23/5/2003 ore: 11:57

Paletti sullo straordinario

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              Venerdí 23 Maggio 2003
              NORME E TRIBUTI
              Lavoro

              Paletti sullo straordinario
              Il nuovo decreto legislativo 66/03 pone comunque alcuni limiti all'autonomia collettiva. Una volta esaminati i numerosi elementi che il provvedimento ha lasciato all'autonoma determinazione dei contratti collettivi (si veda l'articolo a fianco), è facile individuare per esclusione gli elementi che invece la nuova legge ha posto come regole fondamentali, pertanto inderogabili dalla contrattazione collettiva. Si tratta cioè di regole che per la contrattazione di secondo livello devono costituire dei vincoli, dei "paletti", dei principi base ai quali gli accordi collettivi devono informarsi.
              Durata massima. Anche se la determinazione della durata massima dell'orario settimanale è lasciata ai contratti collettivi, la durata non può comunque superare le 48 ore (limite che come sopra richiamato potrà calcolarsi anche come media su un periodo di 4, 6 o 12 mesi).
              Straordinario. Per quanto sia ampia l'autonomia lasciata ai contratti collettivi nella disciplina dello straordinario, la legge richiama la regola fondamentale che il ricorso allo straordinario deve comunque intendersi contenuto.
              Ferie. Il limite minimo di durata del periodo di ferie è fissato in quattro settimane. La norma aggiunge inoltre che tale periodo minimo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, eccetto nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro. Dal tenore letterale della norma si potrebbe dedurre che, qualora il contratto collettivo preveda un numero di giornate di ferie superiore al limite sopra richiamato, le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane, se non fruite, dovrebbero essere retribuite con le relative indennità.
              Come ampiamente analizzato nell'articolo a fianco, con riferimento agli istituti del riposo giornaliero, di quello settimanale e delle pause, i contratti collettivi potranno derogare alle previsioni contenute nel decreto legislativo 66/03 nel rispetto delle condizioni e delle modalità ivi previste.
              N.BI. BA.MAS.

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