16/1/2004 ore: 12:13

Nuovi distacchi con meno vincoli

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      Venerdí 16 Gennaio 2004

      NORME E TRIBUTI

      Nuovi distacchi con meno vincoli

      Riforma Biagi - I chiarimenti del ministero del Lavoro sulle regole che sono state introdotte dal decreto legislativo 276/2003

      Arrivano le indicazioni del ministero del Lavoro sul distacco di manodopera. La circolare 3/04 del 15 gennaio 2004 definisce la disciplina contenuta nell'articolo 30 del Dlgs 276/03. L'attuale normativa, a differenza di quanto a suo tempo previsto dall'articolo 8, della legge 236/93, che inquadrava tale tipologia di rapporto come ammortizzatore sociale, per evitare riduzioni di personale, tende ora a rendere più flessibile il rapporto stesso, ovvero a creare nuove opportunità d'impiego. La circolare 3/04 individua, tra i requisiti per ricorrere all'istituto la temporaneità del distacco; l'interesse del distaccante; il consenso del lavoratore. Quanto al significato della temporaneità, la circolare afferma che coincide con quello di non definitività, indipendentemente dalla durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante. Mentre il requisito dell'interesse può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante, che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro. La sussistenza dell'interesse deve protrarsi per tutta la durata del distacco. Si tratta, nella fattispecie, di concetti già previsti da disposizioni amministrative (circolare 18 gennaio 1994, n. 4; circolare 21 aprile 1994, n. 58) e giurisprudenziali (Cassazione 21 maggio 1998, n. 5102), le quali avevano precisato che l'interesse deve essere di tipo tecnico-organizzativo aziendale e non determinato da situazioni particolari soggettive. Inoltre, per la temporaneità non è stata ritenuta necessaria né la determinazione preventiva della durata, né che tale periodo fosse di breve durata. Ne consegue che la permanenza del dipendente presso altro imprenditore può durare finché duri il corrispondente interesse del datore di lavoro a mantenere la posizione di distacco, potendosi, al limite protrarsi fino alla cessazione del rapporto di lavoro, se l'interesse in questione si protrae fino a tale data. Il consenso del lavoratore vale a ratificare l'equivalenza delle mansioni laddove il loro mutamento, pur non comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o specializzazione dell'attività effettivamente svolta, inerente il patrimonio professionale del lavoratore stesso. Nell'ipotesi in cui il distacco comporti uno spostamento per una distanza di oltre 50 chilometri, potrà realizzarsi soltanto per comprovate esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. Su quest'ultimo punto sarebbe stato opportuno un chiarimento ministeriale, proprio in merito alle conclamate esigenze, che non sembrano circostanze eccezionali, ma che di per se stesse concretizzano quell'interesse al quale si è fatto cenno. Il trattamento normativo ed economico del lavoratore distaccato è posto in capo al distaccante il quale, come datore di lavoro, ne resta l'esclusivo responsabile. Ai fini della legittimità del distacco, come ricorda la circolare ministeriale, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che il soggetto, presso il quale l'attività lavorativa viene svolta, provveda a rimborsare alla ditta di provenienza la spesa del trattamento economico del lavoratore distaccato, dal momento che tale onere viene assunto, come regola generale, proprio dal datore di lavoro che trae vantaggio dalle prestazioni lavorative del distaccato. Come il trattamento normativo ed economico, anche gli oneri contributivi sono a carico del soggetto distaccante, con una particolarità: per quanto riguarda l'Inps, il contributo sarà calcolato secondo il settore di inquadramento del distaccante; mentre, il premio Inail sarà calcolato in base alla tariffa di rischio del distaccatario. Il distaccante resta obbligato nei confronti dell'Inail in caso di azione di rivalsa determinata da infortunio al lavoratore distaccato, con responsabilità penale del distaccatario, in quanto, per la materia, viene considerato quale soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del Dpr 1124/1965. Il distacco, secondo la circolare ministeriale, legittima il distaccante ad assumere altro lavoratore, con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di quello distaccato. Infine, quanto alla prestazione del lavoratore distaccato presso il distaccatario, non è escluso che possa non essere per l'intera giornata lavorativa, con la possibilità, pertanto, di poter completare la prestazione presso il distaccante.

      LUIGI CAIAZZA

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