6/4/2004 ore: 12:46
Orario, giro di vite sulle sanzioni
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Orario, giro di vite sulle sanzioni ma sulle «pause» nessuna penalità |
Lavoro notturno. In materia di divieto di lavoro notturno delle lavoratrici madri, fino a un anno di vita del bambino, è stata creata una duplicazione (la normativa era già disciplinata dall’articolo 5 della legge 903/77). Lascia forti perplessità la sanzione ora prevista nel caso di adibizione al lavoro notturno delle lavoratrici, per le quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), nonostante loro espresso dissenso. Avendo come obiettivo la tutela preventiva della lavoratrice, sarebbe stato opportuno prevedere, come accade per altre fattispecie, che il rifiuto a tale prestazione non avrebbe concretizzato motivo di alcun provvedimento, anche di natura disciplinare. Salute dei lavoratori. Per l’omessa valutazione dello stato di salute dei lavoratori è stato previsto l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro. Si ritiene che l’individuazione di tale sanzione sia stata collegata all’articolo 89, commi 1 e 2, lettera a), del Dlgs 626/94. È probabile che si sia fatto riferimento alla valutazione del rischio e non alla visita medica che trova, invece, la sanzione nell’articolo 58, lettera d), del Dpr 303/56 (arresto fino a due mesi, ammenda fino a 1.032 euro). Ore settimanali. Il superamento della durata media delle 48 ore settimanali è ora punito con la sanzione che va da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ogni periodo (quadrimestrale, semestrale o annuale) cui si riferisce la violazione. A parte che la sanzione è stata triplicata rispetto alla normativa precedente, la stessa è sperequata perché a fronte di una sola sanzione a carico di chi riferisce l’orario alla media annuale, essa viene moltiplicata per tre per chi riferisce la media al quadrimestre. Analoga sanzione viene applicata a carico di chi non fa fruire le ferie nei termini suddetti. Riposo settimanale. Sono invece quadruplicate (da 105 a 630 euro) le sanzioni per la mancata concessione del riposo settimanale, indipendentemente dal numero dei lavoratori e indipendentemente dalle settimane interessate. Analoga sanzione, viene applicata in caso di mancata concessione del riposo giornaliero di 11 ore. Straordinario. Le violazioni per il superamento dell’orario normale, delle 250 ore di lavoro straordinario annue e il computo a parte dello straordinario, sono tutte punite con la sanzione che va da 25 a 154 euro (viene elevata da 154 a 1.032 euro se dovesse interessare più di cinque lavoratori ovvero abbia interessato più di 50 giornate lavorative nell’anno solare). Non viene precisato, però, come si calcolano le giornate, visto che non vi è più il riferimento all’orario giornaliero, e quali siano le modalità per computare a parte il lavoro straordinario considerato che l’articolo 12 del Rd 1955/23 è stato abrogato. Per ultimo, la violazione al superamento delle 8 ore di lavoro notturno, è punita con la sanzione amministrativa da 51 a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoro adibito oltre il limite previsto |