27/4/2004 ore: 12:07

Part-time, clausola elastica in ogni tipo di rapporto

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ItaliaOggi Lavoro e Previdenza
Numero 100, pag. 34 del 27/4/2004
Autore: di Daniele Cirioli
 
Part-time, clausola elastica in ogni tipo di rapporto
 
Sentenza della Corte di cassazione sulle modifiche all'orario di lavoro.
 
Le clausole elastiche (la modifica in aumento dell'orario di lavoro) sono praticabili in ogni tipologia di part-time, non una prerogativa di quello verticale e misto. Inoltre, non determinano un definitivo incremento della quantità della prestazione lavorativa. Questi i possibili effetti che possono essere tratti dalla sentenza n. 7012/04 con cui la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo un accordo, in un rapporto part-time, finalizzato a ottenere prestazioni a tempo pieno per una durata predeterminata.

Part-time. Il contenzioso riguarda un rapporto di lavoro originariamente sorto a tempo pieno e indeterminato e successivamente trasformato a tempo parziale, su domanda della lavoratrice, per due volte con durata annuale e per una terza volta in via definitiva con accordo regolarmente convalidato dalla direzione provinciale del lavoro. Quando era ormai definitivamente part-time, il rapporto veniva ancora modificato e portato full-time su richiesta della lavoratrice che aspirava a lavorare a tempo pieno, ma limitatamente alla durata di un anno, attraverso un accordo delle parti (lavoratore e datore di lavoro); allo scadere di quest'anno, il lavoro ritornava ad essere prestato a tempo parziale. Il caso finisce in Cassazione perché la lavoratrice denuncia l'irregolarità dell'ultimo passaggio (cioè del ritorno del rapporto a tempo parziale dopo l'anno svolto a tempo pieno), lamentando la necessità in questo caso della convalida da parte della direzione provinciale del lavoro. È opportuno evidenziare che la questione riguarda un episodio accaduto in vigenza della disciplina dettata dalla legge n. 863/84 e, quindi, prima della riforma del part-time operata dal dlgs n. 61/00 e, da ultimo, dal dlgs n. 276/03. Tuttavia, i principi possono estendersi anche al nuovo quadro delle regole, anzi a maggior ragione vista l'apertura alla flessibilità dell'istituto contrattuale operata dall'ultima riforma del lavoro.

La sentenza. La Corte di cassazione ritiene legittimo l'accordo per la trasformazione temporale di un rapporto da part-time a tempo pieno, per poi ritornare nuovamente a tempo parziale. In tal caso, accogliendo la tesi del tribunale, i giudici di Cassazione approvano ´logica e coerente... l'affermazione... che il contratto di lavoro a tempo pieno, ma determinato, si sia inserito come una parentesi nell'ambito di un rapporto part-time già consolidato'. In altre parole, legittimano la possibilità che, in un contratto a tempo parziale regolarmente costituito, le parti (datore di lavoro e lavoratore) possano raggiungere un accordo per innalzare l'orario di lavoro fino al tempo pieno, predeterminando anche il periodo temporale di validità. In particolare, spiega la sentenza, la situazione si configura come due distinti contratti: il primo sul passaggio dal part-time al full-time; il secondo sull'apposizione del termine di validità del primo accordo. Il secondo accordo comporta il ritorno, dopo la scadenza del termine, del rapporto a part-time, situazione per la quale si renderebbe necessario la convalida dell'organo pubblico (direzione provinciale del lavoro). ´Anche se l'aspirazione della lavoratrice sia stata quella di tornare a un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato', spiega la sentenza, ´non c'è alcun obbligo... dall'altra parte di accettare tale soluzione'. Inoltre, la Corte precisa che ´pienamente legittima è la determinazione del datore di lavoro di accettare l'offerta, ma a tempo determinato; e in questo senso è stato raggiunto un accordo fra le parti, che appare unitario in mancanza di elementi per dimostrare che l'intenzione della parti fosse diversa'. (riproduzione riservata)

 
 
 
 
 

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