14/3/2002 ore: 9:21

No alla voce «pignoramento» sullo stipendio

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No alla voce «pignoramento» sullo stipendio
ROMA - No alla dicitura «pignoramento» sul cedolino dello stipendio. Accogliendo in parte il ricorso di un lavoratore, il Garante per la privacy ha infatti disposto che venga sostituita da altre formule (come per esempio «altre trattenute») o da codici identificativi che rendano ugualmente comprensibile la voce, senza rivelare però delicati aspetti della vita privata del lavoratore. Sul cedolino, afferma l'Autorità, vanno riportate solo le notizie indispensabili a documentare al dipendente le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute per consentire una verifica agevole della retribuzione. Occorre, quindi, omettere, per esempio, la specifica causale del pignoramento oppure, come in altri casi, l'indicazione del sindacato al quale il lavoratore iscritto versa la ritenuta sindacale. Il Garante ha accolto, in parte, il ricorso di un dipendente pubblico, che lamentava di non aver avuto riscontro a una richiesta di accesso ai propri dati rivolta all'ente presso il quale lavora. L'interessato aveva chiesto di poter vedere atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale e di cancellare dai cedolini la dicitura «pignoramento», riferita a due detrazioni: un assegno alimentare e una garanzia prestata a favore dell'ex coniuge. L'ente, invitato dal Garante a fornire chiarimenti, si era dichiarato disponibile a far visionare al lavoratore gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di cancellare la voce «pignoramento» dal cedolino, l'amministrazione aveva sostenuto di non poter provvedere, poichè, a suo parere, ciò avrebbe contrastato con il dovere di indicare con chiarezza le voci positive e negative su un cedolino. La richiesta dell'interessato riguardava tra l'altro un provvedimento di carattere giudiziario che obbligava l'ente a indicare con chiarezza la trattenuta effettuata. Considerata la disponibilità del datore di lavoro, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere sul primo punto, precisando che l'interessato potrà eventualmente estrarre copia dei propri dati personali. Sulla seconda questione, relativa alla cancellazione della dicitura, invece, il Garante ha ritenuto che, l'istanza del ricorrente sia in parte fondata. Il cedolino dello stipendio infatti, può essere esibito sia in circostanze nelle quali interessa appurare solo il livello stipendiale, sia in altri casi nei quali è necessario siano specificate le causali delle varie voci, per identificare la porzione di retribuzione disponibile. In questi casi, non devono però emergere delicati aspetti relativi a rapporti familiari o a provvedimenti giudiziari. Le finalità di documentazione e di trasparenza, afferma l'Autorità, possono essere infatti perseguite attraverso l'utilizzo di diciture meno dettagliate.

Giovedí 14 Marzo 2002

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