Offerte d'impiego, vigila il direttore
 Venerdí 21 Novembre 2003
NORME E TRIBUTI |
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Offerte d'impiego, vigila il direttore |
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Anche gli editori e i direttori di giornali o di siti Internet sono responsabili per gli annunci di lavoro che pubblicano sulle loro testate. Il Dlgs 276/03 (di attuazione della legge Biagi) interviene infatti in modo rigoroso per evitare truffe consumate a carico di lavoratori in cerca di occupazione, attratti da false offerte di lavoro (sotto forma di avvisi, inviti, piccola pubblicità anche su media specializzati). In passato gli strumenti editoriali restavano esclusi in quanto non tenuti ad alcun controllo circa l'affidabilità del proponente e del contenuto delle offerte le quali, solo successivamente, sarebbero risultate finalizzate al raggiro e alla truffa nei confronti dell'ignaro aspirante lavoratore. L'articolo 4 del Dlgs 276/03, nel prevedere l'istituzione di un apposito albo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale, ne fissa (articolo 5) i criteri richiesti per ottenerne l'iscrizione da parte dei soggetti interessati. Con l'articolo 18 viene inoltre stabilito il sistema sanzionatorio per l'esercizio abusivo di tale attività, prevedendo ammende proporzionate e, nei casi più gravi, l'arresto fino a 18 mesi. Così, è stato previsto il divieto di comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione, effettuate in forma anonima e, comunque, da soggetti pubblici o privati non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. I responsabili delle inserzioni (articolo 9) avranno la possibilità di verificare la correttezza dei soggetti inserzionisti in quanto è stato previsto che questi ultimi debbano indicare nell'inserzione stessa, riportata in qualsiasi mezzo utilizzato, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale. Un'ultima avvertenza riguarda gli obblighi in materia di privacy. Viene stabilito infatti che qualora le comunicazioni in questione vengano effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante rete di comunicazione elettronica senza recare il facsimile di domanda, comprensivo delle informazioni circa i dati personali di cui all'articolo 13 del Dlgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali - dovrà essere indicato il sito attraverso il quale tale facsimile sia individuabile. L'articolo 19, a sua volta, ha stabilito che gli editori, i responsabili e i gestori di siti, sui quali siano pubblicati gli annunci, in violazione delle disposizioni sopra richiamate, sono puniti con la sanzione amministrativa da 4mila a 12mila euro.
LUIGI CAIAZZA
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