamente indubbia dal Supremo collegio, ma che si presenta decisamente innovativa nella pratica previdenziale, è che il «coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato in tutto e per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, che gli spetta a norma dell'articolo 13 del Rdl 636/1939, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 903/1965». A "trascinare" su questa strada interpretativa il Supremo collegio è stata la decisione della Corte costituzionale n. 286 dell'8 luglio 1987, la quale aveva stabilito che pure al coniuge separato per colpa, con sentenza passata in giudicato, spettasse la pensione ai superstiti. Già una prima volta il giudice delle leggi era stato chiamato a valutare la legittimità di una presunta discriminazione previdenziale, a fronte delle diverse prerogative attribuite al coniuge superstite, a seconda che la separazione gli fosse o meno addebitabile. In quel caso, nella sentenza n. 14 del 1980, la Consulta rinviò la palla al legislatore, dal momento che spettava a quest'ultimo stabilire se al coniuge colpevole potessero essere corrisposti un assegno o una pensione alimentare (condizionata allo stato di bisogno), così come previsto in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato. A fronte del silenzio legislativo sul punto, sei anni dopo la Corte costituzionale ha preso la decisione, dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli di legge, sottolineando: «L'evoluzione dell'istituto della pensione di reversibilità e la più indivisa generalizzazione del principio di solidarietà»; l'equiparazione dei regimi pensionistici dei lavoratori pubblici (per i quali era già stata eliminata la differenza di trattamento ai coniugi superstiti) e privati; e, soprattutto, «l'evoluzione della disciplina legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento del matrimonio». E quest'ultimo riferimento non poteva non essere che alla riforma dell'istituto della separazione personale (articolo 151 del Codice civile). Sulla base di simili considerazioni costituzionali, la Cassazione ha concluso che non c'è ragione di ritenere che «sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione». Ciò che la Suprema corte omette è il riferimento ad altra pronuncia della Corte costituzionale con la quale il giudice delle leggi ha aggiustato il tiro. La sentenza n. 450/90, infatti, ha introdotto una variante limitativa al principio del l'86, ammettendo al beneficio della pensione ai superstiti solamente il coniuge separato per colpa, ma con preesistente diritto agli alimenti.
BEATRICE DALIA
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