22/3/2004 ore: 10:09

Orario di lavoro, via alle sanzioni

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ItaliaOggi (Diritto & Fisco)
Numero
068, pag. 39 del 20/3/2004
di Daniele Cirioli


Approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri il decreto legislativo che corregge il dlgs 66/03.

Orario di lavoro, via alle sanzioni

Fino a 780 € a lavoratore se si superano le 48 ore settimanali

Arrivano le sanzioni sull'orario di lavoro. Il superamento della durata massima della prestazione lavorativa settimanale (48 ore) costerà al datore di lavoro la sanzione amministrativa da 130 a 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo.

Così pure per le ferie, che andranno fruite dai lavoratori per almeno due settimane nell'anno di maturazione e per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi. La mancata comunicazione degli straordinari, il cui termine per l'adempimento viene fissato a 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, sarà sanzionata da 100 a 200 euro. Queste le novità principali contenute nello schema di dlgs correttivo del dlgs n. 66/03 sulla riforma dell'orario di lavoro, approvato in via preliminare ieri dal consiglio dei ministri.

Le novità. Il provvedimento mira a fare chiarezza in merito ai profili sanzionatori sulla disciplina dell'orario di lavoro e a risolvere la questione lasciata aperta dal dlgs n. 66/03 (in vigore dal 29 aprile 2003) che aveva fatto salve le vecchie norme di carattere sanzionatorio. Norme che, però, non ottemperavano al principio di legalità che governa la disciplina delle sanzioni amministrative e penali, essendo carenti, tra l'altro, della certezza della fattispecie sanzionatoria.

In linea di principio, sono confermate tutte le sanzioni già previste dalla vecchia disciplina. Per quelle introdotte ex novo, relative ad adempimenti non precedentemente contemplati, gli importi risultano incrementati anche per coprire gli eventuali minori incassi dello stato per l'abolizione delle altre sanzioni amministrative.

Le principali fattispecie sanzionate penalmente sono quelle relative alla tutela della maternità (per le donne in gravidanza e madri di figli di bambini fino a tre anni d'età) e al lavoro notturno.

Più ampio è il quadro delle sanzioni amministrative: tra l'altro, è confermata la sanzione per il superamento dell'orario normale di lavoro (fissato a 40 ore dal dlgs n. 66/03 ma riducibile a opera dei ccnl) e nel caso di superamento della durata massima (48 ore compresi straordinari) è stata prevista la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo in cui è stata commessa la violazione.

La comunicazione degli straordinari. Il provvedimento introduce un nuovo termine per la comunicazione degli straordinari, fissandolo a 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento. Si tratta, in particolare, dell'adempimento dovuto ora da tutti i datori di lavoro per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti e consistente nell'informazione dei lavoratori che hanno superato le 48 ore di lavoro settimanale mediante prestazioni di lavoro straordinario. Per la mancata comunicazione, inoltre, prevede la sanzione amministrativa da 100 a 200 euro.

Le ferie. Lo schema di dlgs correttivo, ancora, modifica la disciplina sulle ferie. Fermo restando il diritto a quattro settimane minimo di ferie retribuite annuali, le nuove norme stabiliscono che almeno due settimane dovranno essere godute durante l'anno di maturazione e le restanti entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Non osservare tali disposizioni comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 130 a euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo.

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