8/7/2002 ore: 11:33

Non concorrenza, i limiti per il patto

Contenuti associati

8 luglio 2002


1)
Non concorrenza, i limiti per il patto

2) Un'intesa circoscritta per area, clienti e beni
3) Precise ipotesi di slealtà
4) Quando scatta la penale a forfait

Diritto del lavoro - La legge prevede la durata massima e la nullità nel caso di un corrispettivo in denaro considerato irrisorio
Non concorrenza, i limiti per il patto

Luisa Mian
Concorrenza al bando in tutti i contratti di lavoro. Per il lavoratore subordinato discende direttamente dalla legge l'obbligo di non fare concorrenza al proprio datore di lavoro in costanza di rapporto. L'articolo 2105 del Codice civile vieta, infatti, al dipendente di «trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore» e, dunque, di organizzare, sia personalmente che per interposta persona, un'attività in concorrenza con quella del proprio datore di lavoro; di partecipare direttamente o attraverso terzi a società concorrenti; di prestare la propria opera a favore di imprese concorrenti. La concorrenza vietata al lavoratore subordinato va ben oltre le attività già qualificate come illecite dall'articolo 2598 del Codice civile per estendersi a qualsiasi attività concorrenziale. E se ne può comprendere anche la ragione: il prestatore di lavoro, essendo inserito nell'organizzazione aziendale, è in grado di rendere l'attività competitiva particolarmente efficace e pericolosa per la diretta conoscenza che egli ha del contesto e delle vicende dell'impresa. L'obbligo in questione è strettamente connesso alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato quindi, con il cessare di questo, il dipendente riacquista la libertà di svolgere qualunque attività, anche in concorrenza con quella svolta dal suo precedente datore di lavoro. Il patto con l'ex dipendente. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda tutelarsi anche dopo la cessazione del rapporto, dovrà stipulare con il proprio dipendente un apposito patto di non concorrenza, disciplinato dall'articolo 2125 del Codice civile, in forza del quale il datore si obbliga a corrispondere una somma di denaro al lavoratore e questi, a sua volta, si obbliga per l'arco di tempo pattuito, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore. Il patto di non concorrenza può essere concluso contestualmente al contratto di lavoro, nel corso del rapporto o al momento della sua cessazione. Esso deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto. Deve, inoltre, prevedere un corrispettivo in favore del lavoratore, nonché essere contenuto in determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata massima del patto di non concorrenza è stabilita dalla legge in cinque anni per i dirigenti e in tre anni per gli altri prestatori di lavoro. Nell'ipotesi in cui sia pattuita una durata maggiore (o non venga stabilita affatto) questa si intende fissata nella misura prevista dalla legge; qualora, invece, manchi la determinazione del corrispettivo, del l'oggetto o del luogo, il patto è nullo. Attenzione, però, che la nullità può colpire anche i patti che prevedono un corrispettivo e che contengono la determinazione del l'oggetto e del territorio: ciò nell'ipotesi in cui il corrispettivo sia irrisorio o comunque troppo modesto rispetto al sacrificio imposto al lavoratore; così come nell'ipotesi in cui l'oggetto o il luogo siano talmente ampi da comportare una totale rinuncia del lavoratore all'esercizio di ogni attività o comunque una drastica riduzione delle sue possibilità di trovare una nuova occupazione. Qualora il patto venga dichiarato nullo, l'ex dipendente sarà ovviamente libero di svolgere qualsiasi attività, ma altrettanto ovviamente, dovrà restituire quanto percepito come corrispettivo del patto stesso


AGENTI
Un'intesa circoscritta per area, clienti e beni

Marco Maniscalco
L'agente è tenuto, salvo accordo contrario, a non prestare, durante lo svolgimento del rapporto, attività a favore di concorrenti del proprio preponente (cosiddetta "esclusiva"). È, poi, possibile concordare un apposito patto che limiti la concorrenza da parte dell'agente anche per il periodo successivo allo scioglimento del contratto. In particolare, ai sensi dell'articolo 1751-bis Codice civile, il patto di non concorrenza deve stipularsi per iscritto, riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e servizi oggetto del contratto, e non può eccedere la durata di due anni. Dal 1° giugno 2001 (articolo 23, legge 422/2000) a fronte dell'assunzione dell'impegno di non concorrenza, all'agente che eserciti in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, deve essere altresì corrisposta un'apposita indennità economica, che, si noti, non può consistere in una percentuale del compenso provvigionale, e va commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto e all'indennità di fine rapporto. In difetto di accordo tra le parti la norma codicistica detta i criteri per l'eventuale determinazione a opera del giudice, facendo a tal fine riferimento ad altri e diversi parametri, tra cui la media dei corrispettivi riscossi dall'agente durante il rapporto, la causa della cessazione dello stesso e l'ampiezza della zona contrattualmente assegnata. Per l'individuazione convenzionale del compenso, l'articolo 1751-bis contiene, inoltre, un espresso richiamo alle previsioni della contrattazione collettiva. Il richiamo è stato recepito dai nuovi accordi economici collettivi del settore industria e commercio. In questi contratti, a parte alcune differenze, viene utilizzata, come base di calcolo, la media delle provvigioni liquidate all'agente negli ultimi cinque anni del rapporto (o nel periodo inferiore). Quindi la media va divisa, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi del settore commercio, per ventiquattro e corrisposta in ragione di tanti ventiquattresimi pari ai mesi di durata del patto di non concorrenza, oppure moltiplicata per un certo numero di mensilità prestabilite dagli accordi del settore industria. Sulla base di questi criteri introdotti dalla contrattazione collettiva, la misura del compenso del patto di non concorrenza può risultare, in percentuale, assai elevata, verosimilmente anche molto più alta di quella normalmente necessaria ai fini della valida stipulazione di un analogo patto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato

TRA LE IMPRESE
Precise ipotesi di slealtà

Marcello Giustiniani
La libera concorrenza tra imprenditori non è solo consentita, bensì auspicata e promossa, difesa e tutelata dall'ordinamento. Lo confermano i divieti sanciti dalla legge: quello di «intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza», quello di «abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante», quello di attività volte a «impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori», così come quello di una «ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento» (articoli 2 e 3, legge 287/90, significativamente intitolata «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»). Quella che la legge consente, auspica e tutela, tuttavia, è solo la concorrenza «conforme ai principi della correttezza professionale». Coerentemente, l'articolo 2598 Codice civile vieta invece il compimento di atti di concorrenza cosiddetta sleale. Questi sono da considerare, secondo la norma, innanzitutto l'utilizzo del nome o di altri segni distintivi propri dell'impresa altrui, che ingeneri confusione con i prodotti e l'attività della stessa. Parimenti sleale è la cosiddetta denigrazione, e cioè la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito; come pure l'appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa concorrente. La norma si chiude, infine, sancendo, più in generale, l'illegittimità anche di ogni ulteriore e diversa modalità che da un lato non sia conforme ai principi di correttezza professionale e dall'altro sia anche solo idonea a danneggiare l'altrui azienda. Rientrano in questa previsione diverse fattispecie, la più importante delle quali è probabilmente quella dello storno illecito di dipendenti. Si badi: anche lo storno di dipendenti non è di per sé illecito; lo diventa solo in presenza di determinati requisiti: secondo alcuni, qualora sia caratterizzato dal cosiddetto animus nocendi, e cioè dall'intento specifico di danneggiare l'altrui azienda; secondo altri qualora sia attuato con modalità oggettivamente scorrette, maliziose subdole o sleali. Anche tra gli imprenditori è poi possibile, seppur entro determinati limiti, previsti dalla normativa antitrust e dall'articolo 2596 Codice civile, pattuire vincoli più penetranti alla, altrimenti come visto assai libera, reciproca concorrenza. In tal caso alle previsioni di legge illustrate si aggiungeranno ovviamente quelle negoziate dalle parti e contenute nel loro reciproco accordo, le quali tuttavia non potranno eccedere la durata di cinque anni; così, quandanche l'accordo sottoscritto prevedesse una durata superiore, lo stesso avrebbe comunque efficacia vincolante solo per il quinquennio consentito dalla legge. Non basta: per essere valido il patto dovrà contenere limitazioni in ordine al territorio nel quale non potrà avere esecuzione l'attività inibita ovvero alla tipologia e ai contenuti di quest'ultima. Limiti di validità, dunque, tutto sommato non così penetranti come quelli previsti dallo stesso Codice civile a tutela del lavoratore subordinato dall'articolo 2125 o dell'agente dall'articolo 1751 bis.


LE VIOLAZIONI
Quando scatta la penale a forfait

Antonella Negri
Le parti possono accordarsi, come si è visto sopra, per stipulare un patto di non concorrenza con il quale in buona sostanza una parte si impegna a non svolgere una certa attività. Ma cosa succede se il patto viene violato? La penale. Tutti d'accordo che la parte che ha subito l'inadempimento possa chiedere il risarcimento dei danni subiti, il che comporta che i danni dovranno essere rigorosamente dimostrati anche nel loro ammontare. Si tratta di un incombente molto oneroso tanto che, quando si stipula un patto di non concorrenza, si è soliti prevedere una penale per la sua violazione. La somma pattuita a titolo di penale, in quanto risarcimento preventivamente forfettizzato del danno, potrà essere riscossa con la sola prova dell'avvenuta concorrenza. Il giudice, tuttavia, potrà ridurne l'ammontare in due ipotesi: se vi è stato un adempimento parziale oppure se l'ammontare della penale risulti manifestamente eccessivo (al riguardo va ricordato che il nuovo accordo economico collettivo per gli agenti industriali ha fissato una misura massima della penale). Danni ulteriori. È peraltro opportuno ricordare che, se espressamente pattuito, la previsione della penale non impedisce alla parte di agire anche per danni ulteriori, che dovranno, ma solo per la parte eccedente la misura della penale, essere dimostrati. Questa soluzione consente al tempo stesso di evitare penali eccessive, a rischio di riduzione, e di conservare il diritto all'integrale risarcimento. Non incontra, invece, univocità di vedute la possibilità di pretendere l'adempimento in forma specifica del patto di non concorrenza: ossia pretendere che il soggetto, che tale impegno si sia assunto, si astenga di fatto dallo svolgere l'attività vietata. Questa possibilità è espressamente prevista dall'articolo 2599 Codice civile per far cessare la concorrenza sleale. Il punto è che non esiste una norma identica per la violazione dei patti di non concorrenza, così che, considerato il particolare oggetto del patto (un'attività o meglio una non attività) che coinvolge anche terzi estranei alla pattuizione, è stato sostenuto che non se ne possa pretendere coattivamente il rispetto. Al di là delle argomentazioni a sostegno di questa tesi, tuttavia la giurisprudenza prevalente ammette che anche in ipotesi di violazione di patti non concorrenza, quali quelli stipulati con lavoratori subordinati, il datore di lavoro possa ottenere da parte del giudice una pronuncia che vieti al soggetto di svolgere l'attività oggetto del patto. I termini. La durata dei patti è peraltro limitata nel tempo così che se si dovesse promuovere un ordinario processo, anche quello più celere previsto per le controversie di lavoro, si rischierebbe di ottenere una sentenza a patto scaduto: pronuncia, dunque, del tutto inutile. Per questa ragione, l'inibitoria viene normalmente richiesta in via anticipata con un processo d'urgenza: processo speciale e sommario che permette di arrivare in tempi rapidissimi a una decisione (che dovrà in ogni caso essere confermata da un successivo processo ordinario). La prova. Sia che il creditore del patto voglia agire per ottenere i danni, o anche solo la penale, sia che voglia agire per pretendere il rispetto del patto di non concorrenza, avrà l'onere di dimostrare che il soggetto, lavoratore, agente o imprenditore, abbia violato l'obbligo assunto. Anche questa prova può non essere agevole, così che la soluzione a questo problema, ancora un volta, può esser fornita, o quanto meno agevolata, da una specifica clausola contrattuale che, ad esempio, obblighi il soggetto che si impegna a non fare concorrenza a comunicare tutte le attività svolte durante la vigenza del patto. Ancora un volta, per rendere efficace questo obbligo, sarà possibile sanzionarne la violazione, e anche il solo ritardo nella comunicazione, con apposita penale. L'efficacia del patto e la possibilità di ottenere senza troppe difficoltà ristoro nell'ipotesi di sua violazione, dipendono, dunque, da complesse clausole in cui siano previsti e disciplinati obblighi, tempi di adempimento e penali, il tutto alla luce di un delicato equilibrio che realizzi un contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.

Lunedí 08 Luglio 2002

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